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Onorevoli Colleghi ! - Nell'affrontare la questione della
tutela della minoranza slovena in Italia è opportuno, in
premessa, sgombrare il campo da un primo equivoco di fondo:
non è vero che essa sia sottotutelata (o magari per nulla
tutelata) come taluno afferma, e che l'Italia si porti sulle
spalle la responsabilità di chissà quali ritardi, colpe,
omissioni...
L'argomento non può essere affrontato ancora - come
soprattutto la sinistra ha fatto per decenni - con una
mentalità fallace, quasi succube, che doveva vedere l'Italia
pagare antichi e sempre nuovi conti, per riparare i torti,
veri e presunti, della politica nazionalista del fascismo nei
confronti degli sloveni.
Era una mentalità doppiamente sbagliata: - da una parte
perché la storia del nostro confine orientale porta con sé
tragedie e sofferenze che hanno visto, invece, proprio gli
italiani pagare nella maniera più drammatica, dalla "pulizia
etnica" delle foibe all'esodo dall'Istria, ad un confine che
consegno alla Jugoslavia le città di Capodistria di Nazario
Sauro (la Giustinopoli cantata dal Carducci), Isola di
Pasquale Besenghi degli Ughi, Pirano di Giuseppe Tartini: e
ancor oggi gli esuli da queste città, ora "ereditate" dalla
Slovenia, aspettano che venga proclamato il loro diritto al
ritorno ed alla restituzione dei beni di cui furono privati
dal regime di Tito, trovando l'arrogante risposta del premier
sloveno Drnovsek "agli esuli italiani non restituiremo né una
casa né un mattone"...; dall'altra parte perché diventava
strumento delle istanze slovene più oltranziste: esempio
lampante fu il fallimento della "commissione Cassandro" per lo
studio dei problemi interessanti la minoranza slovena, il cui
presidente, nel 1981, denunciava nella relazione finale come
fosse stato impossibile addivenire a soluzioni concordate
poiché i commissari di lingua slovena erano condizionati da
una visione politica della materia per cui agivano come se
fossero rappresentanti di un paese straniero in una trattativa
internazionale. Vale anche la pena di ricordare il proclama
del professore e senatore Darko Bratina che, nello stesso
periodo, nel corso di un convegno sulla scuola slovena in
Italia, ebbe a dichiarare: "I tempi sono maturi per creare, a
partire dalla nostra scuola, un'offensiva tale da fare della
nostra cultura una cultura egemone nella regione e
polarizzante fuori dalla regione".
Oggi le cose sono mutate: non c'è più la Yugoslavia di
Tito oltre il confine di Trieste, sono caduti tanti vecchi
muri e la convivenza tra le diverse comunità è assolutamente
civile e pacifica.
Va allora stabilito e dichiarato con forza che la
questione della minoranza slovena è prima di tutto un fatto
interno e non una questione di trattativa internazionale. Una
rivisitazione delle norme di tutela a favore degli italiani di
madrelingua slovena o una loro risistemazione organica è
dunque un atto che compie la Repubblica italiana, perché
autonomamente lo ritiene utile. Non certo a seguito di
pressioni esterne. Ecco perché va recisamente respinta
l'inammissibile ingerenza del Parlamento sloveno che si
permette di inviare a Roma una sua risoluzione in cui "auspica
che la Repubblica italiana approvi nel corso di questa
legislatura la legge di tutela globale della minoranza slovena
la quale da decenni attende l'adempimento degli impegni
assunti dall'Italia con il Trattato di Osimo", aggiungendo,
con arroganza, che "con l'approvazione della legge di tutela
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si porrebbe fine ad un importante problema finora irrisolto di
non poco peso nei rapporti reciproci".
Riordino delle leggi precedenti: il "Testo Unico".
In questo quadro va, invece, ancora una volta sottolineato
come la minoranza slovena goda già oggi di un'amplissima e
generosa tutela: ogni anno lo Stato italiano eroga
finanziamenti miliardari alla minoranza slovena (così come
peraltro fa la regione Friuli-Venezia Giulia) per le sue
attività culturali, linguistiche, artistiche, sportive, ed ha
dotato la minoranza stessa di un autonomo sistema di scuole
con lingua d'insegnamento slovena, di un teatro, di una sede
RAI slovena con autonomi programmi radio-tv, di strutture, di
fondi erogati a diverso titolo sulla base di oltre 150
provvedimenti legislativi per i quali sarebbe utile e
bastevole la raccolta in un Testo Unico.
Non si può procedere ad emanare una nuova legge di tutela
senza aver preso atto delle leggi e dei provvedimenti già
vigenti in materia, confrontando la realtà obiettiva della
minoranza con quanto le Convenzioni internazionali
prescrivono. E' necessario, perciò, procedere al riordino
della normativa esistente, esaminarne il contenuto ed
unificare il tutto in un "Testo Unico", da tempo auspicato da
insigni cultori della materia. Questo sarebbe utile alla
minoranza stessa per potere usufruire pienamente e senza
incertezze dei diritti ad essa già garantiti.
Ma, forse, è opportuno anche precisare che in quattro
comuni su sei della provincia di Trieste (Duino-Aurisina,
Sgonico, Monrupino, San Dorligo della Valle) ed in tre della
provincia di Gorizia (San Floriano del Collio, Savogna
d'Isonzo, Doberdò del Lago) il bilinguismo italiano-sloveno è
già applicato in maniera integrale. In questi comuni la
toponomastica, le insegne, gli atti amministrativi, le
certificazioni sono bilingui. Agli italiani viene peraltro
negato il diritto di scegliere una carta d'identità nella sola
lingua italiana (che deve essere invece affermato!) e financo
per i posti di affossatore comunale viene richiesta la
conoscenza della lingua slovena.
In tali comuni, comunque, la presenza della minoranza
alloglotta giustifica tali disposizioni, via via andate ad
integrare ed ampliare il primo atto istitutivo del
bilinguismo, quello del Governo Militare Alleato del
Territorio Libero di Trieste (che amministrò il capoluogo
giuliano nel secondo dopoguerra e fino alla seconda redenzione
della città, 26 ottobre 1954), il quale statuì tale previsione
nei comuni ove la presenza della minoranza fosse superiore al
25 per cento della popolazione. Tale minimale venne ripreso e
fissato nell'articolo 5 dello Statuto Speciale annesso al
Memorandum di Londra (5 ottobre 1954) recepito dal
Trattato di Osimo (10 novembre 1975).
Disposizioni dello stesso tenore sarebbero invece
ingiustificabili nei capoluoghi Trieste e Gorizia. E'
opportuno precisare che l'ultimo censimento con rilevazione
della lingua materna (1971) dava una presenza slovena nel
comune di Trieste pari al 5,7 per cento (15.564 su 254.257
abitanti) ed in quello di Gorizia dell'8,2 per cento. Nella
regione Friuli-Venezia Giulia, la presenza slovena è stimabile
- nella più assoluta mancanza di dati oggettivi - intorno alle
50.000 unità, pari al 4 per cento della popolazione
regionale.
Se si volesse tentare di "bilinguizzare" anche i
capoluoghi o creare norme di privilegio per i cittadini di
lingua slovena si ricreerebbero solo nuove, inutili e dannose
tensioni: la maggioranza italiana non conosce lo sloveno ed in
simile caso si sentirebbe ferita nella sua identità nazionale.
Anche la storia di quelle città dovrebbe pur insegnare
qualcosa.
La tutela delle minoranze: princìpi costituzionali e
convenzioni internazionali.
Il testo all'esame della Camera rammenta i princìpi
contenuti negli articoli 2, 3, 6 della Costituzione i quali,
rispettivamente, sanciscono il riconoscimento dei diritti
inviolabili dell'uomo, l'uguaglianza tra tutti i cittadini (si
noti, se è esclusa la sudditanza, è escluso pure il "sorpasso"
dell'uguaglianza, ovvero il privilegio), la tutela delle
minoranze linguistiche. Vi è, inoltre, opportunamente, il
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riferimento allo Statuto della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia che, all'articolo 3, sanziona la "parità di diritto e
di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo
linguistico al quale appartengono". Vi è, inoltre, un
riferimento esplicito alla "Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo" mentre tra le convenzioni internazionali ed
i trattati sottoscritti dal Governo italiano il riferimento è
al Trattato di Osimo che all'articolo 8 impegna le parti a
mantenere in vigore le norme (a favore della minoranza
italiana in Istria e slovena in Italia) "in atto" al 5 ottobre
1954, a seguito del Memorandum d'intesa di Londra e
relativo Statuto Speciale (accordi abrogati dall'articolo 7
s.T.). E qui più di qualcosa dovrebbe dirsi a proposito della
mancata ridiscussione del Trattato di Osimo da parte
dell'Italia che avrebbe dovuto denunciarne la decadenza a
seguito dell'estinzione dell'altro contraente, la Jugoslavia.
Sulla questione generale, invece, valga la riflessione del
rappresentante italiano all'ONU (Capotorti) che si poneva la
domanda: "Al di là del fondamentale principio di non
discriminazione, la protezione delle minoranze si realizza
attraverso misure speciali. Ma fino a che punto si possono
adottare misure di questo genere senza dare luogo ad un
trattamento privilegiato e suscitare quindi opposizioni
proprio in nome di quel principio di eguaglianza che le misure
speciali tendono ad applicare in modo sostanziale?".
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e
Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali.
Necessità del censimento e principio della richiesta della
tutela come bisogno effettivo. Richiamo ai parametri della
legge quadro sulle lingue minori.
Precisato il quadro costituzionale e generale di
riferimento, assodato che esiste già una serie di leggi e
leggine di tutela a favore della minoranza slovena, affermato
che le stesse andrebbero coordinate, integrate e corrette, è
opportuno porre la dovuta attenzione alle convenzioni
internazionali che contengono indicazioni segnatamente utili
per il legislatore italiano all'atto di dare sistemazione alla
normativa in materia.
Il testo all'esame della Camera contiene il riferimento
esplicito alla Carta Europea delle lingue regionali o
minoritarie (articolo 2), fatta a Strasburgo e aperta alle
firme il 2 ottobre 1992, sottoscritta dall'Italia;
curiosamente non compariva la "Convenzione quadro per la
protezione delle minoranza nazionali", fatta a Strasburgo il
1^ febbraio 1995, ratificata ai sensi della legge 28 agosto
1997, n. 302: è stata introdotta nel testo dell'articolo 2
grazie ad un emendamento di Alleanza nazionale. L'articolo 10,
punto 2, di quest'ultima stabilisce condizioni estremamente
precise per l'attuazione e la fruizione di norme di tutela di
particolare intensità, affermando: "Nelle zone geografiche
dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate
per tradizione o per numero sostanziale, qualora tali persone
ne facciano richiesta e sempre che la richiesta corrisponda ad
una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare
per quanto possibile le condizioni che consentano di
utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste
persone e le autorità amministrative".
Si evince, dunque, dalla lettura del testo che
l'applicazione del principio dell'uso della lingua della
minoranza nei rapporti di diritto pubblico "nella misura del
possibile" è prevista a tre condizioni: a) nelle "aree
di insediamento sostanziale o tradizionale"; b) "quando
le persone lo richiedano"; c) quando "tale richiesta
risponda ad un bisogno reale". Inoltre l'articolo 3 definisce
il diritto di ogni singolo membro della minoranza "di
scegliere liberamente se essere trattato o meno come tale".
Il principio della richiesta dell'uso della lingua
minoritaria nei rapporti pubblici è già contenuto nella
proposta di "legge quadro sulle lingue minori", votata alla
Camera nel maggio 1998 e attualmente all'esame del Senato, che
prevede la richiesta del 15 per cento dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali o di un terzo dei membri del consiglio
comunale.
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Non si vede perché per la minoranza slovena non dovrebbe
valere lo stesso principio. Come non si capisce il ruolo
affidato ad un Comitato definito "paritetico" (articolo 3) -
che tale non è - cui sarebbero affidati compiti di
delimitazione delle aree e determinazione del territorio,
risultati che non possono emergere da alcun mezzo oggettivo
esistente che non sia l'accertamento dell'esistenza dei membri
della minoranza in una certa circoscrizione, cioè il
censimento.
Ma anche da parecchie espressioni presenti nella "Carta
europea per le lingue regionali o minoritarie" risulta
pregiudiziale un'evidenziazione numerica di una data minoranza
linguistica e contestualmente la definizione dell'estensione
del territorio su cui essa è presente (articolo 1). Già il
riconoscimento dell'esistenza di minoranze linguistiche
regionali (articolo 7, comma 1, lettera a) presuppone un
censimento delle stesse. Ciò risulta in particolar modo negli
articoli in cui è riportata sistematicamente la parola
"numero" che si legge nelle seguenti espressioni: - articolo
9, comma 1: "se il numero degli utilizzatori ... giustifica
questo"; - articolo 11, comma 1: "distretti nei quali il
numero dei residenti che usano lingue minoritarie giustifica
le misure sotto specificate"; - articolo 11, comma 2:
"territorio dove il numero dei residenti è tale da
giustificare le misure sotto specificate"; - articolo 13,
comma 2: "Numero di utilizzatori di lingua minoritaria che
giustifichi certe concessioni culturali". La tutela
linguistica, sia nel sistema scolastico, sia nel settore
giudiziario anche penale, dev'essere concessa se il numero
degli utilizzatori "è considerato sufficiente" (articolo 9);
"se lo giustifica" (articolo 9, comma 2); "se giustifica le
misure specificate" (articolo 10, comma 1).
Dal combinato disposto delle due citate convenzioni appare
chiaro che per seguire i princìpi in esse dettati è
pregiudiziale il censimento.
Conosciuta l'entità numerica della minoranza in rapporto
alla popolazione in ogni comune, e con ciò la sua precisa
dislocazione sul territorio, la legge potrà stabilire il grado
di tutela da concedere ed in quali luoghi. Tutti gli studiosi
della materia indicano infatti il requisito fondamentale della
"consistenza numerica minima" per fare discendere da essa
misure particolari di tutela. L'esigenza di acclarare la
consistenza e l'ubicazione della minoranza è finalizzata a
localizzare e commisurare le stesse.
Ma di quest'impostazione, la più scientifica e rigorosa,
nel testo della maggioranza non vi è traccia, ed anzi vi si
trova una lunga elencazione di privilegi per la minoranza
slovena vera o presunta.
Gli sloveni di Trieste e Gorizia e gli slavofoni della
provincia di Udine.
Vi è una fondamentale differenza tra gli sloveni delle
province di Trieste e Gorizia e gli abitanti di ceppo slavo
della provincia di Udine. Tale differenza risale agli esiti
della terza guerra d'indipendenza del 1866 che vide le valli
del Natisone annesse al Regno d'Italia.
All'epoca una lingua slovena, nel senso moderno del
termine, non esisteva ancora (la prima grammatica slovena ha
visto la luce nel secolo scorso) e lo sloveno non figurava tra
le lingue ufficiali dell'Impero austro-ungarico, che erano il
tedesco, l'ungherese, l'italiano ed il serbo-croato. Allora,
la parte degli abitanti di ceppo slavo dei diversi paesi delle
valli del Natisone parlava ognuna il proprio dialetto e, come
ora, c'erano difficoltà di comprensione addirittura tra gli
abitanti di villaggi situati a pochi chilometri di distanza
l'uno dall'altro. Con il 1866 l'Impero, a seguito delle
cessioni territoriali fatte al Regno d'Italia, iniziò una
campagna di rafforzamento della componente croata ai danni
degli italiani dell'Istria e della Dalmazia e di quella
slovena ai danni degli italiani di Trieste e Gorizia.
Dal processo di acculturamento degli sloveni, di
formazione di una coscienza nazionale propria e di
contrapposizione, favorita dall'Impero asburgico, tra italiani
e slavi, questi ultimi nelle valli del Natisone furono
esclusi, ad eccezione di parte del clero.
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Queste popolazioni si sentono italiane e da parte loro -
salvo le strumentalizzazioni politiche di alcuni - non è mai
giunta richiesta alcuna di bilinguismo contro cui si espresse
anzi la quasi totalità dei sindaci delle valli in un documento
comune di alcuni anni addietro.
Anzi, di recente, una lunga opera di ricerca
lessicografica ha dato forma scritta ai vocaboli ed alla
grammatica della loro parlata, amorevolmente conservata per
tradizione orale, tramandata per oltre 10 secoli.
La lingua Nadiska - di pretta radice slava - ha
avuto una storia assolutamente propria, evolutasi nel contesto
culturale neolatino e friulano. Testimonianza del suo
isolamento è la conservazione di alcuni suoni arcaici non più
presenti nelle altre lingue slave moderne e questo l'ha
portata ad essere considerata da alcuni linguisti e slavisti
lingua "protoslava".
La richiesta di tutela "degli sloveni" della provincia di
Udine (definita "Slavia Friulana") è, dunque, fuori luogo e
risente di una mai spenta vocazione nazionalistica. E'
singolare, infatti, che nel corso delle audizioni svolte dalla
Commissione affari costituzionali un rappresentante delle
associazioni slovene abbia ammesso che nelle valli del
Natisone non si parli lo sloveno, ma ha aggiunto che sarebbe
dovere dell'Italia - remota separatrice della comunità slovena
- "riparare" istituendo scuole con lingua d'insegnamento
slovena (come da 50 anni ha fatto per Trieste e Gorizia) nella
provincia di Udine, affinché quelle genti possano apprenderla
a scuola per poi parlarla nei consigli comunali a partire da
Cividale del Friuli (che fu Forum Julii, da cui
Friuli)...
Di quanto si afferma, vi è sostanziale traccia nel disegno
di legge governativo del Ministro Maccanico del lontano
novembre 1989 che s'intitolava "Provvedimenti a favore delle
popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e
Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di
Udine".
Stranamente, nel testo unificato del relatore onorevole
Maselli, di questo elemento positivo ed oggettivo di
distinzione non si è voluto tenere conto, mentre viene preso a
prestito dal vecchio "testo Maccanico" un diverso elemento,
negativo e pericoloso, ovvero il concetto di una possibile
introduzione del bilinguismo e di altre forme di "tutela
intensa" nelle frazioni di comune (articolo 4 del testo
all'esame della Camera).
Si è detto in precedenza che, ai fini dell'applicazione di
particolari norme di tutela sarebbe corretto delimitare le
zone di applicazione delle stesse attraverso il riscontro di
un censimento.
Si è riconosciuta la presenza tradizionale e storica della
minoranza di lingua slovena nelle province di Trieste e
Gorizia, specificando come essa abiti nei comuni
dell'altipiano carsico attorno al capoluogo giuliano ed in
parte del piccolo entroterra del goriziano.
Bisogna ora aggiungere che tradizionalmente parte della
comunità slovena abita la periferia dei capoluoghi ed in
particolare nelle attuali circoscrizioni "Altipiano est" e
"Altipiano Ovest" del Comune di Trieste ed in quella
Piuma-Oslavia-S. Andrea del comune di Gorizia.
La Costituzione, all'articolo 114, afferma che "La
Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni". E'
evidente dunque che l'unità amministrativa di cui si deve
tenere conto per determinare l'ambito di applicazione della
normativa di tutela è il comune nella sua globalità escludendo
assolutamente il riferimento a frazioni e circoscrizioni. E'
evidente infatti - ed in questo sta la pericolosità - che
sarebbe pacifica l'estensione delle norme all'intero
territorio comunale attraverso una pronuncia della Corte
costituzionale attivata al primo, scontato ricorso di un
qualsiasi cittadino italiano di lingua slovena abitante nel
centro di Trieste o di Gorizia sulla base del "principio di
uguaglianza" sancito all'articolo 3 della Costituzione. Come
potrebbe infatti quegli godere di diritti inferiori rispetto
ad un suo concittadino abitante in diversa zona della città?
Il riferimento alle frazioni è dunque sbagliato ed illogico.
Molto più equo e semplice sarebbe mutuare parte dell'articolo
10 della citata Convenzione quadro affermando che "gli uffici
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pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui più è
consistente la presenza della minoranza slovena possono
predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare,
nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte
dei membri della minoranza nei rapporti con gli stessi".
Uso pubblico della lingua slovena: no al
bilinguismo.
Nell'affrontare questo tema, è indispensabile avere
presente alcune realtà venutesi a sviluppare nel dopoguerra.
Gli sloveni vivevano e vivono in grande prevalenza
sull'Altipiano Carsico sopra Trieste e nella fascia confinaria
della provincia di Gorizia. L'espansione urbana - ed il
discorso vale soprattutto per Trieste - ha praticamente
esteso, senza soluzione di continuità, i confini della città
ai borghi limitrofi, che formano un tutt'uno con essa.
L'isolamento che fino a qualche tempo fa caratterizzava la
comunità slovena è logicamente venuto a cessare: non esistono,
se non nelle strumentali affermazioni di taluni membri della
minoranza, sloveni che non siano in grado di parlare
correttamente la lingua italiana. E' vero il contrario. I
membri della minoranza slovena sono, di fatto, bilingui dalla
nascita mentre, notoriamente, gli italiani parlano solo la
propria madrelingua (che è anche la lingua dello Stato) e non
vogliono essere obbligati ad apprendere lo sloveno per potere
domani lavorare nella propria città...
Questo non è, come taluno afferma, "orgoglio della propria
ignoranza", ma un dato di fatto inoppugnabile. E, fino a prova
contraria, ad ognuno deve essere concessa la libertà di
scegliere se imparare lo sloveno (o, ad esempio, il più utile
inglese) senza che da ciò ne derivi danno o detrimento.
Fa senz'altro piacere che il rappresentante del Governo,
nel corso dei lavori della I Commissione, abbia voluto
precisare che "Questa legge non vuole attuare il bilinguismo"
ma le sue rassicurazioni non convincono. Il "testo Maselli"
ora in esame, prevede infatti all'articolo 8 l'obbligo per
tutte le autorità amministrative e giudiziarie locali, e
addirittura per i concessionari di servizi di pubblico
interesse, di rispondere ai membri della minoranza slovena
nella loro madrelingua.
E' inutile precisare che una norma del genere creerebbe un
esercito di traduttori e comunque una riserva di posti di
lavoro per i componenti della minoranza slovena e
condannerebbe alla disoccupazione (che già a Trieste e Gorizia
- le città più anziane d'Italia - è ai livelli più alti di
tutto il Nord) i giovani italiani, creando dunque privilegi
per i primi (bilingui dalla nascita) e discriminazioni in
Patria per i secondi (italiani che parlano l'italiano in
Italia). Non a caso il Procuratore Generale di Trieste,
all'apertura dell'anno giudiziario 1999, ha messo in guardia
dai pericoli derivanti dall'approvazione di una legge
siffatta, evidenziando come, ad esempio, i vigili urbani, i
carabinieri, i finanzieri dovrebbero tutti conoscere lo
sloveno.
E vi è poi, senza dubbio, una questione di identità
nazionale e di italianità, legata alla sensibilità delle
popolazioni italiane di Trieste e Gorizia che non potrebbero
accettare la toponomastica bilingue (esempio Trieste -
Trst, Gorizia - Gorica), i documenti personali
bilingui, le sedute del consiglio comunale bilingui (articoli
9 e 10).
Una pubblicazione di qualche anno fa della Lega Nazionale
di Trieste - il più antico sodalizio patriottico giuliano,
sorto oltre 100 anni fa sotto la dominazione asburgica -
compendiava con i seguenti aggettivi il bilinguismo proposto
per Trieste e Gorizia:
- inutile (tutti gli sloveni conoscono l'italiano e
frequentemente lo usano indifferentemente tra loro);
- ingiusto (crea privilegi per l'accesso all'impiego per
gli sloveni a danno degli italiani discriminati);
- pericoloso (mette in discussione la convivenza
pacifica ed il naturale equilibrio raggiunto tra le etnie);
- uno spreco (crea oneri miliardari per la pubblica
amministrazione, per il personale, per l'appesantimento
burocratico);
- antistorico (mette in discussione la lingua e la
cultura italiana che ha cementato, senza rinunce per nessuno -
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greci, ebrei, tedeschi, sloveni, serbi, croati - l'identità di
Trieste e della Venezia Giulia).
In conclusione, la tutela non coincide con il bilinguismo
e non deve sconfinare nel bilinguismo.
Scuola e istruzione.
La minoranza slovena dispone attualmente di numerosissime
scuole statali di ogni ordine e grado con lingua
d'insegnamento slovena. Non solo sono state conservate quelle
esistenti secondo l'elenco allegato al Memorandum
d'intesa ma sono state, onore all'Italia, notevolmente
potenziate. Nella sola provincia di Trieste si contano - salvo
imprecisioni per difetto - 8 scuole materne, 5 elementari, 5
medie inferiori, 1 istituto magistrale, 1 liceo, 3 istituti
tecnici e professionali. Per quanto riguarda Gorizia, nel solo
comune capoluogo esistono 2 scuole elementari, 1 scuola media
inferiore, 1 liceo ginnasio, 1 istituto magistrale, 2 istituti
tecnici e professionali.
L'entità degli istituti scolastici con lingua
d'insegnamento slovena appare manifestamente sproporzionata
rispetto alla consistenza numerica degli iscritti. Ciò avviene
grazie alle deroghe previste dalle disposizioni normative a
favore della minoranza a proposito del numero minimo di alunni
necessario per costituire le classi e sulla base del principio
del divieto di abbassamento degli standards di tutela
acquisiti. Si sono verificate negli anni vicende che hanno
dell'incredibile come la scuola slovena di Dolegna del Collio
tenuta aperta per un solo alunno, mentre le scuole italiane
sul confine chiudevano non potendo derogare ai criteri di
legge. Più che norme a tutela delle scuole slovene, esse
sarebbero necessarie - utilizzando criteri analoghi - per le
scuole italiane dei comuni di confine!
Nel testo in esame, comunque, gli articoli che
regolamentano il sistema dell'istruzione in lingua slovena
tendono ad assicurare allo stesso un'autonomia sempre più
spinta, quasi non si trattasse di scuole dello Stato italiano,
con un proprio organo di autogoverno (la Commissione
scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena), con
propri autonomi programmi (già oggi vi si insegna che Trieste
è stata liberata il 1^ maggio 1945, data dell'arrivo delle
truppe yugoslave di Tito e dell'occupazione dei famigerati "40
giorni"), con convenzioni con l'università di Lubiana, con
privilegi particolari nell'accesso, nei punteggi, nei concorsi
riservati, con deroghe di tutti i tipi ai parametri numerici
per il numero di alunni ed insegnanti, il riconoscimento quali
scuole statali di istituti privati come quello di San Pietro
al Natisone con riconoscimento dell'anzianità e delle
prerogative per insegnanti che non hanno mai sostenuto un
concorso pubblico eppure verranno integrati nei ruoli
(articoli 13 e 14). Discorso analogo per le scuole musicali
private slovene " Glasbena Matica " di Trieste ed " Emil
Komel " di Gorizia, che assurgerebbero addirittura allo
status di Conservatorio di musica statale (articolo
15)... Una perla: addirittura la musica, che è universale per
definizione (e che in tutto il mondo parla italiano) diventa
un argomento di divisione e di privilegio per gli sloveni. E
tutto ciò mentre a Trieste lo storico e prestigioso
conservatorio "Giuseppe Tartini" soffre per i tagli di
Berlinguer ma continua la sua missione, riservando anche per
chi lo desidera una sezione d'insegnamento in lingua
slovena.
Sostegno pubblico alle attività, alle istituzioni ed
associazioni della minoranza slovena: ancora privilegi.
La minoranza slovena dispone di una miriade di
associazioni, circoli, gruppi e centri culturali che superano
il numero di 210 enti.
Si possono citare, tra gli altri: 1 biblioteca nazionale e
1 libreria, 15 sindacati ed associazioni varie, 24
associazioni culturali e di categoria, 8 enti teatrali e
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istituzioni per lo spettacolo, 70 circoli e gruppi minori con
attività diverse, 31 gruppi sportivi; essa possiede edifici,
che sono sede di manifestazioni artistiche e culturali, quali
teatri e istituti di diverso genere. Dispone pure di
quotidiani, periodici e riviste, agenzie d'informazione - per
complessive 15 pubblicazioni - ed è quotidianamente presente
con programmi radio-tv in lingua slovena trasmessi dalla sede
regionale slovena della RAI. Ha un proprio Ordine dei
giornalisti ed un'Associazione della stampa del Friuli-Venezia
Giulia. Tutto questo è reso possibile grazie al finanziamento
triennale di 24 miliardi di lire che attualmente lo stato
eroga a favore della minoranza slovena e che, nel testo
Maselli, aumenterebbe a 30 miliardi (articolo 16). Ancor più
munifica è la regione Friuli Venezia Giulia che eroga tutta
una serie di finanziamenti a sodalizi anche minuscoli spesso
aventi sede presso identico indirizzo a supporto di attività
sociali, culturali, sportive, commerciali, sindacali e
finanziarie. E' bene ricordare anche che nella sola provincia
di Trieste operano ben sei istituti di credito che fanno capo
alla minoranza slovena, tra i quali figura la Nuova
" Trzaska Kreditna Banka " risorta dopo l'inquietante
crack della storica banca della minoranza, legata alla
Jugoslavia di Tito e portatrice di una storia tutt'altro che
trasparente.
Se questo è il panorama generale, non può non evidenziarsi
come nel testo al nostro esame vi siano altre storture ed
elementi di incomprensibile privilegio: il riconoscimento in
deroga ai princìpi generali dell'"Unione delle Associazioni
Sportive Slovene" (articolo 17) quale ente di promozione
sportiva ed il riconoscimento del Teatro Stabile Sloveno di
Trieste come organismo di produzione teatrale a gestione
pubblica a carico dello Stato (articolo 19).
O, ancora, norme paradossali che sembrano assumere i
connotati della "difesa della purezza etnica", laddove si
afferma che "l'uso del territorio (in cui è insediata la
minoranza slovena udr) ed i piani di programmazione
economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione devono
tendere alla salvaguardia delle caratteristiche etniche di
tali territori" (articolo 22). Come pure, al precedente
articolo 7 sul cambiamento dei nomi, cognomi e denominazioni
slovene, ci si dimentica che esiste già la legge 28 marzo
1991, n. 114, "Norme per il ripristino dei nomi e cognomi
modificati durante il regime fascista nei territori annessi
all'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1332 e 19 dicembre
1920, n. 1778". Forse è solo una curiosità storica, ma è
opportuno comunque sapere che su 19.093 persone col cognome
italianizzato dal 1920 al 1945, nel periodo dal 12 giugno 1946
al 10 marzo 1948 solo 421 persone usufruirono della
possibilità di ritornare alla forma originale mentre altre 68
ne chiesero l'italianizzazione.
La restituzione dei beni immobili.
Appare incredibile e provocatoria la questione della
"restituzione dei beni immobili" alla comunità slovena che,
apparsa nella formulazione originaria del testo (articolo 20),
non muta nella sostanza anche se dovesse subire qualche
modifica. Va premesso che nel Friuli-Venezia Giulia risiedono
migliaia di cittadini italiani che si sono visti espropriare i
beni dal regime jugoslavo. Essi sono stati ulteriormente
vittime di una nuova arbitraria discriminazione ad opera della
Repubblica di Slovenia quando, nel 1991, il Parlamento di
Lubiana ha previsto la denazionalizzazione dei beni immobili
espropriati dal comunismo, ma ha escluso da tale restituzione
coloro che non erano stati cittadini jugoslavi, vale a dire
proprio gli esuli italiani. Per essi suona scandaloso e
provocatorio che lo Stato italiano voglia "restituire" dei
beni immobili alla minoranza slovena, quando vi sono migliaia
di immobili rapinati a cittadini italiani e che Lubiana si
guarda bene dal restituire ai legittimi proprietari. Lo stesso
concetto di "restituzione" è palesemente improprio da un punto
di vista giuridico poiché non risulta che per l'ex hotel
Balkan (incendiato nel 1920 dopo una manifestazione di
protesta delle prime squadre fasciste triestine seguita
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dell'eccidio di Spalato in cui perirono Tommaso Gulli e Aldo
Rossi in missione umanitaria su una nave ospedale) o altri
beni vi sia mai stato un provvedimento di esproprio. Oggi
l'edificio è stato ricostruito a spese dell'Università ed è
sede di facoltà e di studi di slavistica. Ma vale ancora
ricordare che, a suo tempo, l'immobile di Trieste destinato a
Teatro Stabile Sloveno in via Petronio venne costruito dallo
Stato italiano proprio quale "indennizzo morale" dell'avvenuta
perdita del Balkan. Prevedere oggi la sua "restituzione"
dovrebbe, per ragioni di elementare equità, prevedere
contemporaneamente che l'immobile ove opera il Teatro Sloveno
venga tolto alla comunità slovena e destinato ad altri usi,
quali le attività delle associazioni degli esuli istriani o di
quelle che operano a difesa della lingua e della cultura
italiana quale la Lega Nazionale.
Ma di questo elementare atto di equità, nel testo di
questa proposta di legge non c'è traccia.
Privilegi elettorali e seggio garantito.
L'ultimo articolo del testo in esame prevede, infine, una
norma di favore che garantisca o faciliti l'elezione di
candidati sloveni al Parlamento. La questione cozza contro il
buon senso, contro un elementare principio di uguaglianza ed
appare come un ulteriore ed immotivato elemento di favore per
gli sloveni.
La minoranza slovena potrebbe così godere di un ulteriore
elemento di privilegio, superiore ad ogni altra minoranza
presente sul territorio nazionale e, ovviamente, contrastante
con il principio della rappresentatività democratica "una
testa, un voto", del valore del voto stesso, non più uguale
per tutti. E infine: perché mai si dovrebbero confondere la
tutela di una minoranza, della sua lingua e cultura con la sua
rappresentanza elettorale?
Conclusioni.
Il testo in discussione è squilibrato, estremista,
pericoloso. Confonde la tutela con altra cosa che tutela non
è. Porta elementi di nuova tensione e rischia di riaprire
lacerazioni e ferite profonde di cui è fatta la storia del
nostro confine orientale. Nessuno vuole mettere in discussione
concetti e princìpi universali di rispetto e tutela, ma
quest'ultima non può diventare fonte di privilegi per alcuni a
detrimento di molti, così come non deve rischiare di
indebolire l'identità nazionale italiana di Trieste, Gorizia e
della regione Friuli-Venezia Giulia.
Roberto MENIA, Relatore di minoranza.
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