| 1. La regione Friuli Venezia Giulia provvede al sostegno
delle attività e delle iniziative culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative e informative promosse e
svolte da istituzioni e associazioni della minoranza. A tal
fine viene costituito entro sei mesi dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della presente legge, un soggetto di
diritto pubblico rappresentativo della minoranza slovena,
denominato "Unione degli Sloveni", eletto con procedura
democratica, dotato di proprio statuto e composto da cittadini
italiani dichiaratisi appartenenti alla minoranza stessa: esso
provvederà alla ripartizione dei fondi pubblici destinati alla
minoranza stessa. Per le finalità di cui al presente comma, lo
Stato assegna ogni anno propri contributi, che entrano a far
parte di un apposito fondo nel bilancio della regione
Friuli-Venezia Giulia.
2. Per gli anni 1999-2001 è destinata al fondo di cui al
comma 1 la somma complessiva di lire 24 miliardi in ragione di
lire 8 miliardi per ciascun anno.
3. Un fondo di pari importo è destinato dallo Stato a
favore delle attività delle associazioni degli esuli istriani,
fiumani e dalmati nella regione Friuli-Venezia Giulia ed altro
analogo alla minoranza italiana in Slovenia e Croazia.
4. L'ammontare del fondo di cui ai precedenti commi è
definito annualmente nella legge finanziaria.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, all'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(alternativo all'articolo 16 del testo della
Commissione).
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