| MICHELE SAPONARA, Relatore. Ovviamente non mi
avvarrò interamente dei venti minuti previsti per il relatore,
perché la proposta di legge al nostro esame è molto semplice,
anche se molto importante e la sua illustrazione mi richiederà
soltanto qualche minuto.
La proposta di legge in esame si inserisce, completandola,
nella normativa di sostegno alle vittime di attività
terroristica e di criminalità organizzata, nella specie della
mafia. Con questo provvedimento, chi ha subito danni in
dipendenza di reati commessi da mafiosi ha diritto di accesso
diretto ad un fondo all'uopo costituito e non dovrà quindi
inseguire il debitore, con tutti i conseguenti rischi
dell'inadempienza: rischi che sono sotto gli occhi di tutti e
che scoraggiano molte volte l'inizio di cause civili, o
addirittura anche la costituzione di parte civile. Le cause
civili, fra l'altro, sotto forma sia di azione civile
autonoma, sia di costituzione di parte civile, costano,
soprattutto per le spese legali.
Si prevede, quindi, il diritto di accesso diretto al
fondo, che è costituito per un terzo dai beni confiscati agli
imputati dei reati di mafia. In un elaborato piuttosto
articolato, si prevede quindi che hanno diritto di accesso al
fondo le persone fisiche e gli enti costituiti parti civili
nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui
favore è stata emessa, successivamente alla data del 30
settembre 1982, sentenza di condanna al risarcimento dei
danni, materiali e morali, nonché alla rifusione delle spese e
degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di
soggetti imputati, anche in concorso, dei reati di mafia.
Si prevede altresì un premio per chi si costituisca parte
civile, dimostrando coraggio, visto che questa scelta può
portare a subire rappresaglie. Il provvedimento è stato frutto
del concorso attivo sia della maggioranza, sia
dell'opposizione: l'onorevole Marotta, in particolare, ha dato
un contributo essenziale e lei, signor Presidente, che è
maestro di diritto amministrativo, vedrà quanto è stato
importante il contributo dei magistrati sulla materia. Il
comma 2 dell'articolo 2 recita: "Hanno altresì diritto di
accesso al fondo le persone fisiche e gli enti costituiti in
un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di
procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla
consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in
giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle
persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di
cui al presente articolo".
Si demanda quindi solo al giudice penale il compito di
accertare i reati e quindi i presupposti per i quali si possa
agire in sede civile. Ci si è chiesti perché il fondo debba
pagare; il danneggiato da reato di mafia ha un diritto
soggettivo o un interesse legittimo? Ecco perché parlavo
dell'incidenza del diritto amministrativo sull'argomento. Si è
concluso che egli ha un diritto soggettivo per cui il fondo ha
diritto di partecipare all'accertamento del reato ed alla
quantificazione dei danni per i quali possa rispondere a pieno
titolo.
Partendo dalla denuntiatio litis, per
l'individuazione della quale l'onorevole Marotta ha dato un
ampio contributo, si è deciso di far partecipare a pieno
titolo il fondo. Così nel procedimento penale, quando viene
depositata la richiesta del rinvio a giudizio viene fatta la
notifica al fondo e nel caso di costituzione di parte civile,
nell'udienza preliminare, o in altro momento, si notifica al
fondo medesimo il
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verbale di costituzione di parte civile perché possa
partecipare a pieno titolo e rispondere dei danni
richiesti.
Vi era poi un altro problema, che abbiamo risolto anche
con riferimento alla legge antiracket, cioè l'eventuale
strumentalizzazione della legge da parte dei mafiosi. In caso
di reati commessi in danno di mafiosi, si è detto che non
sussiste l'obbligo del fondo quando il danneggiato è stato
condannato con sentenza passata in giudicato, o anche
sottoposto a misure di prevenzione per reati connessi alla
mafia. Tale fattispecie è stata prevista anche all'atto di
presentazione della domanda per l'accesso al fondo. L'articolo
4, comma 1, recita: "La corresponsione delle somme richieste
ai sensi dell'articolo 3 avviene con deliberazione del
comitato di cui all'articolo 1, comma 2, nel termine di
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa
verifica: a) dell'esistenza, in favore dell'istante,
della sentenza di condanna, ovvero dell'ordinanza di pagamento
della provvisionale e della legittimazione attiva
dell'istante; b) dell'inesistenza, alla data di
presentazione della domanda, di una sentenza di condanna
dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale (mafia,
strage); c) dell'inesistenza, alla data di presentazione
della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
applicata nei confronti dell'istante".
Si vuole assicurare che la mafia non strumentalizzi questa
legge, magari creando volutamente reati e conflitti che
possano dare diritto a risarcimento del danno.
Il fondo è alimentato da: una quota pari ad un terzo
dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro
confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni; una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavano, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'articolo 2- undecies della citata
legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili e immobili ed
ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della
medesima legge n. 575 del 1965; una quota pari ad un terzo
dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro e del
ricavato delle vendite dei beni confiscati, ai sensi del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; una quota
pari ad un terzo delle somme impegnate e non utilizzate
nell'anno precedente per il fondo istituito ai sensi
dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Vi era un problema di capienza e, quindi, il Ministero
del bilancio è intervenuto: pare che la situazione sia
tranquilla, nel senso che si tratta di un provvedimento che
non rimarrà soltanto sulla carta, ma potrà trovare immediata e
seria applicazione.
Si tratta di una legge importante, perché viene incontro
alle vittime della mafia. Con il garantismo si pensa ai
diritti degli imputati, ma molte volte vengono trascurate le
vittime dei reati; questo provvedimento intende proprio
ovviare a tale inconveniente e a tale situazione
(Applausi).
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