| (Finalità).
1. Al fine di consentire una più razionale
utilizzazione delle risorse disponibili, di ultimare la
realizzazione dei programmi in corso, di fruire degli
strumenti di programmazione del fabbisogno e di fronteggiare
il problema abitativo nella città di Napoli, le disponibilità
finanziarie residue di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n.
114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1985, n. 211, incrementate dal decreto-legge 30 giugno 1986,
n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 472, sono trasferite al comune di Napoli.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate
fino alla quota massima del 50 per cento del totale per
l'acquisto di nuovi alloggi da parte del comune di Napoli, che
deve pubblicare il relativo bando entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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