| Onorevoli Colleghi! -- E' da tempo sentita la
necessità e l'urgenza di una riforma della legislazione
vigente in materia di vincoli aeronautici, con razionale
recepimento delle norme, cioè degli standard, riportate
nell'Annesso 14 dell'ICAO.
La materia dei vincoli aeronautici è trattata nel codice
della navigazione agli articoli da 714 a 717, modificati con
la legge n. 58 del 1963.
Questa legge intendeva recepire, nel diritto positivo
italiano, le norme dell'Annesso 14 ICAO, per quanto attiene
alle disposizioni riportate nel capitolo 4, onde allineare la
nostra normativa giuridica in materia di limitazioni e
segnalazioni degli ostacoli nelle adiacenze o in prossimità
degli aeroporti internazionali a quella che è in sostanza la
prassi in tutti i Paesi.
La legge n. 58 del 1963, nell'intento di adeguare la
nostra normativa all'Annesso 14 ICAO, ha peggiorato la
situazione poiché non ha introdotto elementi concettuali e
metrici validi per la determinazione oggettiva delle aree da
assoggettare a vincolo aeronautico e delle limitazioni
relative, avendo interpretato difettosamente i concetti
operativi e la terminologia tecnica del citato documento
ICAO.
Scopo della presente proposta di legge è pertanto quello
di recepire, in maniera giuridicamente conforme e tecnicamente
esatta, le norme dell'Annesso 14 ICAO, interpretando le
prescrizioni limitative in funzione delle esigenze della
dinamica e della sicurezza delle operazioni di volo, in
prossimità degli aeroporti o nel cielo degli stessi.
Come elemento di particolare importanza della presente
proposta di legge si ricorda la posizione per la quale,
conformemente agli standard ICAO, la graduazione
dell'altezza delle costruzioni non è più fissata a partire dal
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"perimetro dell'aeroporto", bensì è regolata a partire dalle
testate della "striscia" (fascia contenente la pista di volo)
o dai bordi laterali di questa, a seconda che si tratti di
superfici di avvicinamento e/o di decollo, oppure di superfici
laterali di transizione.
La legge n. 58 del 1963, introducendo il concetto di
"direzioni di volo", in luogo di quello di "superfici di
volo", ha creato i presupposti per una opinabilità totale
nella redazione delle mappe richieste, in ordine alla
definizione delle aree da vincolare ed alla graduazione dei
vincoli.
Questi inconvenienti sono evitati con la presente proposta
di legge, la quale prevede inoltre, prima dell'imposizione dei
vincoli, uno studio aeronautico volto a "personalizzare" le
servitù, che tenendo conto delle diverse situazioni
aeroportuali, elimina l'attuale rigidità normativa, fonte
della mancata applicazione generalizzata della legge n. 58 del
1963 da parte dei soggetti interessati (proprietari, gestori
degli aeroporti, eccetera).
Va infine considerata la situazione giuridica venutasi a
creare nel tempo e la scarsa validità applicativa dell'attuale
normativa.
Gli articoli 714- bis e 715- ter del codice
della navigazione prevedono un iter burocratico che
culmina con il decreto di esecutività delle mappe relative
alle direzioni di atterraggio ed alla determinazione delle
zone soggette a limitazioni di ogni aeroporto.
Per contro, la legge 13 maggio 1983, n. 213, ha previsto
anche il recepimento dei concetti riportati negli Annessi
ICAO; essendo una norma operativa e di progettazione, non pone
l'esigenza di compilare e rendere esecutiva alcuna mappa.
L'Autorità aeronautica ha emesso, conseguentemente, due
circolari (n. 1245 del 25 agosto 1987 e n. 207378 del 18
agosto 1989) per regolamentare la costruzione di presunti
ostacoli nei pressi di un aeroporto, che tengono conto di
entrambe le serie di modifiche apportate dalle leggi n. 58
del 1963 e n. 213 del 1983).
Dette circolari richiedono la valutazione dei singoli
manufatti da parte della Direzione generale dell'aviazione
civile, per il rispetto della legge n. 58 del 1963 e da parte
dell'AAAVTAG, per la conformità alle norme ICAO.
Tuttavia, non essendo stati pubblicati i pertinenti
regolamenti tecnici di attuazione, la legge n. 213 del 1983
può essere invocata per l'imposizione di vincoli
aeronautici.
D'altra parte, la legge n. 58 del 1963 richiede, per
essere operativa, la pubblicazione delle mappe e del decreto
di esecutività delle stesse sopracitati.
In mancanza di tale decreto, la legge n. 58 del 1963
perde di valore e non può essere invocata per l'imposizione di
vincoli o la valutazione di ostacoli alla navigazione, come
stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI -
22 gennaio 1994, che ha contemporaneamente annullato anche le
sopracitate circolari della Direzione generale dell'aviazione
civile.
L'approvazione della presente proposta di legge colma
quindi un vuoto normativo, dà puntuale e corretta
interpretazione al dettato dell'Annesso 14 ICAO e fornisce un
preciso riferimento normativo in tema di servitù aeronautiche
nei pressi di un aeroporto.
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