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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4319
DDL0233-0002
Progetto di legge Camera n. 233 - testo presentato - (DDL13-233)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C233. TESTIPDL
...C233.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC233 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli  Colleghi! - Il sisma del 23 novembre 1980
  produsse nel territorio dei comuni della Campania e della
  Basilicata effetti devastanti anche per la fatiscenza dei
  fabbricati colpiti.  Lo Stato, con il decreto-legge 19 marzo
  1981, n.  75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
  maggio 1981, n.  219, ha avviato un'intensa e complessa opera
  di ricostruzione che, pur tra incomprensibili ritardi ed
  assurdi sprechi, si è concretata - tra l'altro - nell'avvio di
  un programma di costruzione di edilizia residenziale pubblica
  che ha riguardato i comuni a più alta densità abitativa.  Il
  programma, a oltre tredici anni dal sisma, non è stato ancora
  completato ma in larga parte è stato realizzato e molte
  migliaia di alloggi sono stati assegnati agli aventi diritto,
  dopo una grave fase di precariato abitativo.  Dopo lunghissima
  permanenza in condizioni civili subumane, in scuole,
  containers, roulottes,  alberghi, prefabbricati leggeri,
  alcune migliaia di nuclei familiari si sono visti assegnare
  finalmente un'abitazione, in linea di massima degna di questo
  nome almeno rispetto a quella di provenienza, dopo essere
  stati inseriti in una graduatoria che ha verificato la
  sussistenza delle condizioni socio-economiche necessarie.  E
  diciamo, colleghi deputati, che si tratta di abitazioni solo
  in linea di massima degne del vivere civile, perché la
  consegna degli alloggi da parte delle imprese concessionarie è
  stata accompagnata, in moltissimi casi, da insufficienti
  interventi manutentivi ordinari e straordinari, e perché né i
  sindaci né il presidente della regione, commissario di
  Governo, né lo stesso Governo hanno effettuato o fatto
  effettuare, a volte, i necessari interventi risolutivi dei
 
                               Pag. 2
 
  problemi abitativi insorti.  C'è da aggiungere che la mancanza
  di una vera e propria amministrazione condominiale ha
  precipitato le parti comuni dei fabbricati - alle cui gestioni
  evidentemente lo Stato dovrebbe attendere - in pessime
  condizioni manutentive, mentre i relativi oneri non possono
  che cadere sul pubblico erario.  Sono queste le ragioni che si
  accompagnano alla necessità di un atto di definitiva
  solidarietà a favore dei cittadini terremotati della Campania
  e della Basilicata non proprietari di alcun altro alloggio che
  la presente proposta di legge intende compiere, con la
  cessione in proprietà degli alloggi a coloro che ne risultino
  legittimi assegnatari, o loro legittimi subentranti (articolo
  1).  In tal modo si correggerebbe un impianto della
  legislazione vigente dopo il sisma del 23 novembre 1980 che
  appare troppo risarcitorio solo della proprietà e meno attento
  ai terremotati non proprietari.  La procedura (articolo 2),
  estremamente semplice, consente agli uffici del territorio di
  acquisire direttamente, ad evitare un duplice passaggio
  cartolare, la documentazione occorrente per la rapida stipula
  degli atti, sottoposti a tassa fissa per evidenti ragioni di
  opportunità sociale. E, ad evitare possibili speculazioni su
  un atto che risponde da una parte a profondi motivi di
  solidarietà civile e dall'altra all'opportunità di una
  gestione diretta manutentoria e straordinaria degli immobili e
  delle parti connesse dei fabbricati con l'evidente risparmio
  per l'erario di alcuni miliardi di lire ogni anno, gli
  immobili non possono essere distolti dall'uso abitativo né
  ceduti in permuta, locazione, usufrutto o comodato né tanto
  meno alienati per venti anni.  Va infine precisato che tale
  ultima disposizione (articolo 3) prevede una eccezione: si
  tratta del caso degli alloggi assegnati a cittadini che
  provenivano da abitazioni - anche precarie - esistenti
  all'epoca del sisma nei centri storici dei rispettivi comuni.
  In tal caso la norma prevede una eccezione, volendosi
  realizzare il reinsediamento definitivo e la ricomposizione
  sociale nei centri storici di coloro che lo desiderino.  Anche
  qui, infatti, siamo in presenza di un altro, grave tentativo
  speculativo.  Con il sisma del 23 novembre 1980, infatti, si
  ritenne possibile recidere le radici della memoria storica,
  delle relazioni affettive, dei valori e delle tradizioni
  rappresentate dall'insediamento umano nei centri storici dei
  comuni della Campania e della Basilicata.  In tal modo fu
  avviato un obbligato trasferimento di migliaia di residenti
  dei centri storici delle piccole, medie e grandi città
  attraverso nuovi precariati, campi di  containers,
  roulottes  e fabbricati leggeri in condizioni di vivibilità
  tali da indurre definitivamente i terremotati ed i senzatetto
  alla opzione per l'assegnazione di un'abitazione, quale che
  fosse e dovunque fosse.  Infine, una considerazione:
  nell'ordinamento giuridico italiano non solo già esiste una
  legge-quadro (il decreto del Presidente della Repubblica 17
  gennaio 1959, n.  2, recante "Norme concernenti la disciplina
  della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed
  economico") ma anche più di un precedente legislativo; da
  ultimo quello della legge 30 maggio 1989, n.  220, che detta
  "Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito,
  degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito
  d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928". Né
  finora è servito il provvedimento sulla vendita degli alloggi
  di edilizia pubblica.  Mentre la gestione del patrimonio
  edilizio in questione non ha risolto problemi manutentivi dei
  fabbricati di cui alla legge n.  219 del 1981, in progressivo
  degrado.  Confidiamo dunque nel vostro consenso perché la
  proposta di legge in esame possa trovare rapida
  approvazione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-233 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0233 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=066 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=023300 00 FASCIDC=13DDL0233 SORTNAV=0023300 000 00000 ZZDDLC233 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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