| (Guardia medica, servizi di emergenza e
territoriali).
1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei
servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di
nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di
guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n.41, e 14
febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e i
sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
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fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al
31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro
sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno
altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari
dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome che non utilizzano
contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia
medica con proprie norme.
2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina
generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti
dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti
all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di
formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato
punteggio in sede di rinnovo convenzionale.
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