| 1. Negli articoli 715- ter, 715- quater,
715- quinquies, 716 e 717 del codice della
navigazione, le parole: "Ministro della difesa" e "Ministero
della difesa" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: "Ministro dei trasporti e della navigazione" e
"Ministero dei trasporti e della navigazione".
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