| 1. L'articolo 714 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 714.
(Ostacoli alla navigazione). - In vicinanza degli
aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo
civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti
alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le
costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli
impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le
filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti
di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa
ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia
nelle superfici di avvicinamento che di decollo.
Per le limitazioni di cui ai successivi articoli si dovrà
effettuare un apposito studio aeronautico che tenga conto
anche del numero delle piste di volo e dell'orografia delle
zone circostanti i singoli aeroporti".
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