| 1. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli
alloggi di cui all'articolo 1 debbono essere presentate
all'ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria
della provincia competente entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Esaminata la domanda ed acquisita direttamente la
documentazione dai competenti uffici, il responsabile
dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi
dalla presentazione della istanza l'atto di cessione della
proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.
3. Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto
degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro ed
ipotecarie in misura fissa.
4. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto
devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la
loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione,
permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti
anni a decorrere dalla data di accatastamento.
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