| 1. Gli alloggi costruiti dallo Stato nei territori dei
comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del
decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo
gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno
avuto formale assegnazione ancorché provvisoria.
2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante
per legittimo titolo.
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