| (Disposizioni finanziarie).
1. Per gli oneri derivanti dalle richieste di
finanziamento censite alla data del 31 marzo 1984 ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di
lire 5.000 miliardi di cui: lire 500 miliardi per il 1996,
lire 2.000 miliardi per il 1997, e lire 2.500 miliardi per il
1998, da ripartire fra i comuni di cui all'articolo 1 con
specifica deliberazione del Comitato interministeriale per la
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programmazione economica (CIPE) da adottarsi entro il 31
gennaio di ogni anno.
2. Ai fini di cui al comma 1 il CIPE in sede di riparto
riserva:
a) l'80 per cento degli importi stanziati alle
esigenze abitative secondo i criteri di cui all'articolo 3
della legge 23 gennaio 1992, n. 32;
b) il 10 per cento alle amministrazioni dello
Stato;
c) il 10 per cento per le finalità di cui agli
articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
3. All'onere derivante da quanto previsto al comma 1, si
provvede, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le somme stanziate e non impegnate alla fine
dell'esercizio finanziario 1999, iscritte nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici e nello stato di
previsione relativo all'Ente nazionale per le strade, sono
reiscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
destinato al finanziamento degli interventi di cui alla
presente legge.
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