| 1. In presenza di ostacoli naturali che forino le
superfici di delimitazione degli ostacoli, il Ministro dei
trasporti e della navigazione cura che sia predisposto un
apposito studio aeronautico al fine di imporre eventuali
diverse limitazioni.
2. Le opere che si estendono per una altezza superiore o
uguale a centocinquanta metri fuori terra, dovranno essere
considerate ostacoli, a meno che uno speciale studio
aeronautico indichi che esse non costituiscono un pericolo per
la navigazione aerea.
3. In ogni caso, sulle opere di cui al comma 2 è apposta
idonea segnaletica, diurna e notturna, a cura e spese dei
soggetti interessati.
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