| (Ridefinizione dell'ambito territoriale
e modalità di intervento).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare un
decreto legislativo per la ridefinizione degli ambiti
territoriali di intervento previsti dall'articolo 2 della
legge 23 gennaio 1992, n. 32.
2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo
deve perseguire lo scopo di ridurre le aree di intervento ai
soli territori ancora danneggiati per consentire, considerati
i criteri di tempo e di spesa determinati dalla relazione
conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta
istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, e stabiliti
altresì dalla citata legge 23 gennaio 1992, n. 32, a ciascun
soggetto che ne abbia effettivo diritto di provvedere al
ripristino del bene danneggiato.
3. Ai fini di cui al presente articolo possono essere
finanziate le domande di ricostruzione o di riparazione dei
comuni di cui al comma 1 presentate entro il 31 marzo 1984.
| |