| 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, in
relazione alle proposte dei comuni stessi e alle indicazioni
formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il
parere del consiglio scolastico provinciale e della
Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre
1972, n. 932, il Ministro della pubblica istruzione
istituisce, in ragione delle effettive e accertate esigenze,
scuole di ogni ordine e grado con lingua di insegnamento
slovena.
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2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle
leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.
3. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di
personale docente e non docente alle scuole con lingua
d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani
dotati di buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i
requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei
relativi posti.
4. Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il secondo comma è
abrogato;
b) all'articolo 5, secondo comma, nonché
all'articolo 7, secondo comma, le parole "candidati di lingua
materna slovena" sono sostituite dalle seguenti: "candidati
con piena conoscenza della lingua slovena".
5. Alla legge 22 dicembre 1973, n. 932, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo, secondo e quarto comma,
le parole "di lingua materna slovena" sono sostituite dalle
seguenti: "con piena conoscenza della lingua slovena";
b) all'articolo 2, terzo comma, le parole "di
lingua materna slovena" sono sostituite dalle seguenti: "con
piena conoscenza della lingua slovena".
6. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto
dalle leggi vigenti per le scuole con lingua di insegnamento
slovena sono concesse dal Provveditore agli studi competente
per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari.
Analogamente possono concedersi le stesse deroghe da parte del
Provveditore agli studi con lingua di insegnamento italiana
situate nelle province di Trieste e Gorizia. Il comma 9
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
233 del 1998 è così modificato:
"Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non
si applicano alle scuole o istituti d'istruzione statali con
lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento
italiana nei comuni delle province di Trieste e Gorizia".
(alternativo all'articolo 11 del testo della
Commissione).
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