| (Assegnazione delle aree).
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce le procedure
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previste al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, per l'assegnazione dei lotti
in proprietà.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con le regioni, le province, le
comunità montane e le aree di sviluppo industriale, attraverso
accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, stabilisce altresì le procedure per la
gestione delle aree di cui al comma 1 del presente articolo ed
esercita una funzione di controllo sul rispetto degli
obiettivi previsti dalle aziende anche in merito alle
assunzioni.
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