| 1. Al quinto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio
1965, n. 965, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le parole: "nonché per il personale in qualsiasi tempo
dimessosi all'atto della accettazione della candidatura a
consigliere regionale in forza delle leggi elettorali
concernenti le regioni, indipendentemente dal momento in cui è
intervenuto il collocamento a riposo".
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