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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433757
STA0504-0009
Somm. e Sten. d'Aula n. 504 del 15 marzo 1999 (STA13-504)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.2 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.6)
DISCUSSIONE: C5627. ...(Discussione sulle linee generali - A.C. 5627) LAVASS
...DISCUSSIONE: C5627. ...(Discussione sulle linee generali - A.C. 5627)
GRAZIA LABATE, Relatore.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO GIOVANARDI
ZZSTA ZZRES ZZSTA150399 ZZSTA990315 ZZSTA000399 ZZSTA000099 ZZSTA504 ZZ13 ZZDI ZZLL
    GRAZIA LABATE,  Relatore.  Onorevoli colleghi, il
  disegno di legge in esame mira essenzialmente ad utilizzare e
  rendere disponibili risorse già stanziate nelle leggi
  finanziarie 1998 e 1999.  Tale manovra, che per quest'anno si
  rende indispensabile, non sarà più necessaria dal prossimo
  anno per effetto della normativa contenuta nel decreto
  legislativo n. 123 del 1998.
     Al Senato si è svolta una discussione sul carattere di
  questo disegno di legge, definito  omnibus  per la varietà
  delle materie trattate: interventi nei settori aeronautico,
  spaziale e dei prodotti elettronici  high-tech
  suscettibili di impiego duale; modernizzazione dei mercati
  agroalimentari all'ingrosso; nuove norme per i distretti
  industriali e le camere di commercio, ma anche disposizioni
  che interessano le assicurazioni, il settore minerario e
  quello alberghiero.
     Tuttavia, l'importanza e l'urgenza del provvedimento in
  esame discendono dalla necessità di completare un insieme di
  interventi, i cui obiettivi principali sono una rapida ed
  efficace attuazione di importanti disposizioni inserite nelle
  leggi finanziarie e la modifica e l'adattamento di meccanismi
  insiti nelle leggi di incentivazione che necessitano di
  tempestivi aggiustamenti sia nella fase istruttoria della
  domanda sia nella fase finale di erogazione della spesa.  Si
  tratta di una serie di azioni mirate alla ricerca di
  automatismi nella erogazione degli incentivi, in grado di dare
  certezza al mondo delle imprese per la loro caratteristica di
  linearità e di trasparenza: scopo non secondario di tale
  impostazione è quello di utilizzare la nuova metodologia di
  erogazione degli incentivi, quale regolatrice di una parte
  rilevante dell'approvvigionamento finanziario delle imprese,
  soprattutto nelle aree depresse, e di stimolare l'emersione
  del sommerso.
     Il testo trasmesso dal Senato consta di 15 articoli.  I
  primi due trattano del settore aeronautico, del settore
  spaziale e dei prodotti elettronici  high-tech
  suscettibili di impiego duale.  Si tratta di disposizioni che
  toccano temi di grande interesse per un paese come l'Italia
  che, pur forte di alcuni settori di eccellenza, si trova
  tuttavia a dover recuperare, secondo gli esperti, un  gap
  tecnologico e produttivo in vari settori ad alta
  tecnologia.
     Dal 1989, si è registrata in questi settori una drastica
  caduta degli investimenti nei programmi di difesa ed una
  conversione sempre più marcata verso tecnologie, cosiddette
  duali, con applicazioni civili, ma che prevedono la
  possibilità anche di sviluppo militare.  Quanto all'industria
  aeronautica, i processi di sviluppo e concentrazione delle
  imprese statunitensi, leader nel settore, rendono necessaria
  un'analoga concentrazione dell'industria europea.
 
                               Pag. 3
 
     Come precedentemente ricordato, la prospettiva in cui
  queste iniziative si collocano è quella di una maggiore
  integrazione dell'industria europea.  Va proprio nel senso di
  una progressiva integrazione delle imprese nei settori di
  difesa la conclusione di due significativi accordi tra i
  ministri dell'industria dei principali paesi europei, che
  hanno teso a conciliare le diverse strategie e le esigenze dei
  vari paesi, pervenendo ad importanti posizioni comuni tese a
  contemperare l'autonomia delle aziende con la politica di
  settore dei governi.
     I settori industriali dell'aeronautica, dello spazio e
  della difesa (quest'ultima per le componenti elettronica ed
  aeronautica) hanno operato sino al 1990 in un quadro di
  riferimento in cui considerazioni politiche sia di carattere
  militare, sia di prestigio statale permettevano di trascurare
  qualsiasi valutazione economica sui costi delle produzioni.
     La fine della guerra fredda, con il conseguente allentarsi
  della tensione fra i due grandi blocchi, ha fatto tramontare
  questo modello economico mettendo in crisi i settori sopra
  indicati.
     Negli Stati Uniti d'America la ristrutturazione
  industriale di quest'area produttiva è stata portata avanti
  con forte decisione, sia nel settore aeronautico sia nel
  settore aerospaziale, creando un comparto estremamente
  competitivo.  In Europa, invece, la struttura industriale
  risulta ancora molto frazionata, frammentata e caratterizzata
  da forti eccedenze di personale.
     Ne consegue che si è avviata ed è in corso un'attività di
  razionalizzazione in tutti i comparti dei settori tecnologici
  avanzati, ma nello scenario europeo è in atto uno scontro per
  la supremazia nazionale e tutto questo rende più limitata la
  possibilità di trovare intese e la suddivisione del lavoro su
  progetti e programmi.  L'Italia, in questo contesto, appare in
  una posizione di retroguardia rispetto alle tre grandi
  dell'aerospaziale europeo, cioè la Francia, la Gran Bretagna e
  la Germania.
     In tale quadro, le disposizioni riguardanti l'industria
  aeronautica sono rivolte a garantire la partecipazione delle
  imprese italiane alla costituenda società Airbus, nonché la
  realizzazione dei programmi di tale società.  L'industria
  aeronautica italiana arriva a questo ineludibile appuntamento
  dopo aver attraversato un profondo processo di
  ristrutturazione che ne garantisce oggi un'adeguata
  competitività e con alcuni punti di forza quali
  l'elicotteristica, le radaristica, i sistemi di controllo.
     Quanto alla trasformazione del consorzio Airbus in
  società, al momento attuale i ministri dell'industria
  dell'Unione europea sono in fase di concertazione di un'agenda
  che consenta la ripresa dei contatti per la realizzazione
  della trasformazione societaria, comunque prevista per il
  1999.
     Con l'articolo 1, comma 1, lettera  a),  del testo
  alla nostra attenzione, vengono autorizzati gli interventi del
  Ministero dell'industria per la realizzazione, anche
  nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e
  programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori
  aeronautico e spaziale, e nel settore dei prodotti elettronici
  ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, ai quali
  garantire la partecipazione di imprese italiane.
     I commi 1, lettera  b),  e 2 dell'articolo 1
  autorizzano il Ministero dell'industria ad adottare misure per
  garantire la partecipazione delle imprese italiane del settore
  aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente
  nell'ambito della cooperazione europea, limitandosi a fissare
  i principi e demandando la definizione di una più articolata
  normativa del settore ad un regolamento che dovrà essere
  previamente sottoposto all'esame delle Commissioni
  parlamentari competenti.
     Il Senato ha inserito alcune modifiche tese a rafforzare i
  criteri di valutazione ai quali devono essere sottoposti i
  predetti interventi, quello relativo alla capacità di
  ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare
  riferimento alle aree depresse, ed il criterio secondo il
  quale tali
 
                               Pag. 4
 
  partecipazioni debbono non tanto adeguare quanto migliorare
  le condizioni di competitività delle nostre industrie in campo
  internazionale.
     L'articolo 2 delinea invece una disciplina complessiva dei
  programmi nel settore aerospaziale e nelle tecnologie
  cosiddette duali, rafforzando la capacità di competizione a
  livello internazionale delle industrie e della ricerca.  Per
  questo il Governo ha chiesto una delega per poter varare un
  apposito regolamento che dovrebbe consentire un'attività più
  snella per l'azione di governo.
     Il Senato ha votato un emendamento tendente a riformulare
  il comma 1, semplificandolo ed eliminando il secondo periodo
  che imponeva l'emanazione di un decreto da parte del ministero
  per la definizione dei criteri relativi ai progetti ed ai
  programmi.  E' stata inoltre modificata la lettera  e),
  relativa a programmi applicativi di interesse di
  amministrazioni pubbliche e a razionalizzare e meglio definire
  i contenuti delle lettere  a)  e  b),  relative alla
  promozione di progetti o programmi innovativi e per un
  adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti nei
  settori aeronautico ed aerospaziale.
     Un'ulteriore modifica riguarda l'obbligo di sottoporre
  tutti gli interventi previsti all'articolo 1, comma 1,
  riguardanti l'industria nazionale ad alta tecnologia, alle
  procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge
  7 agosto 1997, n. 266, che prevedono, tra l'altro, la
  presentazione, da parte del Governo al Parlamento, di una
  relazione annuale illustrativa delle caratteristiche e
  dell'andamento dei diversi provvedimenti in materia di
  sostegno alle attività economiche e produttive.
     Con l'articolo 3 il Ministero dell'industria, alla stregua
  di altre amministrazioni, si dota di un nucleo di esperti
  perché possano essere elaborati piani strategici e rilevazioni
  economiche e scientifiche nel settore delle attività
  produttive del nostro paese.
     L'articolo 4, comma 1, contiene disposizioni intese a
  sanare la nota questione del personale proveniente dal
  soppresso ente nazionale cellulosa e carta e dal personale
  delle imprese assicurative in liquidazione coatta
  amministrativa.
     Inoltre, con l'articolo 5 si tratta la complessa materia
  dei mercati agroalimentari, dotandoli della strumentazione
  informatica di supporto perché si avvii un osservatorio
  nazionale in questo campo per poter avere strumenti
  informatici moderni, al fine di tenere sotto controllo
  l'andamento dei prezzi.
     Con l'articolo 6 affrontiamo norme di rifinanziamento e
  interventi in diversi campi: proroghe ed incentivi inerenti
  materie già trattate in altri provvedimenti di legge.  Mi
  riferisco al contributo agli acquisti di ciclomotori e
  motoveicoli, al rifinanziamento della legge n. 317 del 1991,
  alla riconversione delle aree minerarie in crisi, all'istituto
  di promozione industriale, alla promozione di procedure
  finanziarie nel settore commerciale.
     In particolare, vorrei sottolineare che il Senato ha
  introdotto la proroga delle agevolazione per l'acquisto dei
  ciclomotori, un provvedimento che, nella sua prima fase non è
  riuscito a realizzare l'atteso svecchiamento del parco
  circolante.  La proroga delle agevolazioni vale per i
  ciclomotori acquistati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre
  1998.
     Il Senato ha voluto dare al provvedimento un carattere
  innovativo, estendendo le citate agevolazioni, per un anno
  dalla data di entrata in vigore della legge, agli acquisti di
  ciclomotori e motoveicoli in linea con la direttiva 97/24/CEE,
  che entrerà in vigore il 17 giugno di quest'anno e che
  contribuirà all'eliminazione dell'inquinamento da benzene,
  altamente nocivo per la salute.
     Le modifiche introdotte puntano ad erogare contributi
  anche per i motorini elettrici nella misura di 1 miliardo 620
  milioni, metà a carico dello Stato e metà a carico del
  costruttore.  Inoltre, anche per le biciclette elettriche, il
  contributo complessivo ammonta a 600 mila lire e per
  l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli
 
                               Pag. 5
 
  elettrici a tre o quattro ruote sono concesse agevolazioni
  per un totale di 3 milioni.
     Il Senato ha inoltre previsto la soppressione dello
  stanziamento di 29 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
  2000 a favore dell'Istituto per la promozione industriale
  (IPI), contenuto al comma 7 dell'articolo 6.  In tal modo si è
  inteso sottolineare il fatto che, essendo l'IPI uno dei tanti
  enti che operano nel Mezzogiorno del nostro paese ed essendo
  stata costituita la società Sviluppo Italia, si rischiava di
  lanciare un messaggio incoerente riguardo alla necessità di
  razionalizzare gli enti che si occupano, a vario titolo, di
  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
     L'articolo 6 prevede inoltre: norme per il rifinanziamento
  dei consorzi di sole imprese, consorzi misti e consorzi fidi,
  in riferimento alla legge n. 317 del 1991; norme per
  l'attuazione della politica mineraria, tendenti a dare un
  sostegno preciso alle realtà minerarie della Toscana, della
  Sardegna, del Piemonte e della Sicilia interessate da
  programmi di risanamento.
     L'articolo 7 interviene in modo più particolare sulle
  questioni inerenti alle attività minerarie, unificando gli
  stanziamenti di settore, sia per quanto riguarda la ricerca in
  Italia sia per quanto riguarda le coltivazioni minerarie
  all'estero.  In particolare, viene inserita una norma che torna
  ancora sugli interventi per i territori colpiti dagli eventi
  sismici del 1980-1981, mentre una norma specifica riguarda le
  miniere del Sulcis.
     L'articolo 8 intende costituire uno stimolo al
  rinnovamento per gli impianti a fune, soprattutto per
  migliorarne gli standard di efficienza e di sicurezza
  nell'intero paese.  Si istituisce a tal fine un apposito fondo
  presso il Ministero dell'industria.  In considerazione della
  modesta dotazione finanziaria iniziale, pari a lire 5 miliardi
  per il 1999, il Senato ha approvato un emendamento che stanzia
  ulteriori 5 miliardi per l'anno 2000.
     L'articolo 9 riguarda le modifiche alla legge n. 236 del
  1991 in materia di pesi e misure, soprattutto in
  considerazione del fatto che il nostro paese aveva già subito
  processi di infrazione comunitaria per il non adeguamento alla
  norma.
     Il Senato ha modificato il decreto del Presidente della
  Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sostituendo il secondo e il
  terzo comma dell'articolo 12, con lo scopo di facilitare le
  procedure per la verificazione del rispetto delle norme
  contenute nella direttiva comunitaria per quanto riguarda gli
  strumenti di alcune categorie e fare in modo che l'adeguamento
  alle norme comunitarie possa avvenire con procedure molto più
  snelle e più semplici, sia se si tratta di enti ed istituti
  pubblici, sia se si tratta di privati.
     L'articolo 10 tratta un argomento che già è stato oggetto
  di una discussione molto impegnata in occasione
  dell'approvazione della citata legge n. 266 del 1997.  Si
  tratta di fornire al Ministero dell'industria i mezzi
  finanziari per svolgere l'attività di valutazione e controllo
  degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività
  economiche e produttive previste da quella legge e, a tal
  fine, vengono finanziate attività di formazione e
  monitoraggio.
     L'articolo 11 detta disposizioni concernenti le camere di
  commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
     L'articolo 12 riguarda il personale delle camere di
  commercio, con una modifica che consente ai funzionari capi
  servizio delle camere medesime di essere inquadrati nella
  qualifica immediatamente superiore.  La norma mira a mettere
  sullo stesso piano i funzionari camerali con quelli di altri
  settori della pubblica amministrazione.
     L'articolo 13 prevede che le amministrazioni pubbliche di
  qualsivoglia livello, nell'ambito del riordino della
  disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo
  sviluppo delle attività produttive, previste dal decreto
  legislativo n. 123 del 1998, s'impegnino ad individuare
  meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle
  imprese a prevalente partecipazione
 
                               Pag. 6
 
  femminile, aventi i requisiti soggettivi indicati dalla legge
  n. 215 del 1992.
     Infine, l'articolo 14 prevede il finanziamento del
  programma di fusione nucleare denominato Ignitor, per il quale
  è previsto uno stanziamento di 20 miliardi.  Il Governo
  ritiene, infatti, utile spingere su questo filone di ricerca,
  alimentando anche i rapporti internazionali che una ricerca di
  questo tipo comporta.
     L'articolo 15 stabilisce la data di entrata in vigore
  della legge nel giorno stesso della sua pubblicazione.
     Presidente, colleghi, per quanto riguarda l'istruttoria
  legislativa svolta dalla Commissione, come accennato
  all'inizio della presente relazione, il testo in esame ha
  essenzialmente lo scopo di sbloccare i fondi accantonati dalle
  leggi finanziarie 1998 e 1999 a favore dei vari settori
  produttivi.  Ciò conferma la necessità dell'intervento
  legislativo nei termini indicati dall'articolo 79, comma 4,
  lettera  a),  del regolamento della Camera.
     Va ricordato che, per un approfondimento sulla congruità
  delle norme in esame rispetto agli obiettivi indicati -
  aspetto rimarcato dalla lettera  c)  del citato articolo
  79 - la Commissione ha fatto ricorso agli strumenti
  conoscitivi forniti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo: su
  iniziativa dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e
  forza Italia, giudicata utile dalla Commissione ai fini del
  compimento dell'istruttoria legislativa, è stato, infatti,
  richiesto al Governo di fornire dati ed informazioni in ordine
  agli articoli 1 e 2 sui settori aeronautico e aerospaziale,
  all'articolo 3 sulle consulenze per il Ministero
  dell'industria, all'articolo 6, commi 8 e 9, sulla definizione
  di "distretti industriali" e "sistemi produttivi locali".  Il
  Governo ha reso le informazioni richieste nella seduta del 2
  marzo scorso, con una nota che si ritiene opportuno allegare
  alla presente relazione.
     Il provvedimento è stato inoltre trasmesso al Comitato per
  la legislazione per il parere di competenza, su richiesta del
  prescritto numero di deputati, appartenenti ai gruppi di
  alleanza nazionale e forza Italia, che hanno addotto a
  motivazione la eterogeneità del testo.
     Il Comitato per la legislazione ha effettivamente
  sottolineato tale aspetto, pur rilevando che questa tipologia
  di interventi normativi non dovrebbe più essere necessaria con
  l'istituzione del fondo unico per le imprese già
  richiamato.
     Le condizioni poste dal Comitato sono due: da un lato,
  procedere a riaccorpamenti e ricollocazioni di articoli e
  commi, che, pur trattando materie affini, risultano separati;
  dall'altro, modificare l'articolo 3 ("studi e ricerche per la
  politica industriale"), in quanto, facendo riferimento ad una
  normativa ritenuta superata dal riordino del Ministero del
  tesoro, avrebbe comportato la necessità di stabilire
  direttamente i criteri di riferimento per il ricorso a
  consulenze esterne piuttosto che richiamare quelli fissati per
  attività analoghe di altri ministeri.
     Quest'ultimo rilievo ha potuto essere considerato
  superato, poiché l'operatività della disposizione richiamata
  dall'articolo 3, ossia l'articolo 10 della legge 7 agosto
  1985, n. 428, è confermata dall'articolo 14 del decreto
  legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante riordino del
  Ministero del tesoro.  Infatti, i commi secondo e terzo del
  citato articolo 10, che individuano i criteri organizzativi ed
  amministrativi cui anche il consiglio di esperti istituito
  presso il Ministero del tesoro deve attenersi, non sono stati
  abrogati dal suddetto articolo 14 del decreto legislativo n.
  430 del 1997.  In sostanza, la normativa del 1985 costituisce
  tuttora un punto di riferimento per la definizione delle
  modalità di ricorso a consulenze esterne nei ministeri,
  allorché se ne ravvisi la necessità.
     Quanto al riaccorpamento o spostamento di articoli e
  commi, è evidente che tale operazione avrebbe reso
  normativamente organico il testo in esame.  Tuttavia, questa
  giusta necessità avrebbe comportato una modificazione di
  numerosi articoli del provvedimento, con conseguente
  sostanziale riapertura del confronto.  Ciò ha indotto la
  Commissione a valutare che, in ordine alle ragioni di
  approvazione del
 
                               Pag. 7
 
  provvedimento per gli obiettivi di politica industriale in
  esso contenuti e per le risorse da assegnare in ordine agli
  stanziamenti 1998-1999, fosse opportuno - pur ravvisandosi la
  giustezza dei rilievi contenuti nel parere del Comitato -
  procedere al mantenimento sostanziale dell'impianto del
  testo.
     Onorevoli colleghi, il senso di responsabilità che ha
  guidato l'intera Commissione nel lavoro celere, ma serrato,
  nel dibattito e nel confronto di merito, ci consente oggi di
  giungere alla discussione in Assemblea, consapevoli di evitare
  per il futuro l'affanno della ristrettezza dei tempi e l'esame
  di testi non sempre organici per materia.  Situazioni pregresse
  da sanare, modalità di trasferimento di risorse dalle leggi di
  bilancio trovano oggi soluzione nel testo al nostro esame.  Con
  il decreto legislativo n. 123 del 1998 il futuro non è più
  ipotecato dal medesimo percorso.  Alla fase di transizione più
  generale, che il paese attraversa, si accompagna anche una
  quasi obbligata fase di transizione giuridica delle nostre
  leggi, che la X Commissione attività produttive ha potuto
  riscontrare in occasione della discussione del testo in esame.
  L' animus  che ci ha guidato lungo il tragitto è stato
  quello di evitare al sistema delle imprese incertezze per il
  futuro e al sistema-paese di mancare posizionamenti europei ed
  internazionali capaci di rispondere alle sfide della
  globalizzazione.
 
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