| (Stato finale e fatturazione).
1. Nei comuni di cui all'articolo 1, laddove non si possa
procedere al collaudo finale dei progetti di ricostruzione per
assenza di esibizione di tutte le fatture di spesa, l'ufficio
tecnico comunale è autorizzato ad emettere il certificato di
ultimazione dei lavori e del relativo stato finale solo in
presenza di autodichiarazione di responsabilità che attesti
che trattasi di lavori in economia, dovuti ad emergenza, e
previa opportuna certificazione.
2. Il Ministro delle finanze stabilisce, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con proprio decreto, le disposizioni per il recupero dei
crediti derivanti da mancata fatturazione da parte dei
soggetti di cui al presente articolo.
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