| (Eliminazione degli insediamenti
provvisori).
1. La quota del 5 per cento di cui al comma 4
dell'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, è elevata al limite minimo del 30 per cento nelle
regioni Campania e Basilicata.
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