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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4302
DDL0230-0006
Progetto di legge Camera n. 230 - testo presentato - (DDL13-230)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C230. TESTIPDL
...C230.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC230 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 715- bis  del codice della navigazione è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  715- bis. -   (Aeroporti aperti al traffico
  strumentale e notturno). -  Nelle superfici di avvicinamento
  o di decollo degli aeroporti aperti al traffico strumentale e
  notturno non possono essere costituiti ostacoli, di qualsiasi
  natura ed altezza, fino alla distanza di trecento metri
  decorrenti da sessanta metri dalla testata pista o, laddove
  esistenti, dal bordo esterno delle zone libere da ostacoli
  individuate sui prolungamenti della pista di volo.
     Nelle stesse superfici, alla distanza di trecento metri
  dai suddetti limiti, non possono essere costituiti ostacoli
  che superino di sei metri il livello medio della
  corrispondente testata pista.
     Il valore di sei metri può essere aumentato di un metro
  per ogni cinquanta metri di distanza fino al raggiungimento
  dei quarantacinque metri di altezza sul livello di riferimento
  aeroportuale.
     Oltre i quattromila metri di distanza dalla testata pista,
  il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello di
  riferimento aeroportuale può essere superato di un metro per
  ogni quaranta metri di distanza sino a raggiungere la quota di
 
                               Pag. 7
 
  centocinquanta metri sul livello medio della corrispondente
  testata pista.
     Più oltre, sino a quindicimila metri di distanza dalla
  testata pista, non può essere superato il suddetto ultimo
  livello medio.
     Dopo quindicimila metri nelle predette superfici cessa
  ogni limitazione.
     Nelle altre direzioni, dal bordo esterno delle strisce
  laterali di sicurezza e dai bordi laterali delle superfici di
  avvicinamento o di decollo, non possono essere costituiti
  ostacoli che, rispetto al corrispondente bordo, superino
  l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza.
     Tali altezze, in ogni caso, non possono superare i
  quarantacinque metri sul livello di riferimento
  aeroportuale.
     In tutte le direzioni, oltre le suddette limitazioni, fino
  alla distanza di quattromila metri dall'asse pista, non
  possono essere costituiti ostacoli che superino l'altezza di
  quarantacinque metri sul livello di riferimento
  aeroportuale.
     Per gli aeroporti aventi più piste di volo sarà
  considerata, dall'Amministrazione competente, la figura
  ottenuta dall'inviluppo delle figure ellittiche relative alle
  singole piste di volo con riferimento, per la determinazione
  dell'altezza massima degli ostacoli, al livello di riferimento
  aeroportuale.
     Più oltre, nelle altre direzioni, per altri duemila metri
  di distanza dal bordo esterno della superficie individuata al
  precedente comma, l'altezza di quarantacinque metri sul
  livello di riferimento aeroportuale può essere superata di un
  metro per ogni venti metri di distanza.
     Nelle stesse direzioni, dopo la distanza sopracitata cessa
  ogni limitazione".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-230 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0230 TOTPAG=0008 TOTDOC=0011 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=016 PAGFIN=0007 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=023000 00 FASCIDC=13DDL0230 SORTNAV=0023000 000 00000 ZZDDLC230 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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