| Onorevoli Colleghi! - Il quarto comma dell'articolo 1
della legge 26 luglio 1965, n. 965, modificato dall'articolo
29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, recita
quanto segue: "Per il periodo di continuazione di iscrizione o
reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte
a) della retribuzione annua contributiva riferita alla
data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a
quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta
nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione
annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio
di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni
predette. Tali retribuzioni si considerano percepite,
rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione
di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante
periodo del quinquennio".
Il quinto comma esclude tali effetti nei casi da esso
contemplati, che sono essenzialmente quelli operanti. Infatti,
così dispone: "Il precedente comma non trova applicazione per
il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22
novembre 1962, n. 1646, nonché nei casi di modifica del
rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio
ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad
altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa
normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza".
Ma vi sono casi particolari evindenziati, tra l'altro,
dalla sentenza n. 388 del 1991 della Corte costituzionale che
ha ritenuto illegittimo l'obbligo di dimissioni preventive per
contrasto con gli articoli 51 (jus ad
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officium) e 3
(principio di eguaglianza sotto il profilo della
rappresentanza) della Costituzione per quei soggetti che,
dipendendo dalla regione, aspiravano alla elezione al
consiglio regionale. Ne deriva che, in forza della citata
sentenza, l'ipotesi di ineleggibilità veniva a trasformarsi
nel semplice obbligo, per l'interessato, di essere posto in
aspettativa. A tale principio si sono uniformate, dopo tale
data, le regioni tanto a statuto ordinario, quanto, come la
Valle d'Aosta, a statuto speciale.
Orbene, per coloro che furono costretti a dimettersi in
forza di una legge dello Stato ritenuta, poi, gravemente
incostituzionale (essa fu qualificata addirittura, dalla
stessa Corte costituzionale, come "irragionevole poiché impone
al dipendente regionale di scegliere tra due valori
costituzionalmente rilevanti (il diritto di elettorato passivo
e quello alla conservazione del posto di lavoro) i quali alla
luce dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione,
devono poter essere garantiti contemporaneamente") il citato
articolo 1 della legge n. 965 del 1965, non ricomprendendo
tali casi nelle ipotesi di cui al quinto comma, ha creato una
ulteriore e grave discriminazione, decurtando l'ammontare
della pensione in certi casi fino (e, talvolta, oltre) al 50
per cento di quanto sarebbe spettato qualora non vi fossero
state le dimissioni, ma si fosse potuto optare per la messa in
aspettativa.
Tale situazione deve essere corretta per evitare ai pochi
interessati (forse neanche una decina) l'iniquo perpetuarsi
degli effetti di una legge ritenuta illegittima.
A tale fine occorre esplicitare, con effetto retroattivo
(proprio per ovviare alla mancanza, nella specie, di effetti
retroattivi della citata sentenza della Corte costituzionale)
che il quarto comma del citato articolo 1 non si applica a
coloro che, in forza delle leggi elettorali per i rispettivi
consigli regionali, siano stati tenuti a dimettersi dalle
rispettive posizioni di impiego all'atto dell'accettazione
della candidatura a consigliere regionale.
Si propone, pertanto, di aggiungere al quinto comma del
citato articolo 1 il seguente inciso: "nonché per il personale
in qualsiasi tempo dimessosi all'atto dell'accettazione della
candidatura a consigliere regionale in forza delle leggi
elettorali concernenti le regioni, indipendentemente dal
momento in cui è intervenuto il collocamento a riposo".
Tale normativa, come si è detto, rappresenta un semplice e
doveroso atto non soltanto di equità, ma volto ad evitare una
persistente violazione del principio di eguaglianza (articolo
3 della Costituzione) poiché creerebbe una illogica
discriminazione nel trattamento pensionistico per un numero,
ancorché molto limitato, di soggetti posti in posizione
deteriore da una normativa incostituzionale.
E tale atto di giustizia inciderebbe in modo assolutamente
irrilevante sugli equilibri previdenziali, essendo, come si è
detto, non oltre una decina i soggetti interessati, per cifre
assolutamente modeste, attorno a circa 8-9 milioni annui di
lire.
Ne consegue che anche l'articolo 81 della Costituzione non
viene messo in discussione, non essendo questa configurabile
con le caratteristiche di "nuova e maggiore spesa".
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