| (Censimento delle esigenze degli enti locali).
1. Sulla base delle documentazioni già trasmesse dai
comuni di cui all'articolo 1 al Ministero dei lavori pubblici
e comunque riferite alla data del 31 marzo 1984, il Ministro
dei lavori pubblici di intesa con il CIPE propone il riparto
dei fondi nel rispetto delle priorità indicate all'articolo 3,
Pag. 4
comma 2, lettere a), b), e c), della legge
23 gennaio 1992, n. 32.
2. Nell'ambito dei piani di recupero approvati dai comuni,
oltre ai casi previsti alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, possono
essere finanziati contestualmente, ai fini del completamento
della ricostruzione dei comparti, anche i casi di cui alle
lette re b) e c) del comma 2 del medesimo articolo
3.
3. La ricostruzione nelle aree di cui al comma 2, su
richiesta dei comuni, è coordinata dalla competente
soprintendenza.
| |