| (Occupazione senza titolo di alloggi
di edilizia residenziale pubblica).
1. L'occupazione abusiva di alloggi di edilizia
residenziale pubblica non costituisce titolo né può essere in
alcun modo valutata ai fini dell'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge.
Il prefetto di Napoli e gli enti interessati stabiliscono sedi
e forme di coordinamento per gli interventi diretti a
prevenire e reprimere il fenomeno delle occupazioni abusive.
Il prefetto di Napoli presenta al Ministro dell'interno una
relazione semestrale sui risultati ottenuti.
2. Le autorità competenti provvedono, ai sensi della
legislazione vigente, a liberare gli alloggi di cui alla legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,
abusivamente occupati nell'area del comune di Napoli.
3. Ai fini delle iniziative di cui al comma 2, il prefetto
di Napoli, d'intesa con i comuni interessati e con la regione
Campania, accerta, in base agli elementi desumibili dai bandi
dei censimenti e dalle graduatorie esistenti, le famiglie,
occupanti senza titolo alloggi di edilizia residenziale
pubblica, che abbiano requisiti richiesti per l'accesso alla
stessa, assimilabili alle categorie aventi diritto indicate
nel bando per l'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo
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3 e per le quali risulti dimostrata l'impossibilità di
reperire soluzioni abitative alternative.
4. Per le famiglie individuate ai sensi del comma 3, può
essere disposta una sistemazione temporanea per non oltre sei
mesi, rinnovabile per non più di due volte, dalla data
dell'avvenuto sgombero dall'alloggio occupato senza titolo. A
tal fine gli enti locali interessati e il prefetto di Napoli
possono stabilire, di comune intesa, l'utilizzazione di una
quota di alloggi scelti tra quelli di nuova acquisizione di
cui all'articolo 1 o tra altri alloggi disponibili e
temporaneamente utilizzabili.
5. Coloro i quali usufruiscono della sistemazione
temporanea di cui al comma 4 sono tenuti a partecipare, ai
fini dell'assegnazione definitiva di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica, al bando integrativo generale di cui
all'articolo 3. La mancata partecipazione al bando comporta la
decadenza dall'assegnazione provvisoria, a far data dal
termine previsto per la partecipazione medesima.
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