| 1. L'articolo 715- bis del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 715- bis. - (Aeroporti aperti al traffico
strumentale e notturno). - Nelle superfici di avvicinamento
o di decollo degli aeroporti aperti al traffico strumentale e
notturno non possono essere costituiti ostacoli, di qualsiasi
natura ed altezza, fino alla distanza di trecento metri
decorrenti da sessanta metri dalla testata pista o, laddove
esistenti, dal bordo esterno delle zone libere da ostacoli
individuate sui prolungamenti della pista di volo.
Nelle stesse superfici, alla distanza di trecento metri
dai suddetti limiti, non possono essere costituiti ostacoli
che superino di sei metri il livello medio della
corrispondente testata pista.
Il valore di sei metri può essere aumentato di un metro
per ogni cinquanta metri di distanza fino al raggiungimento
dei quarantacinque metri di altezza sul livello di riferimento
aeroportuale.
Oltre i quattromila metri di distanza dalla testata pista,
il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello di
riferimento aeroportuale può essere superato di un metro per
ogni quaranta metri di distanza sino a raggiungere la quota di
Pag. 7
centocinquanta metri sul livello medio della corrispondente
testata pista.
Più oltre, sino a quindicimila metri di distanza dalla
testata pista, non può essere superato il suddetto ultimo
livello medio.
Dopo quindicimila metri nelle predette superfici cessa
ogni limitazione.
Nelle altre direzioni, dal bordo esterno delle strisce
laterali di sicurezza e dai bordi laterali delle superfici di
avvicinamento o di decollo, non possono essere costituiti
ostacoli che, rispetto al corrispondente bordo, superino
l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza.
Tali altezze, in ogni caso, non possono superare i
quarantacinque metri sul livello di riferimento
aeroportuale.
In tutte le direzioni, oltre le suddette limitazioni, fino
alla distanza di quattromila metri dall'asse pista, non
possono essere costituiti ostacoli che superino l'altezza di
quarantacinque metri sul livello di riferimento
aeroportuale.
Per gli aeroporti aventi più piste di volo sarà
considerata, dall'Amministrazione competente, la figura
ottenuta dall'inviluppo delle figure ellittiche relative alle
singole piste di volo con riferimento, per la determinazione
dell'altezza massima degli ostacoli, al livello di riferimento
aeroportuale.
Più oltre, nelle altre direzioni, per altri duemila metri
di distanza dal bordo esterno della superficie individuata al
precedente comma, l'altezza di quarantacinque metri sul
livello di riferimento aeroportuale può essere superata di un
metro per ogni venti metri di distanza.
Nelle stesse direzioni, dopo la distanza sopracitata cessa
ogni limitazione".
| |