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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4298
DDL0230-0002
Progetto di legge Camera n. 230 - testo presentato - (DDL13-230)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C230. TESTIPDL
...C230.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC230 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- E' da tempo sentita la
  necessità e l'urgenza di una riforma della legislazione
  vigente in materia di vincoli aeronautici, con razionale
  recepimento delle norme, cioè degli  standard,  riportate
  nell'Annesso 14 dell'ICAO.
     La materia dei vincoli aeronautici è trattata nel codice
  della navigazione agli articoli da 714 a 717, modificati con
  la legge n. 58 del 1963.
     Questa legge intendeva recepire, nel diritto positivo
  italiano, le norme dell'Annesso 14 ICAO, per quanto attiene
  alle disposizioni riportate nel capitolo 4, onde allineare la
  nostra normativa giuridica in materia di limitazioni e
  segnalazioni degli ostacoli nelle adiacenze o in prossimità
  degli aeroporti internazionali a quella che è in sostanza la
  prassi in tutti i Paesi.
     La legge n. 58 del 1963, nell'intento di adeguare la
  nostra normativa all'Annesso 14 ICAO, ha peggiorato la
  situazione poiché non ha introdotto elementi concettuali e
  metrici validi per la determinazione oggettiva delle aree da
  assoggettare a vincolo aeronautico e delle limitazioni
  relative, avendo interpretato difettosamente i concetti
  operativi e la terminologia tecnica del citato documento
  ICAO.
     Scopo della presente proposta di legge è pertanto quello
  di recepire, in maniera giuridicamente conforme e tecnicamente
  esatta, le norme dell'Annesso 14 ICAO, interpretando le
  prescrizioni limitative in funzione delle esigenze della
  dinamica e della sicurezza delle operazioni di volo, in
  prossimità degli aeroporti o nel cielo degli stessi.
     Come elemento di particolare importanza della presente
  proposta di legge si ricorda la posizione per la quale,
  conformemente agli  standard  ICAO, la graduazione
  dell'altezza delle costruzioni non è più fissata a partire dal
 
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  "perimetro dell'aeroporto", bensì è regolata a partire dalle
  testate della "striscia" (fascia contenente la pista di volo)
  o dai bordi laterali di questa, a seconda che si tratti di
  superfici di avvicinamento e/o di decollo, oppure di superfici
  laterali di transizione.
     La legge n. 58 del 1963, introducendo il concetto di
  "direzioni di volo", in luogo di quello di "superfici di
  volo", ha creato i presupposti per una opinabilità totale
  nella redazione delle mappe richieste, in ordine alla
  definizione delle aree da vincolare ed alla graduazione dei
  vincoli.
     Questi inconvenienti sono evitati con la presente proposta
  di legge, la quale prevede inoltre, prima dell'imposizione dei
  vincoli, uno studio aeronautico volto a "personalizzare" le
  servitù, che tenendo conto delle diverse situazioni
  aeroportuali, elimina l'attuale rigidità normativa, fonte
  della mancata applicazione generalizzata della legge n. 58 del
  1963 da parte dei soggetti interessati (proprietari, gestori
  degli aeroporti, eccetera).
     Va infine considerata la situazione giuridica venutasi a
  creare nel tempo e la scarsa validità applicativa dell'attuale
  normativa.
     Gli articoli 714- bis  e 715- ter  del codice
  della navigazione prevedono un  iter  burocratico che
  culmina con il decreto di esecutività delle mappe relative
  alle direzioni di atterraggio ed alla determinazione delle
  zone soggette a limitazioni di ogni aeroporto.
     Per contro, la legge 13 maggio 1983, n.  213, ha previsto
  anche il recepimento dei concetti riportati negli Annessi
  ICAO; essendo una norma operativa e di progettazione, non pone
  l'esigenza di compilare e rendere esecutiva alcuna mappa.
     L'Autorità aeronautica ha emesso, conseguentemente, due
  circolari (n.  1245 del 25 agosto 1987 e n.  207378 del 18
  agosto 1989) per regolamentare la costruzione di presunti
  ostacoli nei pressi di un aeroporto, che tengono conto di
  entrambe le serie di modifiche apportate dalle leggi n.  58
  del 1963 e n.  213 del 1983).
     Dette circolari richiedono la valutazione dei singoli
  manufatti da parte della Direzione generale dell'aviazione
  civile, per il rispetto della legge n.  58 del 1963 e da parte
  dell'AAAVTAG, per la conformità alle norme ICAO.
     Tuttavia, non essendo stati pubblicati i pertinenti
  regolamenti tecnici di attuazione, la legge n.  213 del 1983
  può essere invocata per l'imposizione di vincoli
  aeronautici.
     D'altra parte, la legge n.  58 del 1963 richiede, per
  essere operativa, la pubblicazione delle mappe e del decreto
  di esecutività delle stesse sopracitati.
     In mancanza di tale decreto, la legge n.  58 del 1963
  perde di valore e non può essere invocata per l'imposizione di
  vincoli o la valutazione di ostacoli alla navigazione, come
  stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI -
  22 gennaio 1994, che ha contemporaneamente annullato anche le
  sopracitate circolari della Direzione generale dell'aviazione
  civile.
      L'approvazione della presente proposta di legge colma
  quindi un vuoto normativo, dà puntuale e corretta
  interpretazione al dettato dell'Annesso 14 ICAO e fornisce un
  preciso riferimento normativo in tema di servitù aeronautiche
  nei pressi di un aeroporto.
 
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