| (Formazione specialistica
e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari).
1. Il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della
sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
Pag. 9
tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità
recettive delle strutture universitarie e di quelle
convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di
specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in
soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano
destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio
dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o
straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in
soprannumero i medici devono aver superato le prove di
ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove
siano state già effettuate e sia stata ottenuta l'idoneità,
l'ammissione è disposta direttamente.
2. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e
della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini
extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia
o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a
quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la
legge 29 dicembre 1994, n.747, al riconoscimento si provvede
ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984,
n.752.
| |