| (Potere di intervento).
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ha la responsabilità ed il potere, in
presenza di aziende fallite od inadempienti rispetto agli
impegni assunti ai fini di cui alla presente legge, di revoca
e di riassegnazione del contributo erogato ai sensi della
medesima legge, tenendo conto anche delle richieste delle
imprese artigiane, al fine di consentire la completa
utilizzazione delle risorse disponibili.
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