| 1. Le misure di tutela a favore dei cittadini del gruppo
linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano
alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa,
nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo
della Valle in provincia di Trieste e nei comuni di Doberdò
del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio in
provincia di Gorizia.
2. Per la fruizione della tutela, può essere chiesta al
beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo
linguistico sloveno.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per
la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle
province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di
cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o
circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della
minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o
organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso
della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena
nei rapporti con gli stessi.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, può
essere ampliato l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora
sia accertata, mediante censimento, la presenza superiore al
25 per cento della minoranza slovena nel territorio comunale e
vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali. La estensione
dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni
di tutela di cui alla presente legge è deliberata dal
consiglio provinciale, d'intesa con i comuni interessati.
(alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).
| |