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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


428
DDL0028-0006
Progetto di legge Camera n. 28 - testo presentato - (DDL13-28)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C28. TESTIPDL
...C28.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n.178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC28 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Guardia medica, servizi di emergenza e
                        territoriali).
      1.  Fino al completamento sul territorio nazionale dei
  servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
  Ufficiale  n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di
  nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità
  sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto
  previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di
  guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti
  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n.41, e 14
  febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica
  convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi
  dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e i
  sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
 
                               Pag. 8
 
  fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al
  31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro
  sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno
  altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in
  vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari
  dalle carenze in particolari ambiti territoriali.  Le regioni a
  statuto speciale e le province autonome che non utilizzano
  contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia
  medica con proprie norme.
      2.  Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina
  generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti
  dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti
  all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8
  agosto 1991, n. 256.  Ai medici che hanno superato il corso di
  formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
  legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato
  punteggio in sede di rinnovo convenzionale.
 
DATA=960402 FASCID=DDL13-28 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0028 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=023 PAGFIN=0008 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=002800 00 FASCIDC=13DDL0028 SORTNAV=0002800 000 00000 ZZDDLC28 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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