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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


431
DDL0028-0009
Progetto di legge Camera n. 28 - testo presentato - (DDL13-28)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C28. TESTIPDL
...C28.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n.178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC28 ZZ13 ZZDL ZZPR
                  (Formazione specialistica
     e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari).
      1.  Il Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della
  sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del
  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
 
                               Pag. 9
 
  tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità
  recettive delle strutture universitarie e di quelle
  convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di
  specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in
  soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano
  destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio
  dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o
  straniere, riconosciute idonee.  Per l'ammissione in
  soprannumero i medici devono aver superato le prove di
  ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
  Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove
  siano state già effettuate e sia stata ottenuta l'idoneità,
  l'ammissione è disposta direttamente.
      2.  Con decreto del Ministero della sanità di concerto con
  il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti
  all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e
  della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini
  extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia
  o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia.  Fino a
  quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la
  legge 29 dicembre 1994, n.747, al riconoscimento si provvede
  ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984,
  n.752.
 
DATA=960402 FASCID=DDL13-28 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0028 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=042 PAGFIN=0009 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=002800 00 FASCIDC=13DDL0028 SORTNAV=0002800 000 00000 ZZDDLC28 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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