| (Opere pubbliche).
1. I comuni di cui all'articolo 1 possono impegnare per la
realizzazione di opere pubbliche strettamente necessarie
all'opera di ricostruzione i fondi assegnati dalla presente
legge in misura non superiore al 25 per cento.
Prioritariamente possono essere individuate opere di edilizia
scolastica, municipi, piani di zona e quanto altro necessario
a rendere vivibile una zona ricostruita.
2. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
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dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
"6. I comuni possono destinare con delibera del consiglio
comunale le disponibilità finanziarie derivanti dalle
disposizioni relative agli interventi nei territori colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo
1982, per le seguenti finalità:
a) la realizzazione delle opere di urbanizzazione
funzionali agli insediamenti abitativi o alle strutture
scolastiche;
b) il completamento delle opere pubbliche ritenute
irrinunciabili e di primario interesse collettivo, avviate con
le risorse finanziarie di cui al decreto-legge 19 marzo 1981,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
1981, n. 219, nonché alla legge 25 gennaio 1992, n. 32, e non
ultimate".
3. I termini di cui al comma 8 dell'articolo 2 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, riferiti
alle imprese artigiane iscritte alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sono differiti al 31
dicembre 1998.
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