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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4301
DDL0230-0005
Progetto di legge Camera n. 230 - testo presentato - (DDL13-230)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C230. TESTIPDL
...C230.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC230 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 715 del codice della navigazione è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  715. -  (Limitazioni).  - Salvo le diverse
  limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico
  strumentale e notturno, nelle superfici di avvicinamento o di
  decollo non possono essere costituiti ostacoli, di qualsiasi
  natura ed altezza, fino alla distanza di trecento metri
  decorrenti da sessanta metri dalla testata pista o, laddove
  esistenti, dal bordo esterno delle zone libere da ostacoli
  individuate sui prolungamenti della pista di volo.
     Nelle stesse superfici, alla distanza di trecento metri di
  cui al primo comma, non possono essere costituiti ostacoli
  che, rispetto al corrispondente livello medio della testata
  pista, superino l'altezza di:
         a)  quindici metri se la pista ha una lunghezza
  inferiore a ottocento metri;
         b)  dodici metri se la pista ha una lunghezza
  compresa tra gli ottocento ed i milleduecento metri;
         c)  dieci metri se la pista ha una lunghezza
  compresa tra i milleduecento ed i milleottocento metri;
       d)  sette metri e cinquanta centimetri, se la pista
  ha una lunghezza superiore ai milleottocento metri.
 
                               Pag. 5
 
     Oltre i trecento metri, nelle stesse superfici, l'altezza
  indicata al secondo comma può essere superata di:
       a)  un metro per ogni venti metri di distanza per
  gli aeroporti di cui alla lettera  a)  del secondo
  comma;
       b)  un metro per ogni venticinque metri di distanza
  per quelli di cui alla lettera  b)  del secondo comma;
       c)  un metro per ogni trenta metri di distanza per
  quelli di cui alla lettera  c)  del secondo comma;
       d)  un metro per ogni quaranta metri di distanza
  per quelli di cui alla lettera  d)  del secondo comma.
     Le altezze di cui al terzo comma non possono oltrepassare,
  in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello di
  riferimento aeroportuale.
     Nelle altre direzioni, dal bordo esterno delle strisce
  laterali di sicurezza e dai bordi laterali delle superfici di
  avvicinamento o di decollo, non possono essere costituiti
  ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente bordo,
  superino rispettivamente, per gli aeroporti di cui al secondo
  comma, lettere  a)  e  b),  l'altezza di un metro per
  ogni cinque metri di distanza e per gli aeroporti di cui alle
  lettere  c)  e  d)  del secondo comma l'altezza di un
  metro per ogni sette metri di distanza.  Tali altezze, in ogni
  caso, non possono superare i quarantacinque metri sul livello
  di riferimento aeroportuale.
     In tutte le direzioni, oltre le limitazioni di cui al
  quinto comma, fino alla distanza di duemila metri dall'asse
  pista per gli aeroporti di cui al secondo comma, lettera
  a),  duemilacinquecento metri per quelli di cui alla
  lettera  b)  del secondo comma, quattromila metri per
  quelli di cui alle lettere  c)  e  d)  del secondo
  comma, non possono essere costituiti ostacoli che superino
  l'altezza di quarantacinque metri sul livello di riferimento
  aeroportuale.
     Per gli aeroporti aventi più piste di volo sarà
  considerata, dall'Amministrazione competente, la figura
  geometrica ottenuta dall'inviluppo delle figure ellittiche
 
                               Pag. 6
 
  relative alle varie piste di volo con riferimento, per la
  determinazione dell'altezza massima degli ostacoli, al livello
  di riferimento aeroportuale.
     Più oltre, dal bordo esterno della superficie individuata
  al settimo comma, per ulteriori settecento metri per gli
  aeroporti di cui al secondo comma, lettera  a),  per
  ulteriori millecento metri per quelli di cui alla lettera
  b)  del secondo comma, per ulteriori millecinquecento
  metri per quelli di cui alla lettera  c)  del secondo
  comma, per ulteriori duemila metri per quelli di cui alla
  lettera  d)  del secondo comma, l'altezza di
  quarantacinque metri sul livello di riferimento aeroportuale
  può essere superata di un metro per ogni venti metri di
  distanza.  Dopo tali limiti cessa ogni limitazione".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-230 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0230 TOTPAG=0008 TOTDOC=0011 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=012 PAGFIN=0006 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=023000 00 FASCIDC=13DDL0230 SORTNAV=0023000 000 00000 ZZDDLC230 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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