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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4309
DDL0231-0002
Progetto di legge Camera n. 231 - testo presentato - (DDL13-231)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C231. TESTIPDL
...C231.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC231 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il quarto comma dell'articolo 1
  della legge 26 luglio 1965, n. 965, modificato dall'articolo
  29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n.  38, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, recita
  quanto segue: "Per il periodo di continuazione di iscrizione o
  reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte
  a)  della retribuzione annua contributiva riferita alla
  data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a
  quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta
  nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del
  trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione
  annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio
  di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni
  predette.  Tali retribuzioni si considerano percepite,
  rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione
  di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante
  periodo del quinquennio".
     Il quinto comma esclude tali effetti nei casi da esso
  contemplati, che sono essenzialmente quelli operanti.  Infatti,
  così dispone: "Il precedente comma non trova applicazione per
  il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22
  novembre 1962, n. 1646, nonché nei casi di modifica del
  rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio
  ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad
  altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa
  normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza".
     Ma vi sono casi particolari evindenziati, tra l'altro,
  dalla sentenza n.  388 del 1991 della Corte costituzionale che
  ha ritenuto illegittimo l'obbligo di dimissioni preventive per
  contrasto con gli articoli 51  (jus ad
 
                               Pag. 2
 
    officium)  e 3
  (principio di eguaglianza sotto il profilo della
  rappresentanza) della Costituzione per quei soggetti che,
  dipendendo dalla regione, aspiravano alla elezione al
  consiglio regionale.  Ne deriva che, in forza della citata
  sentenza, l'ipotesi di ineleggibilità veniva a trasformarsi
  nel semplice obbligo, per l'interessato, di essere posto in
  aspettativa.  A tale principio si sono uniformate, dopo tale
  data, le regioni tanto a statuto ordinario, quanto, come la
  Valle d'Aosta, a statuto speciale.
     Orbene, per coloro che furono costretti a dimettersi in
  forza di una legge dello Stato ritenuta, poi, gravemente
  incostituzionale (essa fu qualificata addirittura, dalla
  stessa Corte costituzionale, come "irragionevole poiché impone
  al dipendente regionale di scegliere tra due valori
  costituzionalmente rilevanti (il diritto di elettorato passivo
  e quello alla conservazione del posto di lavoro) i quali alla
  luce dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione,
  devono poter essere garantiti contemporaneamente") il citato
  articolo 1 della legge n. 965 del 1965, non ricomprendendo
  tali casi nelle ipotesi di cui al quinto comma, ha creato una
  ulteriore e grave discriminazione, decurtando l'ammontare
  della pensione in certi casi fino (e, talvolta, oltre) al 50
  per cento di quanto sarebbe spettato qualora non vi fossero
  state le dimissioni, ma si fosse potuto optare per la messa in
  aspettativa.
     Tale situazione deve essere corretta per evitare ai pochi
  interessati (forse neanche una decina) l'iniquo perpetuarsi
  degli effetti di una legge ritenuta illegittima.
     A tale fine occorre esplicitare, con effetto retroattivo
  (proprio per ovviare alla mancanza, nella specie, di effetti
  retroattivi della citata sentenza della Corte costituzionale)
  che il quarto comma del citato articolo 1 non si applica a
  coloro che, in forza delle leggi elettorali per i rispettivi
  consigli regionali, siano stati tenuti a dimettersi dalle
  rispettive posizioni di impiego all'atto dell'accettazione
  della candidatura a consigliere regionale.
     Si propone, pertanto, di aggiungere al quinto comma del
  citato articolo 1 il seguente inciso: "nonché per il personale
  in qualsiasi tempo dimessosi all'atto dell'accettazione della
  candidatura a consigliere regionale in forza delle leggi
  elettorali concernenti le regioni, indipendentemente dal
  momento in cui è intervenuto il collocamento a riposo".
     Tale normativa, come si è detto, rappresenta un semplice e
  doveroso atto non soltanto di equità, ma volto ad evitare una
  persistente violazione del principio di eguaglianza (articolo
  3 della Costituzione) poiché creerebbe una illogica
  discriminazione nel trattamento pensionistico per un numero,
  ancorché molto limitato, di soggetti posti in posizione
  deteriore da una normativa incostituzionale.
     E tale atto di giustizia inciderebbe in modo assolutamente
  irrilevante sugli equilibri previdenziali, essendo, come si è
  detto, non oltre una decina i soggetti interessati, per cifre
  assolutamente modeste, attorno a circa 8-9 milioni annui di
  lire.
     Ne consegue che anche l'articolo 81 della Costituzione non
  viene messo in discussione, non essendo questa configurabile
  con le caratteristiche di "nuova e maggiore spesa".
 
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