| (Disposizioni finali).
1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge,
rimangono in vigore, in quanto da essa non recepite, le misure
di tutela adottate con atti aventi valore normativo in
attuazione dello Statuto speciale annesso al memorandum
d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato
dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati,
che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati,
all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo
(Ancona) il 10 novembre 1975, sono stati ratificati ai sensi
della legge 14 marzo 1977, n. 73.
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