| 1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco,
Lusevera, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San
Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana,
Torreano, della provincia di Udine è assicurato il rispetto
dell'idioma e della cultura locale.
2. I consigli comunali dei comuni di cui al precedente
comma possono prevedere nei loro statuti e regolamenti l'uso
dell'idioma locale da parte dei consiglieri nelle rispettive
adunanze, assicurando la verbalizzazione delle adunanze nella
lingua italiana.
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