| Onorevoli Colleghi! - Il sisma del 23 novembre 1980
produsse nel territorio dei comuni della Campania e della
Basilicata effetti devastanti anche per la fatiscenza dei
fabbricati colpiti. Lo Stato, con il decreto-legge 19 marzo
1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 1981, n. 219, ha avviato un'intensa e complessa opera
di ricostruzione che, pur tra incomprensibili ritardi ed
assurdi sprechi, si è concretata - tra l'altro - nell'avvio di
un programma di costruzione di edilizia residenziale pubblica
che ha riguardato i comuni a più alta densità abitativa. Il
programma, a oltre tredici anni dal sisma, non è stato ancora
completato ma in larga parte è stato realizzato e molte
migliaia di alloggi sono stati assegnati agli aventi diritto,
dopo una grave fase di precariato abitativo. Dopo lunghissima
permanenza in condizioni civili subumane, in scuole,
containers, roulottes, alberghi, prefabbricati leggeri,
alcune migliaia di nuclei familiari si sono visti assegnare
finalmente un'abitazione, in linea di massima degna di questo
nome almeno rispetto a quella di provenienza, dopo essere
stati inseriti in una graduatoria che ha verificato la
sussistenza delle condizioni socio-economiche necessarie. E
diciamo, colleghi deputati, che si tratta di abitazioni solo
in linea di massima degne del vivere civile, perché la
consegna degli alloggi da parte delle imprese concessionarie è
stata accompagnata, in moltissimi casi, da insufficienti
interventi manutentivi ordinari e straordinari, e perché né i
sindaci né il presidente della regione, commissario di
Governo, né lo stesso Governo hanno effettuato o fatto
effettuare, a volte, i necessari interventi risolutivi dei
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problemi abitativi insorti. C'è da aggiungere che la mancanza
di una vera e propria amministrazione condominiale ha
precipitato le parti comuni dei fabbricati - alle cui gestioni
evidentemente lo Stato dovrebbe attendere - in pessime
condizioni manutentive, mentre i relativi oneri non possono
che cadere sul pubblico erario. Sono queste le ragioni che si
accompagnano alla necessità di un atto di definitiva
solidarietà a favore dei cittadini terremotati della Campania
e della Basilicata non proprietari di alcun altro alloggio che
la presente proposta di legge intende compiere, con la
cessione in proprietà degli alloggi a coloro che ne risultino
legittimi assegnatari, o loro legittimi subentranti (articolo
1). In tal modo si correggerebbe un impianto della
legislazione vigente dopo il sisma del 23 novembre 1980 che
appare troppo risarcitorio solo della proprietà e meno attento
ai terremotati non proprietari. La procedura (articolo 2),
estremamente semplice, consente agli uffici del territorio di
acquisire direttamente, ad evitare un duplice passaggio
cartolare, la documentazione occorrente per la rapida stipula
degli atti, sottoposti a tassa fissa per evidenti ragioni di
opportunità sociale. E, ad evitare possibili speculazioni su
un atto che risponde da una parte a profondi motivi di
solidarietà civile e dall'altra all'opportunità di una
gestione diretta manutentoria e straordinaria degli immobili e
delle parti connesse dei fabbricati con l'evidente risparmio
per l'erario di alcuni miliardi di lire ogni anno, gli
immobili non possono essere distolti dall'uso abitativo né
ceduti in permuta, locazione, usufrutto o comodato né tanto
meno alienati per venti anni. Va infine precisato che tale
ultima disposizione (articolo 3) prevede una eccezione: si
tratta del caso degli alloggi assegnati a cittadini che
provenivano da abitazioni - anche precarie - esistenti
all'epoca del sisma nei centri storici dei rispettivi comuni.
In tal caso la norma prevede una eccezione, volendosi
realizzare il reinsediamento definitivo e la ricomposizione
sociale nei centri storici di coloro che lo desiderino. Anche
qui, infatti, siamo in presenza di un altro, grave tentativo
speculativo. Con il sisma del 23 novembre 1980, infatti, si
ritenne possibile recidere le radici della memoria storica,
delle relazioni affettive, dei valori e delle tradizioni
rappresentate dall'insediamento umano nei centri storici dei
comuni della Campania e della Basilicata. In tal modo fu
avviato un obbligato trasferimento di migliaia di residenti
dei centri storici delle piccole, medie e grandi città
attraverso nuovi precariati, campi di containers,
roulottes e fabbricati leggeri in condizioni di vivibilità
tali da indurre definitivamente i terremotati ed i senzatetto
alla opzione per l'assegnazione di un'abitazione, quale che
fosse e dovunque fosse. Infine, una considerazione:
nell'ordinamento giuridico italiano non solo già esiste una
legge-quadro (il decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, recante "Norme concernenti la disciplina
della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed
economico") ma anche più di un precedente legislativo; da
ultimo quello della legge 30 maggio 1989, n. 220, che detta
"Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito,
degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito
d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928". Né
finora è servito il provvedimento sulla vendita degli alloggi
di edilizia pubblica. Mentre la gestione del patrimonio
edilizio in questione non ha risolto problemi manutentivi dei
fabbricati di cui alla legge n. 219 del 1981, in progressivo
degrado. Confidiamo dunque nel vostro consenso perché la
proposta di legge in esame possa trovare rapida
approvazione.
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