| (Giudizi di idoneità al primo livello
dirigenziale in soprannumero).
1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai
chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13
marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988,
n. 255.
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