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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


432
DDL0028-0010
Progetto di legge Camera n. 28 - testo presentato - (DDL13-28)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C28. TESTIPDL
...C28.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n.178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC28 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Nomina direttori sanitari e amministrativi delle
                          UU.SS.LL.
                e delle aziende ospedaliere).
      1.  L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria
  locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà
  essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di
  ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità
  pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre
  1994.
      2.  Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che
  hanno superato i primi esami di idoneità nazionale
  all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo
  17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come
  modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517,
  l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale
  e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere
  conferito in mancanza degli organici di personale di cui al
  comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un
  vice direttore sanitario, che siano in possesso della
  specializzazione in una delle discipline comprese nell'area
  dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella
  medesima posizione funzionale.  L'incarico di direttore
  sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere
  conferito ad un medico appartenente ad una posizione
  funzionale di livello apicale, in possesso di un
  curriculum  comprovante un iter  formativo ed
  esperienze professionali nel campo della programmazione o
  gestione di servizi sanitari.  L'incarico di dirigente medico
  di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale
  inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore
  sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i
 
                              Pag. 10
 
  criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del
  Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel
  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.51 del
  22 febbraio 1982.
      3.  Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla
  scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione
  dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla
  data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto.
      4.  Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale
  apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e
  amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro
  della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento
  ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 51 del 22 febbraio
  1982, per i quali alla data di entrata in vigore del presente
  decreto non siano iniziate le prove di esame.  I concorsi di
  cui siano state iniziate le prove devono essere espletati
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del presente decreto.
      5.  Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
  dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito
  dal seguente: "Il direttore amministrativo è un laureato in
  discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il
  sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno
  cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
  amministrativa in enti pubblici o privati o strutture
  sanitarie pubbliche o private di media o grande
  dimensione".
      6.  Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
  modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è
  inserito il seguente: "Comunque nella stessa struttura
  ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere
  un direttore generale ed un direttore amministrativo
  provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario:
  uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere
  sanitario".
      7.  All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
  7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: "medici di medicina
  generale" sono inserite le altre: ", gli specialisti
  ambulatoriali".
 
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