| (Nomina direttori sanitari e amministrativi delle
UU.SS.LL.
e delle aziende ospedaliere).
1. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria
locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà
essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di
ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità
pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre
1994.
2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che
hanno superato i primi esami di idoneità nazionale
all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517,
l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale
e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere
conferito in mancanza degli organici di personale di cui al
comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un
vice direttore sanitario, che siano in possesso della
specializzazione in una delle discipline comprese nell'area
dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella
medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore
sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere
conferito ad un medico appartenente ad una posizione
funzionale di livello apicale, in possesso di un
curriculum comprovante un iter formativo ed
esperienze professionali nel campo della programmazione o
gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico
di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale
inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore
sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i
Pag. 10
criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del
Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.51 del
22 febbraio 1982.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla
scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale
apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e
amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio
1982, per i quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di
cui siano state iniziate le prove devono essere espletati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito
dal seguente: "Il direttore amministrativo è un laureato in
discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno
cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti pubblici o privati o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione".
6. Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è
inserito il seguente: "Comunque nella stessa struttura
ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere
un direttore generale ed un direttore amministrativo
provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario:
uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere
sanitario".
7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: "medici di medicina
generale" sono inserite le altre: ", gli specialisti
ambulatoriali".
| |