| 1. L'articolo 715 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 715. - (Limitazioni). - Salvo le diverse
limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico
strumentale e notturno, nelle superfici di avvicinamento o di
decollo non possono essere costituiti ostacoli, di qualsiasi
natura ed altezza, fino alla distanza di trecento metri
decorrenti da sessanta metri dalla testata pista o, laddove
esistenti, dal bordo esterno delle zone libere da ostacoli
individuate sui prolungamenti della pista di volo.
Nelle stesse superfici, alla distanza di trecento metri di
cui al primo comma, non possono essere costituiti ostacoli
che, rispetto al corrispondente livello medio della testata
pista, superino l'altezza di:
a) quindici metri se la pista ha una lunghezza
inferiore a ottocento metri;
b) dodici metri se la pista ha una lunghezza
compresa tra gli ottocento ed i milleduecento metri;
c) dieci metri se la pista ha una lunghezza
compresa tra i milleduecento ed i milleottocento metri;
d) sette metri e cinquanta centimetri, se la pista
ha una lunghezza superiore ai milleottocento metri.
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Oltre i trecento metri, nelle stesse superfici, l'altezza
indicata al secondo comma può essere superata di:
a) un metro per ogni venti metri di distanza per
gli aeroporti di cui alla lettera a) del secondo
comma;
b) un metro per ogni venticinque metri di distanza
per quelli di cui alla lettera b) del secondo comma;
c) un metro per ogni trenta metri di distanza per
quelli di cui alla lettera c) del secondo comma;
d) un metro per ogni quaranta metri di distanza
per quelli di cui alla lettera d) del secondo comma.
Le altezze di cui al terzo comma non possono oltrepassare,
in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello di
riferimento aeroportuale.
Nelle altre direzioni, dal bordo esterno delle strisce
laterali di sicurezza e dai bordi laterali delle superfici di
avvicinamento o di decollo, non possono essere costituiti
ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente bordo,
superino rispettivamente, per gli aeroporti di cui al secondo
comma, lettere a) e b), l'altezza di un metro per
ogni cinque metri di distanza e per gli aeroporti di cui alle
lettere c) e d) del secondo comma l'altezza di un
metro per ogni sette metri di distanza. Tali altezze, in ogni
caso, non possono superare i quarantacinque metri sul livello
di riferimento aeroportuale.
In tutte le direzioni, oltre le limitazioni di cui al
quinto comma, fino alla distanza di duemila metri dall'asse
pista per gli aeroporti di cui al secondo comma, lettera
a), duemilacinquecento metri per quelli di cui alla
lettera b) del secondo comma, quattromila metri per
quelli di cui alle lettere c) e d) del secondo
comma, non possono essere costituiti ostacoli che superino
l'altezza di quarantacinque metri sul livello di riferimento
aeroportuale.
Per gli aeroporti aventi più piste di volo sarà
considerata, dall'Amministrazione competente, la figura
geometrica ottenuta dall'inviluppo delle figure ellittiche
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relative alle varie piste di volo con riferimento, per la
determinazione dell'altezza massima degli ostacoli, al livello
di riferimento aeroportuale.
Più oltre, dal bordo esterno della superficie individuata
al settimo comma, per ulteriori settecento metri per gli
aeroporti di cui al secondo comma, lettera a), per
ulteriori millecento metri per quelli di cui alla lettera
b) del secondo comma, per ulteriori millecinquecento
metri per quelli di cui alla lettera c) del secondo
comma, per ulteriori duemila metri per quelli di cui alla
lettera d) del secondo comma, l'altezza di
quarantacinque metri sul livello di riferimento aeroportuale
può essere superata di un metro per ogni venti metri di
distanza. Dopo tali limiti cessa ogni limitazione".
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