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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433731
STA0503-0015
Somm. e Sten. d'Aula n. 503 del 12 marzo 1999 (STA13-503)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.5 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.4)
DISCUSSIONE: C4259. ...(Discussione sulle linee generali - A.C. 4259) LAVASS
...DISCUSSIONE: C4259. ...(Discussione sulle linee generali - A.C. 4259)
RAFFAELE MAROTTA.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE
ZZSTA ZZRES ZZSTA120399 ZZSTA990312 ZZSTA000399 ZZSTA000099 ZZSTA503 ZZ13 ZZDI ZZLL
    RAFFAELE MAROTTA.  Signor Presidente, egregi colleghi, per
  la verità non ho dato un apporto così notevole, come ha inteso
  dire l'onorevole Saponara.
     Dirò subito che, nonostante le correzioni apportate, mi
  sono accorto che abbiamo, purtroppo, lasciato un errore -
  seppure di pochissimo conto - al quale ovvieremo con un
  opportuno emendamento.
     Con la proposta di legge al nostro esame si vuole
  istituire un fondo di solidarietà per le vittime dei reati di
  tipo mafioso.  Diciamo la verità: con questa legge colmiamo una
  lacuna nella legislazione di contrasto alla mafia.  Non è senza
  significato il fatto che la proposta provenga dai deputati
  della cosiddetta destra, dei quali i deputati dell'estrema
  sinistra e della sinistra parlano quasi si trattasse di
 
                               Pag. 6
 
  appestati o di lebbrosi.  Tuttavia, oggi, quegli stessi
  deputati della sinistra sono completamente assenti, non dico
  tanto nel Comitato dei nove - nel quale è presente
  l'autorevole onorevole Mancuso, quale componente della
  Commissione antimafia - quanto proprio nell'aula.
     Come ho detto, la proposta di legge è di iniziativa della
  cosiddetta destra, della quale si parla come di lebbrosi;
  eppure, noi siamo portatori di idee che hanno vinto: il
  contrasto tra il collettivismo ed il liberalismo ci ha visto,
  difatti, vincitori.  E allora, quando la sinistra parla di noi,
  in quei termini, non si capisce per quale ragione non si renda
  conto di essere dalla parte dei soccombenti.
     In ogni caso, debbo stigmatizzare il fatto che oggi in
  aula siamo presenti soltanto noi deputati della cosiddetta
  destra: eppure, si tratta di una legge volta a contrastare la
  mafia o, comunque, a colmare le lacune nella legislazione di
  contrasto alla mafia.
     Con la proposta di legge al nostro esame si vuole,
  infatti, istituire un fondo di solidarietà per le vittime dei
  reati di tipo mafioso, per evitare che queste siano vittime
  due volte: una prima volta quando subiscono i reati; una
  seconda volta quando non possono conseguire il risarcimento
  per il danno subito.
     La proposta di legge si propone, infatti, di istituire il
  diritto di accesso, per le vittime della mafia, ad un fondo di
  solidarietà, dopo che la vittima abbia ottenuto una sentenza
  di condanna al risarcimento del danno morale - meglio sarebbe
  dire non patrimoniale - e del danno materiale.
     Vediamo come funziona il fondo di solidarietà: la vittima
  di mafia consegue un diritto; come sappiamo, i beni del
  condannato per reati di mafia vengono confiscati dallo Stato;
  di conseguenza, secondo le leggi attualmente in vigore, la
  vittima di mafia non avrebbe alcuna garanzia patrimoniale su
  quei beni.  L'importanza della proposta di legge consiste
  proprio nel fatto che il fondo di solidarietà è un fondo
  obbligato.
     Come già riferito dal relatore, onorevole Saponara, in
  Commissione si è posta la questione se per la vittima di mafia
  si tratti di un diritto soggettivo e pieno o, invece, di un
  semplice interesse legittimo.  E' senz'altro un diritto.  Il
  fondo è obbligato e la vittima di mafia ha il diritto di
  accedervi.  Deve, però, aver ottenuto una sentenza di condanna
  passata in giudicato, oppure - ed è questo l'errore che
  abbiamo lasciato nel testo della proposta di legge - una
  ordinanza di condanna al pagamento della provvisionale.
  L'errore consiste nel fatto che al pagamento della
  provvisionale si viene condannati soltanto con sentenza e non
  con ordinanza.  Dobbiamo, dunque, correggere questo errore
  materiale.
     Nella proposta di legge, è inoltre disposto che non abbia
  tale diritto colui che, a sua volta, è mafioso; il che,
  secondo me, è giusto.
     Abbiamo anche disposto che, ove al momento della
  presentazione della domanda l'avente diritto abbia in corso un
  procedimento penale a suo carico per reati di mafia oppure un
  procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione,
  ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'esercizio del
  suo diritto all'accesso al fondo rimanga sospeso.  Al momento
  della domanda, infatti, il soggetto deve essere indenne tanto
  da condanne quanto dall'applicazione di misure di prevenzione.
  E' chiaro che se poi questi procedimenti, in corso al momento
  della presentazione della domanda, dovessero concludersi con
  la condanna o, ripeto, con l'applicazione di una misura di
  prevenzione, l'interessato perderebbe il diritto di accesso al
  fondo.  L'esercizio di tale diritto, quindi, rimane sospeso
  soltanto nel caso in cui il procedimento non si sia ancora
  concluso con provvedimenti definitivi.
     Quello in esame è, a mio avviso, un provvedimento di
  grande rilievo.
 
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     Ieri in Commissione sono stati sollevati interrogativi in
  ordine alla copertura.  Come ha giustamente osservato il
  collega Lo Presti, però, l'istituto in questione disporrà di
  fondi che non provengono dalle casse dello Stato, almeno in
  parte: e poi, quand'anche dovessero essere prelevati dalle
  casse dello Stato, non capisco dove sia il problema.  Questo
  provvedimento si muove nella linea evolutiva di tanti e tanti
  fondi che abbiamo costituito in relazione a fenomeni che
  assumono rilevanza sociale.  Esiste, per esempio, un fondo per
  le vittime della strada: ci si pone forse il problema di come
  venga alimentato?
     La mafia è un fenomeno che purtroppo sta devastando il
  nostro paese, non soltanto nelle regioni meridionali, ma anche
  in quelle settentrionali: lo Stato ha allora il dovere di
  contrastarlo in tutti i modi ed uno di questi è proprio quello
  dell'istituzione di un fondo in favore delle sue vittime.  Tale
  iniziativa ha un duplice scopo: la solidarietà nei confronti
  delle vittime di tali reati ed anche l'incentivo affinché si
  costituiscano parte civile nei procedimenti contro i mafiosi,
  sapendo di poter avere in tal caso come interlocutore il
  fondo.  Quest'ultimo, pagando, viene surrogato nei diritti che
  spettano alla parte civile ed al danneggiato, su questo non
  c'è dubbio.  Per tale motivo abbiamo stabilito la necessità che
  il fondo stesso sia quanto meno avvisato dell'esistenza della
  lite.  Nel provvedimento si prevede, infatti, che se "la
  persona offesa si costituisce parte civile all'udienza
  preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare
  al fondo il relativo verbale".  Diversamente, infatti, il fondo
  potrebbe non accogliere la domanda del soggetto interessato,
  non avendo la dimostrazione della sua fondatezza, oppure
  potrebbe dubitare dell'entità dei danni dal soggetto stesso
  subiti.  Se, quindi, il fondo intende muovere simili obiezioni,
  ha la possibilità di intervenire nel giudizio: non abbiamo
  stabilito, a questo scopo, che il fondo stesso debba essere
  convenuto nel giudizio, come pure qualcuno aveva suggerito, ma
  ci siamo limitati a prevedere che gli debba essere notificato
  il verbale o l'atto di citazione, in modo che possa decidere
  se intervenire o meno.
     A mio avviso, si tratta di un provvedimento molto ben
  strutturato, quasi perfetto, sotto tutti gli aspetti: dobbiamo
  soltanto correggere, come ho già accennato, quell'errore quasi
  formale relativo al riferimento all'"ordinanza" di condanna
  alla provvisionale, mentre si tratta di un sentenza, sia per
  il codice di procedura civile sia per il codice di procedura
  penale.
     Augurandoci che le eventuali difficoltà relative alla
  copertura finanziaria vengano rimosse, speriamo che la legge
  possa avere una rapida approvazione proprio perché ciò
  costituirebbe un segnale dello sforzo compiuto dal Parlamento
  contro l'attività delinquenziale mafiosa.
     Ricordo, a tal proposito, che il gruppo di forza Italia è
  molto sensibile all'argomento, contrariamente a quanto si può
  affermare.  Del resto, la proposta di legge al nostro esame è
  stata presentata dalla destra ed oggi sono presenti solo i
  deputati della destra a sostenere le ragioni che ne sono alla
  base: sono presenti, infatti, l'autorevole collega, onorevole
  Mancuso, in qualità di componente della Commissione antimafia,
  il presidente del gruppo di forza Italia, onorevole Elio Vito,
  nonché il presidente del gruppo di alleanza nazionale,
  onorevole Gustavo Selva.  Dall'altra parte dell'aula non è
  presente neanche un deputato, anche se questo provvedimento ha
  una notevole rilevanza e riguarda questioni di cui la sinistra
  ogni giorno si riempie la bocca.
     Mi scuso se il mio intervento è uscito un po' dal
  seminato, ma a volte alcune cose vanno dette.  Ringrazio
  altresì il Presidente per la tolleranza e l'amabilità che ha
  avuto nell'ascoltare il mio intervento  (Applausi).
     PRESIDENTE.  Non vi sono altri iscritti a parlare e
  pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee
  generali.
 
DATA=990312 FASCID=STA13-503 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0503 TOTPAG=0014 TOTDOC=0026 NDOC=0015 TIPDOC=O DOCTIT=0004 COMM= FDI PAGINIZ=0009 RIGINIZ=057 PAGFIN=0011 RIGFIN=071 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES=9903123 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00503 SORTNAV=59903122 00503 200000 ZZSTA503 NDOC0015 TIPDOCO DOCTIT0004 NDOC0004



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