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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4279
DDL0229-0002
Relazione Camera n. 229-A bis - di minoranza - (DDL13-229-A-bis)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C229Abis, C3730Abis, C3826Abis, C3935Abis. TESTIPDL
...C229Abis, C3730Abis, C3826Abis, C3935Abis.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC229A2 ZZ13 ZZRL ZZMI
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     Onorevoli Colleghi ! - Nell'affrontare la questione della
  tutela della minoranza slovena in Italia è opportuno, in
  premessa, sgombrare il campo da un primo equivoco di fondo:
  non è vero che essa sia sottotutelata (o magari per nulla
  tutelata) come taluno afferma, e che l'Italia si porti sulle
  spalle la responsabilità di chissà quali ritardi, colpe,
  omissioni...
     L'argomento non può essere affrontato ancora - come
  soprattutto la sinistra ha fatto per decenni - con una
  mentalità fallace, quasi succube, che doveva vedere l'Italia
  pagare antichi e sempre nuovi conti, per riparare i torti,
  veri e presunti, della politica nazionalista del fascismo nei
  confronti degli sloveni.
     Era una mentalità doppiamente sbagliata: - da una parte
  perché la storia del nostro confine orientale porta con sé
  tragedie e sofferenze che hanno visto, invece, proprio gli
  italiani pagare nella maniera più drammatica, dalla "pulizia
  etnica" delle foibe all'esodo dall'Istria, ad un confine che
  consegno alla Jugoslavia le città di Capodistria di Nazario
  Sauro (la Giustinopoli cantata dal Carducci), Isola di
  Pasquale Besenghi degli Ughi, Pirano di Giuseppe Tartini: e
  ancor oggi gli esuli da queste città, ora "ereditate" dalla
  Slovenia, aspettano che venga proclamato il loro diritto al
  ritorno ed alla restituzione dei beni di cui furono privati
  dal regime di Tito, trovando l'arrogante risposta del premier
  sloveno Drnovsek "agli esuli italiani non restituiremo né una
  casa né un mattone"...; dall'altra parte perché diventava
  strumento delle istanze slovene più oltranziste: esempio
  lampante fu il fallimento della "commissione Cassandro" per lo
  studio dei problemi interessanti la minoranza slovena, il cui
  presidente, nel 1981, denunciava nella relazione finale come
  fosse stato impossibile addivenire a soluzioni concordate
  poiché i commissari di lingua slovena erano condizionati da
  una visione politica della materia per cui agivano come se
  fossero rappresentanti di un paese straniero in una trattativa
  internazionale.  Vale anche la pena di ricordare il proclama
  del professore e senatore Darko Bratina che, nello stesso
  periodo, nel corso di un convegno sulla scuola slovena in
  Italia, ebbe a dichiarare: "I tempi sono maturi per creare, a
  partire dalla nostra scuola, un'offensiva tale da fare della
  nostra cultura una cultura egemone nella regione e
  polarizzante fuori dalla regione".
     Oggi le cose sono mutate: non c'è più la Yugoslavia di
  Tito oltre il confine di Trieste, sono caduti tanti vecchi
  muri e la convivenza tra le diverse comunità è assolutamente
  civile e pacifica.
     Va allora stabilito e dichiarato con forza che la
  questione della minoranza slovena è prima di tutto un fatto
  interno e non una questione di trattativa internazionale.  Una
  rivisitazione delle norme di tutela a favore degli italiani di
  madrelingua slovena o una loro risistemazione organica è
  dunque un atto che compie la Repubblica italiana, perché
  autonomamente lo ritiene utile.  Non certo a seguito di
  pressioni esterne.  Ecco perché va recisamente respinta
  l'inammissibile ingerenza del Parlamento sloveno che si
  permette di inviare a Roma una sua risoluzione in cui "auspica
  che la Repubblica italiana approvi nel corso di questa
  legislatura la legge di tutela globale della minoranza slovena
  la quale da decenni attende l'adempimento degli impegni
  assunti dall'Italia con il Trattato di Osimo", aggiungendo,
  con arroganza, che "con l'approvazione della legge di tutela
 
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  si porrebbe fine ad un importante problema finora irrisolto di
  non poco peso nei rapporti reciproci".
  Riordino delle leggi precedenti: il "Testo Unico".
     In questo quadro va, invece, ancora una volta sottolineato
  come la minoranza slovena goda già oggi di un'amplissima e
  generosa tutela: ogni anno lo Stato italiano eroga
  finanziamenti miliardari alla minoranza slovena (così come
  peraltro fa la regione Friuli-Venezia Giulia) per le sue
  attività culturali, linguistiche, artistiche, sportive, ed ha
  dotato la minoranza stessa di un autonomo sistema di scuole
  con lingua d'insegnamento slovena, di un teatro, di una sede
  RAI slovena con autonomi programmi radio-tv, di strutture, di
  fondi erogati a diverso titolo sulla base di oltre 150
  provvedimenti legislativi per i quali sarebbe utile e
  bastevole la raccolta in un Testo Unico.
     Non si può procedere ad emanare una nuova legge di tutela
  senza aver preso atto delle leggi e dei provvedimenti già
  vigenti in materia, confrontando la realtà obiettiva della
  minoranza con quanto le Convenzioni internazionali
  prescrivono.  E' necessario, perciò, procedere al riordino
  della normativa esistente, esaminarne il contenuto ed
  unificare il tutto in un "Testo Unico", da tempo auspicato da
  insigni cultori della materia.  Questo sarebbe utile alla
  minoranza stessa per potere usufruire pienamente e senza
  incertezze dei diritti ad essa già garantiti.
     Ma, forse, è opportuno anche precisare che in quattro
  comuni su sei della provincia di Trieste (Duino-Aurisina,
  Sgonico, Monrupino, San Dorligo della Valle) ed in tre della
  provincia di Gorizia (San Floriano del Collio, Savogna
  d'Isonzo, Doberdò del Lago) il bilinguismo italiano-sloveno è
  già applicato in maniera integrale.  In questi comuni la
  toponomastica, le insegne, gli atti amministrativi, le
  certificazioni sono bilingui.  Agli italiani viene peraltro
  negato il diritto di scegliere una carta d'identità nella sola
  lingua italiana (che deve essere invece affermato!) e financo
  per i posti di affossatore comunale viene richiesta la
  conoscenza della lingua slovena.
     In tali comuni, comunque, la presenza della minoranza
  alloglotta giustifica tali disposizioni, via via andate ad
  integrare ed ampliare il primo atto istitutivo del
  bilinguismo, quello del Governo Militare Alleato del
  Territorio Libero di Trieste (che amministrò il capoluogo
  giuliano nel secondo dopoguerra e fino alla seconda redenzione
  della città, 26 ottobre 1954), il quale statuì tale previsione
  nei comuni ove la presenza della minoranza fosse superiore al
  25 per cento della popolazione.  Tale minimale venne ripreso e
  fissato nell'articolo 5 dello Statuto Speciale annesso al
  Memorandum  di Londra (5 ottobre 1954) recepito dal
  Trattato di Osimo (10 novembre 1975).
     Disposizioni dello stesso tenore sarebbero invece
  ingiustificabili nei capoluoghi Trieste e Gorizia.  E'
  opportuno precisare che l'ultimo censimento con rilevazione
  della lingua materna (1971) dava una presenza slovena nel
  comune di Trieste pari al 5,7 per cento (15.564 su 254.257
  abitanti) ed in quello di Gorizia dell'8,2 per cento.  Nella
  regione Friuli-Venezia Giulia, la presenza slovena è stimabile
  - nella più assoluta mancanza di dati oggettivi - intorno alle
  50.000 unità, pari al 4 per cento della popolazione
  regionale.
     Se si volesse tentare di "bilinguizzare" anche i
  capoluoghi o creare norme di privilegio per i cittadini di
  lingua slovena si ricreerebbero solo nuove, inutili e dannose
  tensioni: la maggioranza italiana non conosce lo sloveno ed in
  simile caso si sentirebbe ferita nella sua identità nazionale.
  Anche la storia di quelle città dovrebbe pur insegnare
  qualcosa.
  La tutela delle minoranze: princìpi costituzionali e
  convenzioni internazionali.
     Il testo all'esame della Camera rammenta i princìpi
  contenuti negli articoli 2, 3, 6 della Costituzione i quali,
  rispettivamente, sanciscono il riconoscimento dei diritti
  inviolabili dell'uomo, l'uguaglianza tra tutti i cittadini (si
  noti, se è esclusa la sudditanza, è escluso pure il "sorpasso"
  dell'uguaglianza, ovvero il privilegio), la tutela delle
  minoranze linguistiche.  Vi è, inoltre, opportunamente, il
 
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  riferimento allo Statuto della regione autonoma Friuli-Venezia
  Giulia che, all'articolo 3, sanziona la "parità di diritto e
  di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo
  linguistico al quale appartengono".  Vi è, inoltre, un
  riferimento esplicito alla "Dichiarazione universale dei
  diritti dell'uomo" mentre tra le convenzioni internazionali ed
  i trattati sottoscritti dal Governo italiano il riferimento è
  al Trattato di Osimo che all'articolo 8 impegna le parti a
  mantenere in vigore le norme (a favore della minoranza
  italiana in Istria e slovena in Italia) "in atto" al 5 ottobre
  1954, a seguito del  Memorandum  d'intesa di Londra e
  relativo Statuto Speciale (accordi abrogati dall'articolo 7
  s.T.).  E qui più di qualcosa dovrebbe dirsi a proposito della
  mancata ridiscussione del Trattato di Osimo da parte
  dell'Italia che avrebbe dovuto denunciarne la decadenza a
  seguito dell'estinzione dell'altro contraente, la Jugoslavia.
  Sulla questione generale, invece, valga la riflessione del
  rappresentante italiano all'ONU (Capotorti) che si poneva la
  domanda: "Al di là del fondamentale principio di non
  discriminazione, la protezione delle minoranze si realizza
  attraverso misure speciali.  Ma fino a che punto si possono
  adottare misure di questo genere senza dare luogo ad un
  trattamento privilegiato e suscitare quindi opposizioni
  proprio in nome di quel principio di eguaglianza che le misure
  speciali tendono ad applicare in modo sostanziale?".
  Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e
  Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali.
  Necessità del censimento e principio della richiesta della
  tutela come bisogno effettivo.  Richiamo ai parametri della
  legge quadro sulle lingue minori.
     Precisato il quadro costituzionale e generale di
  riferimento, assodato che esiste già una serie di leggi e
  leggine di tutela a favore della minoranza slovena, affermato
  che le stesse andrebbero coordinate, integrate e corrette, è
  opportuno porre la dovuta attenzione alle convenzioni
  internazionali che contengono indicazioni segnatamente utili
  per il legislatore italiano all'atto di dare sistemazione alla
  normativa in materia.
     Il testo all'esame della Camera contiene il riferimento
  esplicito alla Carta Europea delle lingue regionali o
  minoritarie (articolo 2), fatta a Strasburgo e aperta alle
  firme il 2 ottobre 1992, sottoscritta dall'Italia;
  curiosamente non compariva la "Convenzione quadro per la
  protezione delle minoranza nazionali", fatta a Strasburgo il
  1^ febbraio 1995, ratificata ai sensi della legge 28 agosto
  1997, n. 302: è stata introdotta nel testo dell'articolo 2
  grazie ad un emendamento di Alleanza nazionale.  L'articolo 10,
  punto 2, di quest'ultima stabilisce condizioni estremamente
  precise per l'attuazione e la fruizione di norme di tutela di
  particolare intensità, affermando: "Nelle zone geografiche
  dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate
  per tradizione o per numero sostanziale, qualora tali persone
  ne facciano richiesta e sempre che la richiesta corrisponda ad
  una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare
  per quanto possibile le condizioni che consentano di
  utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste
  persone e le autorità amministrative".
     Si evince, dunque, dalla lettura del testo che
  l'applicazione del principio dell'uso della lingua della
  minoranza nei rapporti di diritto pubblico "nella misura del
  possibile" è prevista a tre condizioni:  a)  nelle "aree
  di insediamento sostanziale o tradizionale";  b)  "quando
  le persone lo richiedano";  c)  quando "tale richiesta
  risponda ad un bisogno reale".  Inoltre l'articolo 3 definisce
  il diritto di ogni singolo membro della minoranza "di
  scegliere liberamente se essere trattato o meno come tale".
     Il principio della richiesta dell'uso della lingua
  minoritaria nei rapporti pubblici è già contenuto nella
  proposta di "legge quadro sulle lingue minori", votata alla
  Camera nel maggio 1998 e attualmente all'esame del Senato, che
  prevede la richiesta del 15 per cento dei cittadini iscritti
  nelle liste elettorali o di un terzo dei membri del consiglio
  comunale.
 
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     Non si vede perché per la minoranza slovena non dovrebbe
  valere lo stesso principio.  Come non si capisce il ruolo
  affidato ad un Comitato definito "paritetico" (articolo 3) -
  che tale non è - cui sarebbero affidati compiti di
  delimitazione delle aree e determinazione del territorio,
  risultati che non possono emergere da alcun mezzo oggettivo
  esistente che non sia l'accertamento dell'esistenza dei membri
  della minoranza in una certa circoscrizione, cioè il
  censimento.
     Ma anche da parecchie espressioni presenti nella "Carta
  europea per le lingue regionali o minoritarie" risulta
  pregiudiziale un'evidenziazione numerica di una data minoranza
  linguistica e contestualmente la definizione dell'estensione
  del territorio su cui essa è presente (articolo 1).  Già il
  riconoscimento dell'esistenza di minoranze linguistiche
  regionali (articolo 7, comma 1, lettera  a)  presuppone un
  censimento delle stesse.  Ciò risulta in particolar modo negli
  articoli in cui è riportata sistematicamente la parola
  "numero" che si legge nelle seguenti espressioni: - articolo
  9, comma 1: "se il numero degli utilizzatori ... giustifica
  questo"; - articolo 11, comma 1: "distretti nei quali il
  numero dei residenti che usano lingue minoritarie giustifica
  le misure sotto specificate"; - articolo 11, comma 2:
  "territorio dove il numero dei residenti è tale da
  giustificare le misure sotto specificate"; - articolo 13,
  comma 2: "Numero di utilizzatori di lingua minoritaria che
  giustifichi certe concessioni culturali".  La tutela
  linguistica, sia nel sistema scolastico, sia nel settore
  giudiziario anche penale, dev'essere concessa se il numero
  degli utilizzatori "è considerato sufficiente" (articolo 9);
  "se lo giustifica" (articolo 9, comma 2); "se giustifica le
  misure specificate" (articolo 10, comma 1).
     Dal combinato disposto delle due citate convenzioni appare
  chiaro che per seguire i princìpi in esse dettati è
  pregiudiziale il censimento.
     Conosciuta l'entità numerica della minoranza in rapporto
  alla popolazione in ogni comune, e con ciò la sua precisa
  dislocazione sul territorio, la legge potrà stabilire il grado
  di tutela da concedere ed in quali luoghi.  Tutti gli studiosi
  della materia indicano infatti il requisito fondamentale della
  "consistenza numerica minima" per fare discendere da essa
  misure particolari di tutela.  L'esigenza di acclarare la
  consistenza e l'ubicazione della minoranza è finalizzata a
  localizzare e commisurare le stesse.
     Ma di quest'impostazione, la più scientifica e rigorosa,
  nel testo della maggioranza non vi è traccia, ed anzi vi si
  trova una lunga elencazione di privilegi per la minoranza
  slovena vera o presunta.
  Gli sloveni di Trieste e Gorizia e gli slavofoni della
  provincia di Udine.
     Vi è una fondamentale differenza tra gli sloveni delle
  province di Trieste e Gorizia e gli abitanti di ceppo slavo
  della provincia di Udine.  Tale differenza risale agli esiti
  della terza guerra d'indipendenza del 1866 che vide le valli
  del Natisone annesse al Regno d'Italia.
     All'epoca una lingua slovena, nel senso moderno del
  termine, non esisteva ancora (la prima grammatica slovena ha
  visto la luce nel secolo scorso) e lo sloveno non figurava tra
  le lingue ufficiali dell'Impero austro-ungarico, che erano il
  tedesco, l'ungherese, l'italiano ed il serbo-croato.  Allora,
  la parte degli abitanti di ceppo slavo dei diversi paesi delle
  valli del Natisone parlava ognuna il proprio dialetto e, come
  ora, c'erano difficoltà di comprensione addirittura tra gli
  abitanti di villaggi situati a pochi chilometri di distanza
  l'uno dall'altro.  Con il 1866 l'Impero, a seguito delle
  cessioni territoriali fatte al Regno d'Italia, iniziò una
  campagna di rafforzamento della componente croata ai danni
  degli italiani dell'Istria e della Dalmazia e di quella
  slovena ai danni degli italiani di Trieste e Gorizia.
     Dal processo di acculturamento degli sloveni, di
  formazione di una coscienza nazionale propria e di
  contrapposizione, favorita dall'Impero asburgico, tra italiani
  e slavi, questi ultimi nelle valli del Natisone furono
  esclusi, ad eccezione di parte del clero.
 
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     Queste popolazioni si sentono italiane e da parte loro -
  salvo le strumentalizzazioni politiche di alcuni - non è mai
  giunta richiesta alcuna di bilinguismo contro cui si espresse
  anzi la quasi totalità dei sindaci delle valli in un documento
  comune di alcuni anni addietro.
     Anzi, di recente, una lunga opera di ricerca
  lessicografica ha dato forma scritta ai vocaboli ed alla
  grammatica della loro parlata, amorevolmente conservata per
  tradizione orale, tramandata per oltre 10 secoli.
     La lingua  Nadiska  - di pretta radice slava - ha
  avuto una storia assolutamente propria, evolutasi nel contesto
  culturale neolatino e friulano.  Testimonianza del suo
  isolamento è la conservazione di alcuni suoni arcaici non più
  presenti nelle altre lingue slave moderne e questo l'ha
  portata ad essere considerata da alcuni linguisti e slavisti
  lingua "protoslava".
     La richiesta di tutela "degli sloveni" della provincia di
  Udine (definita "Slavia Friulana") è, dunque, fuori luogo e
  risente di una mai spenta vocazione nazionalistica.  E'
  singolare, infatti, che nel corso delle audizioni svolte dalla
  Commissione affari costituzionali un rappresentante delle
  associazioni slovene abbia ammesso che nelle valli del
  Natisone non si parli lo sloveno, ma ha aggiunto che sarebbe
  dovere dell'Italia - remota separatrice della comunità slovena
  - "riparare" istituendo scuole con lingua d'insegnamento
  slovena (come da 50 anni ha fatto per Trieste e Gorizia) nella
  provincia di Udine, affinché quelle genti possano apprenderla
  a scuola per poi parlarla nei consigli comunali a partire da
  Cividale del Friuli (che fu  Forum Julii,  da cui
  Friuli)...
     Di quanto si afferma, vi è sostanziale traccia nel disegno
  di legge governativo del Ministro Maccanico del lontano
  novembre 1989 che s'intitolava "Provvedimenti a favore delle
  popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e
  Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di
  Udine".
     Stranamente, nel testo unificato del relatore onorevole
  Maselli, di questo elemento positivo ed oggettivo di
  distinzione non si è voluto tenere conto, mentre viene preso a
  prestito dal vecchio "testo Maccanico" un diverso elemento,
  negativo e pericoloso, ovvero il concetto di una possibile
  introduzione del bilinguismo e di altre forme di "tutela
  intensa" nelle frazioni di comune (articolo 4 del testo
  all'esame della Camera).
     Si è detto in precedenza che, ai fini dell'applicazione di
  particolari norme di tutela sarebbe corretto delimitare le
  zone di applicazione delle stesse attraverso il riscontro di
  un censimento.
     Si è riconosciuta la presenza tradizionale e storica della
  minoranza di lingua slovena nelle province di Trieste e
  Gorizia, specificando come essa abiti nei comuni
  dell'altipiano carsico attorno al capoluogo giuliano ed in
  parte del piccolo entroterra del goriziano.
     Bisogna ora aggiungere che tradizionalmente parte della
  comunità slovena abita la periferia dei capoluoghi ed in
  particolare nelle attuali circoscrizioni "Altipiano est" e
  "Altipiano Ovest" del Comune di Trieste ed in quella
  Piuma-Oslavia-S.  Andrea del comune di Gorizia.
     La Costituzione, all'articolo 114, afferma che "La
  Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni".  E'
  evidente dunque che l'unità amministrativa di cui si deve
  tenere conto per determinare l'ambito di applicazione della
  normativa di tutela è il comune nella sua globalità escludendo
  assolutamente il riferimento a frazioni e circoscrizioni.  E'
  evidente infatti - ed in questo sta la pericolosità - che
  sarebbe pacifica l'estensione delle norme all'intero
  territorio comunale attraverso una pronuncia della Corte
  costituzionale attivata al primo, scontato ricorso di un
  qualsiasi cittadino italiano di lingua slovena abitante nel
  centro di Trieste o di Gorizia sulla base del "principio di
  uguaglianza" sancito all'articolo 3 della Costituzione.  Come
  potrebbe infatti quegli godere di diritti inferiori rispetto
  ad un suo concittadino abitante in diversa zona della città?
  Il riferimento alle frazioni è dunque sbagliato ed illogico.
  Molto più equo e semplice sarebbe mutuare parte dell'articolo
  10 della citata Convenzione quadro affermando che "gli uffici
 
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  pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui più è
  consistente la presenza della minoranza slovena possono
  predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare,
  nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte
  dei membri della minoranza nei rapporti con gli stessi".
  Uso pubblico della lingua slovena: no al
  bilinguismo.
     Nell'affrontare questo tema, è indispensabile avere
  presente alcune realtà venutesi a sviluppare nel dopoguerra.
  Gli sloveni vivevano e vivono in grande prevalenza
  sull'Altipiano Carsico sopra Trieste e nella fascia confinaria
  della provincia di Gorizia.  L'espansione urbana - ed il
  discorso vale soprattutto per Trieste - ha praticamente
  esteso, senza soluzione di continuità, i confini della città
  ai borghi limitrofi, che formano un tutt'uno con essa.
  L'isolamento che fino a qualche tempo fa caratterizzava la
  comunità slovena è logicamente venuto a cessare: non esistono,
  se non nelle strumentali affermazioni di taluni membri della
  minoranza, sloveni che non siano in grado di parlare
  correttamente la lingua italiana.  E' vero il contrario.  I
  membri della minoranza slovena sono, di fatto, bilingui dalla
  nascita mentre, notoriamente, gli italiani parlano solo la
  propria madrelingua (che è anche la lingua dello Stato) e non
  vogliono essere obbligati ad apprendere lo sloveno per potere
  domani lavorare nella propria città...
     Questo non è, come taluno afferma, "orgoglio della propria
  ignoranza", ma un dato di fatto inoppugnabile. E, fino a prova
  contraria, ad ognuno deve essere concessa la libertà di
  scegliere se imparare lo sloveno (o, ad esempio, il più utile
  inglese) senza che da ciò ne derivi danno o detrimento.
     Fa senz'altro piacere che il rappresentante del Governo,
  nel corso dei lavori della I Commissione, abbia voluto
  precisare che "Questa legge non vuole attuare il bilinguismo"
  ma le sue rassicurazioni non convincono.  Il "testo Maselli"
  ora in esame, prevede infatti all'articolo 8 l'obbligo per
  tutte le autorità amministrative e giudiziarie locali, e
  addirittura per i concessionari di servizi di pubblico
  interesse, di rispondere ai membri della minoranza slovena
  nella loro madrelingua.
     E' inutile precisare che una norma del genere creerebbe un
  esercito di traduttori e comunque una riserva di posti di
  lavoro per i componenti della minoranza slovena e
  condannerebbe alla disoccupazione (che già a Trieste e Gorizia
  - le città più anziane d'Italia - è ai livelli più alti di
  tutto il Nord) i giovani italiani, creando dunque privilegi
  per i primi (bilingui dalla nascita) e discriminazioni in
  Patria per i secondi (italiani che parlano l'italiano in
  Italia).  Non a caso il Procuratore Generale di Trieste,
  all'apertura dell'anno giudiziario 1999, ha messo in guardia
  dai pericoli derivanti dall'approvazione di una legge
  siffatta, evidenziando come, ad esempio, i vigili urbani, i
  carabinieri, i finanzieri dovrebbero tutti conoscere lo
  sloveno.
     E vi è poi, senza dubbio, una questione di identità
  nazionale e di italianità, legata alla sensibilità delle
  popolazioni italiane di Trieste e Gorizia che non potrebbero
  accettare la toponomastica bilingue (esempio Trieste -
  Trst,  Gorizia -  Gorica),  i documenti personali
  bilingui, le sedute del consiglio comunale bilingui (articoli
  9 e 10).
     Una pubblicazione di qualche anno fa della Lega Nazionale
  di Trieste - il più antico sodalizio patriottico giuliano,
  sorto oltre 100 anni fa sotto la dominazione asburgica -
  compendiava con i seguenti aggettivi il bilinguismo proposto
  per Trieste e Gorizia:
       - inutile (tutti gli sloveni conoscono l'italiano e
  frequentemente lo usano indifferentemente tra loro);
       - ingiusto (crea privilegi per l'accesso all'impiego per
  gli sloveni a danno degli italiani discriminati);
       - pericoloso (mette in discussione la convivenza
  pacifica ed il naturale equilibrio raggiunto tra le etnie);
       - uno spreco (crea oneri miliardari per la pubblica
  amministrazione, per il personale, per l'appesantimento
  burocratico);
       - antistorico (mette in discussione la lingua e la
  cultura italiana che ha cementato, senza rinunce per nessuno -
 
                               Pag. 9
 
  greci, ebrei, tedeschi, sloveni, serbi, croati - l'identità di
  Trieste e della Venezia Giulia).
     In conclusione, la tutela non coincide con il bilinguismo
  e non deve sconfinare nel bilinguismo.
       Scuola e istruzione.
     La minoranza slovena dispone attualmente di numerosissime
  scuole statali di ogni ordine e grado con lingua
  d'insegnamento slovena.  Non solo sono state conservate quelle
  esistenti secondo l'elenco allegato al  Memorandum
  d'intesa ma sono state, onore all'Italia, notevolmente
  potenziate.  Nella sola provincia di Trieste si contano - salvo
  imprecisioni per difetto - 8 scuole materne, 5 elementari, 5
  medie inferiori, 1 istituto magistrale, 1 liceo, 3 istituti
  tecnici e professionali.  Per quanto riguarda Gorizia, nel solo
  comune capoluogo esistono 2 scuole elementari, 1 scuola media
  inferiore, 1 liceo ginnasio, 1 istituto magistrale, 2 istituti
  tecnici e professionali.
     L'entità degli istituti scolastici con lingua
  d'insegnamento slovena appare manifestamente sproporzionata
  rispetto alla consistenza numerica degli iscritti.  Ciò avviene
  grazie alle deroghe previste dalle disposizioni normative a
  favore della minoranza a proposito del numero minimo di alunni
  necessario per costituire le classi e sulla base del principio
  del divieto di abbassamento degli  standards  di tutela
  acquisiti.  Si sono verificate negli anni vicende che hanno
  dell'incredibile come la scuola slovena di Dolegna del Collio
  tenuta aperta per un solo alunno, mentre le scuole italiane
  sul confine chiudevano non potendo derogare ai criteri di
  legge.  Più che norme a tutela delle scuole slovene, esse
  sarebbero necessarie - utilizzando criteri analoghi - per le
  scuole italiane dei comuni di confine!
     Nel testo in esame, comunque, gli articoli che
  regolamentano il sistema dell'istruzione in lingua slovena
  tendono ad assicurare allo stesso un'autonomia sempre più
  spinta, quasi non si trattasse di scuole dello Stato italiano,
  con un proprio organo di autogoverno (la Commissione
  scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena), con
  propri autonomi programmi (già oggi vi si insegna che Trieste
  è stata liberata il 1^ maggio 1945, data dell'arrivo delle
  truppe yugoslave di Tito e dell'occupazione dei famigerati "40
  giorni"), con convenzioni con l'università di Lubiana, con
  privilegi particolari nell'accesso, nei punteggi, nei concorsi
  riservati, con deroghe di tutti i tipi ai parametri numerici
  per il numero di alunni ed insegnanti, il riconoscimento quali
  scuole statali di istituti privati come quello di San Pietro
  al Natisone con riconoscimento dell'anzianità e delle
  prerogative per insegnanti che non hanno mai sostenuto un
  concorso pubblico eppure verranno integrati nei ruoli
  (articoli 13 e 14).  Discorso analogo per le scuole musicali
  private slovene " Glasbena Matica " di Trieste ed " Emil
  Komel " di Gorizia, che assurgerebbero addirittura allo
  status  di Conservatorio di musica statale (articolo
  15)...  Una perla: addirittura la musica, che è universale per
  definizione (e che in tutto il mondo parla italiano) diventa
  un argomento di divisione e di privilegio per gli sloveni.  E
  tutto ciò mentre a Trieste lo storico e prestigioso
  conservatorio "Giuseppe Tartini" soffre per i tagli di
  Berlinguer ma continua la sua missione, riservando anche per
  chi lo desidera una sezione d'insegnamento in lingua
  slovena.
  Sostegno pubblico alle attività, alle istituzioni ed
  associazioni della minoranza slovena: ancora privilegi.
     La minoranza slovena dispone di una miriade di
  associazioni, circoli, gruppi e centri culturali che superano
  il numero di 210 enti.
     Si possono citare, tra gli altri: 1 biblioteca nazionale e
  1 libreria, 15 sindacati ed associazioni varie, 24
  associazioni culturali e di categoria, 8 enti teatrali e
 
                              Pag. 10
 
  istituzioni per lo spettacolo, 70 circoli e gruppi minori con
  attività diverse, 31 gruppi sportivi; essa possiede edifici,
  che sono sede di manifestazioni artistiche e culturali, quali
  teatri e istituti di diverso genere.  Dispone pure di
  quotidiani, periodici e riviste, agenzie d'informazione - per
  complessive 15 pubblicazioni - ed è quotidianamente presente
  con programmi radio-tv in lingua slovena trasmessi dalla sede
  regionale slovena della RAI.  Ha un proprio Ordine dei
  giornalisti ed un'Associazione della stampa del Friuli-Venezia
  Giulia.  Tutto questo è reso possibile grazie al finanziamento
  triennale di 24 miliardi di lire che attualmente lo stato
  eroga a favore della minoranza slovena e che, nel testo
  Maselli, aumenterebbe a 30 miliardi (articolo 16).  Ancor più
  munifica è la regione Friuli Venezia Giulia che eroga tutta
  una serie di finanziamenti a sodalizi anche minuscoli spesso
  aventi sede presso identico indirizzo a supporto di attività
  sociali, culturali, sportive, commerciali, sindacali e
  finanziarie.  E' bene ricordare anche che nella sola provincia
  di Trieste operano ben sei istituti di credito che fanno capo
  alla minoranza slovena, tra i quali figura la Nuova
  " Trzaska Kreditna Banka " risorta dopo l'inquietante
  crack  della storica banca della minoranza, legata alla
  Jugoslavia di Tito e portatrice di una storia tutt'altro che
  trasparente.
     Se questo è il panorama generale, non può non evidenziarsi
  come nel testo al nostro esame vi siano altre storture ed
  elementi di incomprensibile privilegio: il riconoscimento in
  deroga ai princìpi generali dell'"Unione delle Associazioni
  Sportive Slovene" (articolo 17) quale ente di promozione
  sportiva ed il riconoscimento del Teatro Stabile Sloveno di
  Trieste come organismo di produzione teatrale a gestione
  pubblica a carico dello Stato (articolo 19).
     O, ancora, norme paradossali che sembrano assumere i
  connotati della "difesa della purezza etnica", laddove si
  afferma che "l'uso del territorio (in cui è insediata la
  minoranza slovena  udr)  ed i piani di programmazione
  economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione devono
  tendere alla salvaguardia delle caratteristiche etniche di
  tali territori" (articolo 22).  Come pure, al precedente
  articolo 7 sul cambiamento dei nomi, cognomi e denominazioni
  slovene, ci si dimentica che esiste già la legge 28 marzo
  1991, n. 114, "Norme per il ripristino dei nomi e cognomi
  modificati durante il regime fascista nei territori annessi
  all'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1332 e 19 dicembre
  1920, n. 1778".  Forse è solo una curiosità storica, ma è
  opportuno comunque sapere che su 19.093 persone col cognome
  italianizzato dal 1920 al 1945, nel periodo dal 12 giugno 1946
  al 10 marzo 1948 solo 421 persone usufruirono della
  possibilità di ritornare alla forma originale mentre altre 68
  ne chiesero l'italianizzazione.
  La restituzione dei beni immobili.
     Appare incredibile e provocatoria la questione della
  "restituzione dei beni immobili" alla comunità slovena che,
  apparsa nella formulazione originaria del testo (articolo 20),
  non muta nella sostanza anche se dovesse subire qualche
  modifica.  Va premesso che nel Friuli-Venezia Giulia risiedono
  migliaia di cittadini italiani che si sono visti espropriare i
  beni dal regime jugoslavo.  Essi sono stati ulteriormente
  vittime di una nuova arbitraria discriminazione ad opera della
  Repubblica di Slovenia quando, nel 1991, il Parlamento di
  Lubiana ha previsto la denazionalizzazione dei beni immobili
  espropriati dal comunismo, ma ha escluso da tale restituzione
  coloro che non erano stati cittadini jugoslavi, vale a dire
  proprio gli esuli italiani.  Per essi suona scandaloso e
  provocatorio che lo Stato italiano voglia "restituire" dei
  beni immobili alla minoranza slovena, quando vi sono migliaia
  di immobili rapinati a cittadini italiani e che Lubiana si
  guarda bene dal restituire ai legittimi proprietari.  Lo stesso
  concetto di "restituzione" è palesemente improprio da un punto
  di vista giuridico poiché non risulta che per l'ex hotel
  Balkan  (incendiato nel 1920 dopo una manifestazione di
  protesta delle prime squadre fasciste triestine seguita
 
                              Pag. 11
 
  dell'eccidio di Spalato in cui perirono Tommaso Gulli e Aldo
  Rossi in missione umanitaria su una nave ospedale) o altri
  beni vi sia mai stato un provvedimento di esproprio.  Oggi
  l'edificio è stato ricostruito a spese dell'Università ed è
  sede di facoltà e di studi di slavistica.  Ma vale ancora
  ricordare che, a suo tempo, l'immobile di Trieste destinato a
  Teatro Stabile Sloveno in via Petronio venne costruito dallo
  Stato italiano proprio quale "indennizzo morale" dell'avvenuta
  perdita del  Balkan.  Prevedere oggi la sua "restituzione"
  dovrebbe, per ragioni di elementare equità, prevedere
  contemporaneamente che l'immobile ove opera il Teatro Sloveno
  venga tolto alla comunità slovena e destinato ad altri usi,
  quali le attività delle associazioni degli esuli istriani o di
  quelle che operano a difesa della lingua e della cultura
  italiana quale la Lega Nazionale.
     Ma di questo elementare atto di equità, nel testo di
  questa proposta di legge non c'è traccia.
  Privilegi elettorali e seggio garantito.
     L'ultimo articolo del testo in esame prevede, infine, una
  norma di favore che garantisca o faciliti l'elezione di
  candidati sloveni al Parlamento.  La questione cozza contro il
  buon senso, contro un elementare principio di uguaglianza ed
  appare come un ulteriore ed immotivato elemento di favore per
  gli sloveni.
     La minoranza slovena potrebbe così godere di un ulteriore
  elemento di privilegio, superiore ad ogni altra minoranza
  presente sul territorio nazionale e, ovviamente, contrastante
  con il principio della rappresentatività democratica "una
  testa, un voto", del valore del voto stesso, non più uguale
  per tutti.  E infine: perché mai si dovrebbero confondere la
  tutela di una minoranza, della sua lingua e cultura con la sua
  rappresentanza elettorale?
  Conclusioni.
     Il testo in discussione è squilibrato, estremista,
  pericoloso.  Confonde la tutela con altra cosa che tutela non
  è.  Porta elementi di nuova tensione e rischia di riaprire
  lacerazioni e ferite profonde di cui è fatta la storia del
  nostro confine orientale.  Nessuno vuole mettere in discussione
  concetti e princìpi universali di rispetto e tutela, ma
  quest'ultima non può diventare fonte di privilegi per alcuni a
  detrimento di molti, così come non deve rischiare di
  indebolire l'identità nazionale italiana di Trieste, Gorizia e
  della regione Friuli-Venezia Giulia.
  Roberto MENIA,  Relatore di minoranza.
 
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