| (Bando integrativo generale
per l'assegnazione degli alloggi).
1. Gli alloggi acquistati, ultimati o recuperati ai
sensi della presente legge, unitamente agli alloggi residui di
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cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e gli
altri alloggi di edilizia residenziale pubblica per la cui
assegnazione sono competenti i comuni ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, sono assegnati al comune di Napoli
in base ai criteri previsti dal bando di cui all'ordinanza n.
373 del 5 febbraio 1983 del sindaco di Napoli, Commissario
straordinario del Governo ai sensi della legge 14 maggio 1981,
n. 219, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, dalle
delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) 14 ottobre 1981, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1981, e 22 dicembre 1982,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 25
gennaio 1983, e dalle opportune variazioni e modifiche, nonché
in relazione all'aggiornamento delle graduatorie ed agli
indirizzi che il CIPE delibera, entro trenta giorni dalla data
di modifica ed integrazione delle citate delibere. Sulla base
di tali delibere il comune di Napoli predispone un apposito
bando integrativo generale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Commissario del Governo per la Campania e la Basilicata
sospende l'utilizzazione delle graduatorie relative al bando
di cui alla citata ordinanza n. 373 del 1983 del sindaco di
Napoli. Sono fatti salvi i decreti di assegnazione già
notificati agli interessati.
3. Il bando integrativo generale di cui al comma 1 è
pubblicato entro novanta giorni dalla data della delibera CIPE
recante i relativi indirizzi. In caso di inosservanza del
termine provvede nei successivi trenta giorni un commissario
ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 48 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
4. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3
il comune di Napoli deve utilizzare esclusivamente le
strutture ed il personale dell'ex Commissariato di Governo
aree interne della città di Napoli, sulla cui gestione gravano
le relative spese, secondo modalità stabilite con delibera
CIPE ai sensi del comma 1.
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