| 1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste
dalla presente legge si ispirano ai seguenti princìpi
affermati nella Convenzione quadro per la protezione delle
minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 10 febbraio 1995 e
nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie fatta
a Strasburgo l'11 novembre 1992:
a) riconoscimento individuale dei diritti e della
tutela in capo ai membri della minoranza;
b) libertà di scelta di essere trattati o meno
come membri della minoranza;
c) uso pubblico della lingua della minoranza
nelle aree geografiche di insediamento sostanziale o
tradizionale quando le persone lo richiedano e tale richiesta
risponde ad un bisogno reale;
d) riconoscimento delle lingue regionali o
minoritarie come espressione di ricchezza culturale.
(alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove
ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere
alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del
testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in
calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della
Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli
articoli 3, 5, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 28
del testo della Commissione.
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