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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433725
STA0503-0009
Somm. e Sten. d'Aula n. 503 del 12 marzo 1999 (STA13-503)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.2 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.4)
DISCUSSIONE: C4259. ...(Discussione sulle linee generali - A.C. 4259) LAVASS
...DISCUSSIONE: C4259. ...(Discussione sulle linee generali - A.C. 4259)
MICHELE SAPONARA, Relatore.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE
ZZSTA ZZRES ZZSTA120399 ZZSTA990312 ZZSTA000399 ZZSTA000099 ZZSTA503 ZZ13 ZZDI ZZLL
    MICHELE SAPONARA,  Relatore.  Ovviamente non mi
  avvarrò interamente dei venti minuti previsti per il relatore,
  perché la proposta di legge al nostro esame è molto semplice,
  anche se molto importante e la sua illustrazione mi richiederà
  soltanto qualche minuto.
     La proposta di legge in esame si inserisce, completandola,
  nella normativa di sostegno alle vittime di attività
  terroristica e di criminalità organizzata, nella specie della
  mafia.  Con questo provvedimento, chi ha subito danni in
  dipendenza di reati commessi da mafiosi ha diritto di accesso
  diretto ad un fondo all'uopo costituito e non dovrà quindi
  inseguire il debitore, con tutti i conseguenti rischi
  dell'inadempienza: rischi che sono sotto gli occhi di tutti e
  che scoraggiano molte volte l'inizio di cause civili, o
  addirittura anche la costituzione di parte civile.  Le cause
  civili, fra l'altro, sotto forma sia di azione civile
  autonoma, sia di costituzione di parte civile, costano,
  soprattutto per le spese legali.
      Si prevede, quindi, il diritto di accesso diretto al
  fondo, che è costituito per un terzo dai beni confiscati agli
  imputati dei reati di mafia.  In un elaborato piuttosto
  articolato, si prevede quindi che hanno diritto di accesso al
  fondo le persone fisiche e gli enti costituiti parti civili
  nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui
  favore è stata emessa, successivamente alla data del 30
  settembre 1982, sentenza di condanna al risarcimento dei
  danni, materiali e morali, nonché alla rifusione delle spese e
  degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di
  soggetti imputati, anche in concorso, dei reati di mafia.
     Si prevede altresì un premio per chi si costituisca parte
  civile, dimostrando coraggio, visto che questa scelta può
  portare a subire rappresaglie.  Il provvedimento è stato frutto
  del concorso attivo sia della maggioranza, sia
  dell'opposizione: l'onorevole Marotta, in particolare, ha dato
  un contributo essenziale e lei, signor Presidente, che è
  maestro di diritto amministrativo, vedrà quanto è stato
  importante il contributo dei magistrati sulla materia.  Il
  comma 2 dell'articolo 2 recita: "Hanno altresì diritto di
  accesso al fondo le persone fisiche e gli enti costituiti in
  un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di
  procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla
  consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in
  giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle
  persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di
  cui al presente articolo".
     Si demanda quindi solo al giudice penale il compito di
  accertare i reati e quindi i presupposti per i quali si possa
  agire in sede civile.  Ci si è chiesti perché il fondo debba
  pagare; il danneggiato da reato di mafia ha un diritto
  soggettivo o un interesse legittimo?  Ecco perché parlavo
  dell'incidenza del diritto amministrativo sull'argomento.  Si è
  concluso che egli ha un diritto soggettivo per cui il fondo ha
  diritto di partecipare all'accertamento del reato ed alla
  quantificazione dei danni per i quali possa rispondere a pieno
  titolo.
     Partendo dalla  denuntiatio litis,  per
  l'individuazione della quale l'onorevole Marotta ha dato un
  ampio contributo, si è deciso di far partecipare a pieno
  titolo il fondo.  Così nel procedimento penale, quando viene
  depositata la richiesta del rinvio a giudizio viene fatta la
  notifica al fondo e nel caso di costituzione di parte civile,
  nell'udienza preliminare, o in altro momento, si notifica al
  fondo medesimo il
 
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  verbale di costituzione di parte civile perché possa
  partecipare a pieno titolo e rispondere dei danni
  richiesti.
     Vi era poi un altro problema, che abbiamo risolto anche
  con riferimento alla legge antiracket, cioè l'eventuale
  strumentalizzazione della legge da parte dei mafiosi.  In caso
  di reati commessi in danno di mafiosi, si è detto che non
  sussiste l'obbligo del fondo quando il danneggiato è stato
  condannato con sentenza passata in giudicato, o anche
  sottoposto a misure di prevenzione per reati connessi alla
  mafia.  Tale fattispecie è stata prevista anche all'atto di
  presentazione della domanda per l'accesso al fondo.  L'articolo
  4, comma 1, recita: "La corresponsione delle somme richieste
  ai sensi dell'articolo 3 avviene con deliberazione del
  comitato di cui all'articolo 1, comma 2, nel termine di
  sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa
  verifica:  a)  dell'esistenza, in favore dell'istante,
  della sentenza di condanna, ovvero dell'ordinanza di pagamento
  della provvisionale e della legittimazione attiva
  dell'istante;  b)  dell'inesistenza, alla data di
  presentazione della domanda, di una sentenza di condanna
  dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma
  2, lettera  a),  del codice di procedura penale (mafia,
  strage);  c)  dell'inesistenza, alla data di presentazione
  della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della
  legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
  applicata nei confronti dell'istante".
     Si vuole assicurare che la mafia non strumentalizzi questa
  legge, magari creando volutamente reati e conflitti che
  possano dare diritto a risarcimento del danno.
     Il fondo è alimentato da: una quota pari ad un terzo
  dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro
  confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
  successive modificazioni; una quota pari ad un terzo
  dell'importo del ricavano, per ciascun anno, delle vendite
  disposte a norma dell'articolo 2- undecies  della citata
  legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili e immobili ed
  ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della
  medesima legge n. 575 del 1965; una quota pari ad un terzo
  dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro e del
  ricavato delle vendite dei beni confiscati, ai sensi del
  decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; una quota
  pari ad un terzo delle somme impegnate e non utilizzate
  nell'anno precedente per il fondo istituito ai sensi
  dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
      Vi era un problema di capienza e, quindi, il Ministero
  del bilancio è intervenuto: pare che la situazione sia
  tranquilla, nel senso che si tratta di un provvedimento che
  non rimarrà soltanto sulla carta, ma potrà trovare immediata e
  seria applicazione.
     Si tratta di una legge importante, perché viene incontro
  alle vittime della mafia.  Con il garantismo si pensa ai
  diritti degli imputati, ma molte volte vengono trascurate le
  vittime dei reati; questo provvedimento intende proprio
  ovviare a tale inconveniente e a tale situazione
  (Applausi).
 
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