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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4282
DDL0229-0005
Relazione Camera n. 229-A bis - di minoranza - (DDL13-229-A-bis)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C229Abis, C3730Abis, C3826Abis, C3935Abis. TESTIPDL
...C229Abis, C3730Abis, C3826Abis, C3935Abis.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Pag. 13 Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC229A2 ZZ13 ZZPD ZZMI
      1.  Le misure di tutela a favore dei cittadini del gruppo
  linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano
  alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa,
  nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo
  della Valle in provincia di Trieste e nei comuni di Doberdò
  del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio in
  provincia di Gorizia.
      2.  Per la fruizione della tutela, può essere chiesta al
  beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo
  linguistico sloveno.
      3.  Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per
  la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle
  province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di
  cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o
  circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della
  minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o
  organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso
  della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena
  nei rapporti con gli stessi.
      4.  Con decreto del Presidente della Repubblica, può
  essere ampliato l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora
  sia accertata, mediante censimento, la presenza superiore al
  25 per cento della minoranza slovena nel territorio comunale e
  vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento dei
  cittadini iscritti nelle liste elettorali.  La estensione
  dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni
  di tutela di cui alla presente legge è deliberata dal
  consiglio provinciale, d'intesa con i comuni interessati.
  (alternativo all'articolo 4 del testo della
                        Commissione).
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0229 TOTPAG=0019 TOTDOC=0019 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=022900A02 FASCIDC=13DDL0229 A02 SORTNAV=0022900A020 00000 ZZDDLC229A2 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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