| (Interessi attivi).
1. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni
comunali di cui all'articolo 1 trasmettono al Ministero dei
lavori pubblici il piano di utilizzo per gli interessi attivi
maturati sui fondi di cui all'articolo 3 del testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e
alla presente legge. Il Ministro dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla trasmissione, ne autorizza l'utilizzo con
proprio provvedimento. Decorso tale termine senza che il
Ministro dei lavori pubblici si pronunci, il piano si intende
autorizzato.
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