| 1. L'articolo 714- bis del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 714- bis. - (Superfici di avvicinamento o
di decollo). - Con decreti del Ministro dei trasporti e
della navigazione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
sono determinate per ciascuno degli aeroporti previsti
nell'articolo 714 le superfici di avvicinamento o di decollo,
l'ampiezza delle strisce laterali di sicurezza, la lunghezza
delle piste, il livello medio delle testate pista nonché il
livello di riferimento aeroportuale definito dallo studio
aeronautico.
Nei decreti di cui al primo comma deve essere indicato se
l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.
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Le superfici di avvicinamento o di decollo sono
determinate in base all'orografia e al regime dei venti della
zona in cui l'aeroporto è istituito.
Per superfici di avvicinamento o di decollo non devono
intendersi necessariamente quelle ottenute dai prolungamenti
dell'asse della pista, ma tali superfici possono essere
determinate, caso per caso, secondo apposite procedure di volo
che, divergendo anche sensibilmente dai prolungamenti
suddetti, tengano conto delle reali situazioni delle zone
circostanti i singoli aeroporti".
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