| 1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco,
Lusevera, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San
Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana,
Torreano, della provincia di Udine, alle popolazioni locali
sono assicurati il sostegno alle attività culturali, nonché il
rispetto delle tradizioni e della cultura locale.
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2. Nelle scuole materne pubbliche site nei comuni di cui
al comma 1, la programmazione educativa comprende anche
argomenti relativi alle tradizioni e alla cultura locale.
L'insegnamento di detti argomenti è svolto a mezzo di docenti
assunti, ove occorra, a tempo determinato, per i quali
l'idioma materno sia quello locale.
3. Nelle scuole elementari site nei comuni di cui al
comma 1, ove la maggioranza dei genitori degli allievi ne
faccia richiesta, viene impartito l'insegnamento facoltativo
dell'idioma locale, in attuazione di un programma di
sperimentazione didattica rivolto all'arricchimento della
formazione dell'alunno.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Regione Friuli-Venezia Giulia, sono definite le
modalità di elaborazione e di attuazione degli orientamenti
educativi e dei programmi didattici di cui ai commi precedenti
nonché le modalità ed i requisiti per la nomina degli
insegnanti.
(alternativo all'articolo 12 del testo della
Commissione).
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