| GRAZIA LABATE, Relatore. Onorevoli colleghi, il
disegno di legge in esame mira essenzialmente ad utilizzare e
rendere disponibili risorse già stanziate nelle leggi
finanziarie 1998 e 1999. Tale manovra, che per quest'anno si
rende indispensabile, non sarà più necessaria dal prossimo
anno per effetto della normativa contenuta nel decreto
legislativo n. 123 del 1998.
Al Senato si è svolta una discussione sul carattere di
questo disegno di legge, definito omnibus per la varietà
delle materie trattate: interventi nei settori aeronautico,
spaziale e dei prodotti elettronici high-tech
suscettibili di impiego duale; modernizzazione dei mercati
agroalimentari all'ingrosso; nuove norme per i distretti
industriali e le camere di commercio, ma anche disposizioni
che interessano le assicurazioni, il settore minerario e
quello alberghiero.
Tuttavia, l'importanza e l'urgenza del provvedimento in
esame discendono dalla necessità di completare un insieme di
interventi, i cui obiettivi principali sono una rapida ed
efficace attuazione di importanti disposizioni inserite nelle
leggi finanziarie e la modifica e l'adattamento di meccanismi
insiti nelle leggi di incentivazione che necessitano di
tempestivi aggiustamenti sia nella fase istruttoria della
domanda sia nella fase finale di erogazione della spesa. Si
tratta di una serie di azioni mirate alla ricerca di
automatismi nella erogazione degli incentivi, in grado di dare
certezza al mondo delle imprese per la loro caratteristica di
linearità e di trasparenza: scopo non secondario di tale
impostazione è quello di utilizzare la nuova metodologia di
erogazione degli incentivi, quale regolatrice di una parte
rilevante dell'approvvigionamento finanziario delle imprese,
soprattutto nelle aree depresse, e di stimolare l'emersione
del sommerso.
Il testo trasmesso dal Senato consta di 15 articoli. I
primi due trattano del settore aeronautico, del settore
spaziale e dei prodotti elettronici high-tech
suscettibili di impiego duale. Si tratta di disposizioni che
toccano temi di grande interesse per un paese come l'Italia
che, pur forte di alcuni settori di eccellenza, si trova
tuttavia a dover recuperare, secondo gli esperti, un gap
tecnologico e produttivo in vari settori ad alta
tecnologia.
Dal 1989, si è registrata in questi settori una drastica
caduta degli investimenti nei programmi di difesa ed una
conversione sempre più marcata verso tecnologie, cosiddette
duali, con applicazioni civili, ma che prevedono la
possibilità anche di sviluppo militare. Quanto all'industria
aeronautica, i processi di sviluppo e concentrazione delle
imprese statunitensi, leader nel settore, rendono necessaria
un'analoga concentrazione dell'industria europea.
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Come precedentemente ricordato, la prospettiva in cui
queste iniziative si collocano è quella di una maggiore
integrazione dell'industria europea. Va proprio nel senso di
una progressiva integrazione delle imprese nei settori di
difesa la conclusione di due significativi accordi tra i
ministri dell'industria dei principali paesi europei, che
hanno teso a conciliare le diverse strategie e le esigenze dei
vari paesi, pervenendo ad importanti posizioni comuni tese a
contemperare l'autonomia delle aziende con la politica di
settore dei governi.
I settori industriali dell'aeronautica, dello spazio e
della difesa (quest'ultima per le componenti elettronica ed
aeronautica) hanno operato sino al 1990 in un quadro di
riferimento in cui considerazioni politiche sia di carattere
militare, sia di prestigio statale permettevano di trascurare
qualsiasi valutazione economica sui costi delle produzioni.
La fine della guerra fredda, con il conseguente allentarsi
della tensione fra i due grandi blocchi, ha fatto tramontare
questo modello economico mettendo in crisi i settori sopra
indicati.
Negli Stati Uniti d'America la ristrutturazione
industriale di quest'area produttiva è stata portata avanti
con forte decisione, sia nel settore aeronautico sia nel
settore aerospaziale, creando un comparto estremamente
competitivo. In Europa, invece, la struttura industriale
risulta ancora molto frazionata, frammentata e caratterizzata
da forti eccedenze di personale.
Ne consegue che si è avviata ed è in corso un'attività di
razionalizzazione in tutti i comparti dei settori tecnologici
avanzati, ma nello scenario europeo è in atto uno scontro per
la supremazia nazionale e tutto questo rende più limitata la
possibilità di trovare intese e la suddivisione del lavoro su
progetti e programmi. L'Italia, in questo contesto, appare in
una posizione di retroguardia rispetto alle tre grandi
dell'aerospaziale europeo, cioè la Francia, la Gran Bretagna e
la Germania.
In tale quadro, le disposizioni riguardanti l'industria
aeronautica sono rivolte a garantire la partecipazione delle
imprese italiane alla costituenda società Airbus, nonché la
realizzazione dei programmi di tale società. L'industria
aeronautica italiana arriva a questo ineludibile appuntamento
dopo aver attraversato un profondo processo di
ristrutturazione che ne garantisce oggi un'adeguata
competitività e con alcuni punti di forza quali
l'elicotteristica, le radaristica, i sistemi di controllo.
Quanto alla trasformazione del consorzio Airbus in
società, al momento attuale i ministri dell'industria
dell'Unione europea sono in fase di concertazione di un'agenda
che consenta la ripresa dei contatti per la realizzazione
della trasformazione societaria, comunque prevista per il
1999.
Con l'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo
alla nostra attenzione, vengono autorizzati gli interventi del
Ministero dell'industria per la realizzazione, anche
nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e
programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori
aeronautico e spaziale, e nel settore dei prodotti elettronici
ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, ai quali
garantire la partecipazione di imprese italiane.
I commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 1
autorizzano il Ministero dell'industria ad adottare misure per
garantire la partecipazione delle imprese italiane del settore
aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente
nell'ambito della cooperazione europea, limitandosi a fissare
i principi e demandando la definizione di una più articolata
normativa del settore ad un regolamento che dovrà essere
previamente sottoposto all'esame delle Commissioni
parlamentari competenti.
Il Senato ha inserito alcune modifiche tese a rafforzare i
criteri di valutazione ai quali devono essere sottoposti i
predetti interventi, quello relativo alla capacità di
ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare
riferimento alle aree depresse, ed il criterio secondo il
quale tali
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partecipazioni debbono non tanto adeguare quanto migliorare
le condizioni di competitività delle nostre industrie in campo
internazionale.
L'articolo 2 delinea invece una disciplina complessiva dei
programmi nel settore aerospaziale e nelle tecnologie
cosiddette duali, rafforzando la capacità di competizione a
livello internazionale delle industrie e della ricerca. Per
questo il Governo ha chiesto una delega per poter varare un
apposito regolamento che dovrebbe consentire un'attività più
snella per l'azione di governo.
Il Senato ha votato un emendamento tendente a riformulare
il comma 1, semplificandolo ed eliminando il secondo periodo
che imponeva l'emanazione di un decreto da parte del ministero
per la definizione dei criteri relativi ai progetti ed ai
programmi. E' stata inoltre modificata la lettera e),
relativa a programmi applicativi di interesse di
amministrazioni pubbliche e a razionalizzare e meglio definire
i contenuti delle lettere a) e b), relative alla
promozione di progetti o programmi innovativi e per un
adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti nei
settori aeronautico ed aerospaziale.
Un'ulteriore modifica riguarda l'obbligo di sottoporre
tutti gli interventi previsti all'articolo 1, comma 1,
riguardanti l'industria nazionale ad alta tecnologia, alle
procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge
7 agosto 1997, n. 266, che prevedono, tra l'altro, la
presentazione, da parte del Governo al Parlamento, di una
relazione annuale illustrativa delle caratteristiche e
dell'andamento dei diversi provvedimenti in materia di
sostegno alle attività economiche e produttive.
Con l'articolo 3 il Ministero dell'industria, alla stregua
di altre amministrazioni, si dota di un nucleo di esperti
perché possano essere elaborati piani strategici e rilevazioni
economiche e scientifiche nel settore delle attività
produttive del nostro paese.
L'articolo 4, comma 1, contiene disposizioni intese a
sanare la nota questione del personale proveniente dal
soppresso ente nazionale cellulosa e carta e dal personale
delle imprese assicurative in liquidazione coatta
amministrativa.
Inoltre, con l'articolo 5 si tratta la complessa materia
dei mercati agroalimentari, dotandoli della strumentazione
informatica di supporto perché si avvii un osservatorio
nazionale in questo campo per poter avere strumenti
informatici moderni, al fine di tenere sotto controllo
l'andamento dei prezzi.
Con l'articolo 6 affrontiamo norme di rifinanziamento e
interventi in diversi campi: proroghe ed incentivi inerenti
materie già trattate in altri provvedimenti di legge. Mi
riferisco al contributo agli acquisti di ciclomotori e
motoveicoli, al rifinanziamento della legge n. 317 del 1991,
alla riconversione delle aree minerarie in crisi, all'istituto
di promozione industriale, alla promozione di procedure
finanziarie nel settore commerciale.
In particolare, vorrei sottolineare che il Senato ha
introdotto la proroga delle agevolazione per l'acquisto dei
ciclomotori, un provvedimento che, nella sua prima fase non è
riuscito a realizzare l'atteso svecchiamento del parco
circolante. La proroga delle agevolazioni vale per i
ciclomotori acquistati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre
1998.
Il Senato ha voluto dare al provvedimento un carattere
innovativo, estendendo le citate agevolazioni, per un anno
dalla data di entrata in vigore della legge, agli acquisti di
ciclomotori e motoveicoli in linea con la direttiva 97/24/CEE,
che entrerà in vigore il 17 giugno di quest'anno e che
contribuirà all'eliminazione dell'inquinamento da benzene,
altamente nocivo per la salute.
Le modifiche introdotte puntano ad erogare contributi
anche per i motorini elettrici nella misura di 1 miliardo 620
milioni, metà a carico dello Stato e metà a carico del
costruttore. Inoltre, anche per le biciclette elettriche, il
contributo complessivo ammonta a 600 mila lire e per
l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli
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elettrici a tre o quattro ruote sono concesse agevolazioni
per un totale di 3 milioni.
Il Senato ha inoltre previsto la soppressione dello
stanziamento di 29 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
2000 a favore dell'Istituto per la promozione industriale
(IPI), contenuto al comma 7 dell'articolo 6. In tal modo si è
inteso sottolineare il fatto che, essendo l'IPI uno dei tanti
enti che operano nel Mezzogiorno del nostro paese ed essendo
stata costituita la società Sviluppo Italia, si rischiava di
lanciare un messaggio incoerente riguardo alla necessità di
razionalizzare gli enti che si occupano, a vario titolo, di
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
L'articolo 6 prevede inoltre: norme per il rifinanziamento
dei consorzi di sole imprese, consorzi misti e consorzi fidi,
in riferimento alla legge n. 317 del 1991; norme per
l'attuazione della politica mineraria, tendenti a dare un
sostegno preciso alle realtà minerarie della Toscana, della
Sardegna, del Piemonte e della Sicilia interessate da
programmi di risanamento.
L'articolo 7 interviene in modo più particolare sulle
questioni inerenti alle attività minerarie, unificando gli
stanziamenti di settore, sia per quanto riguarda la ricerca in
Italia sia per quanto riguarda le coltivazioni minerarie
all'estero. In particolare, viene inserita una norma che torna
ancora sugli interventi per i territori colpiti dagli eventi
sismici del 1980-1981, mentre una norma specifica riguarda le
miniere del Sulcis.
L'articolo 8 intende costituire uno stimolo al
rinnovamento per gli impianti a fune, soprattutto per
migliorarne gli standard di efficienza e di sicurezza
nell'intero paese. Si istituisce a tal fine un apposito fondo
presso il Ministero dell'industria. In considerazione della
modesta dotazione finanziaria iniziale, pari a lire 5 miliardi
per il 1999, il Senato ha approvato un emendamento che stanzia
ulteriori 5 miliardi per l'anno 2000.
L'articolo 9 riguarda le modifiche alla legge n. 236 del
1991 in materia di pesi e misure, soprattutto in
considerazione del fatto che il nostro paese aveva già subito
processi di infrazione comunitaria per il non adeguamento alla
norma.
Il Senato ha modificato il decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sostituendo il secondo e il
terzo comma dell'articolo 12, con lo scopo di facilitare le
procedure per la verificazione del rispetto delle norme
contenute nella direttiva comunitaria per quanto riguarda gli
strumenti di alcune categorie e fare in modo che l'adeguamento
alle norme comunitarie possa avvenire con procedure molto più
snelle e più semplici, sia se si tratta di enti ed istituti
pubblici, sia se si tratta di privati.
L'articolo 10 tratta un argomento che già è stato oggetto
di una discussione molto impegnata in occasione
dell'approvazione della citata legge n. 266 del 1997. Si
tratta di fornire al Ministero dell'industria i mezzi
finanziari per svolgere l'attività di valutazione e controllo
degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività
economiche e produttive previste da quella legge e, a tal
fine, vengono finanziate attività di formazione e
monitoraggio.
L'articolo 11 detta disposizioni concernenti le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
L'articolo 12 riguarda il personale delle camere di
commercio, con una modifica che consente ai funzionari capi
servizio delle camere medesime di essere inquadrati nella
qualifica immediatamente superiore. La norma mira a mettere
sullo stesso piano i funzionari camerali con quelli di altri
settori della pubblica amministrazione.
L'articolo 13 prevede che le amministrazioni pubbliche di
qualsivoglia livello, nell'ambito del riordino della
disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attività produttive, previste dal decreto
legislativo n. 123 del 1998, s'impegnino ad individuare
meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle
imprese a prevalente partecipazione
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femminile, aventi i requisiti soggettivi indicati dalla legge
n. 215 del 1992.
Infine, l'articolo 14 prevede il finanziamento del
programma di fusione nucleare denominato Ignitor, per il quale
è previsto uno stanziamento di 20 miliardi. Il Governo
ritiene, infatti, utile spingere su questo filone di ricerca,
alimentando anche i rapporti internazionali che una ricerca di
questo tipo comporta.
L'articolo 15 stabilisce la data di entrata in vigore
della legge nel giorno stesso della sua pubblicazione.
Presidente, colleghi, per quanto riguarda l'istruttoria
legislativa svolta dalla Commissione, come accennato
all'inizio della presente relazione, il testo in esame ha
essenzialmente lo scopo di sbloccare i fondi accantonati dalle
leggi finanziarie 1998 e 1999 a favore dei vari settori
produttivi. Ciò conferma la necessità dell'intervento
legislativo nei termini indicati dall'articolo 79, comma 4,
lettera a), del regolamento della Camera.
Va ricordato che, per un approfondimento sulla congruità
delle norme in esame rispetto agli obiettivi indicati -
aspetto rimarcato dalla lettera c) del citato articolo
79 - la Commissione ha fatto ricorso agli strumenti
conoscitivi forniti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo: su
iniziativa dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e
forza Italia, giudicata utile dalla Commissione ai fini del
compimento dell'istruttoria legislativa, è stato, infatti,
richiesto al Governo di fornire dati ed informazioni in ordine
agli articoli 1 e 2 sui settori aeronautico e aerospaziale,
all'articolo 3 sulle consulenze per il Ministero
dell'industria, all'articolo 6, commi 8 e 9, sulla definizione
di "distretti industriali" e "sistemi produttivi locali". Il
Governo ha reso le informazioni richieste nella seduta del 2
marzo scorso, con una nota che si ritiene opportuno allegare
alla presente relazione.
Il provvedimento è stato inoltre trasmesso al Comitato per
la legislazione per il parere di competenza, su richiesta del
prescritto numero di deputati, appartenenti ai gruppi di
alleanza nazionale e forza Italia, che hanno addotto a
motivazione la eterogeneità del testo.
Il Comitato per la legislazione ha effettivamente
sottolineato tale aspetto, pur rilevando che questa tipologia
di interventi normativi non dovrebbe più essere necessaria con
l'istituzione del fondo unico per le imprese già
richiamato.
Le condizioni poste dal Comitato sono due: da un lato,
procedere a riaccorpamenti e ricollocazioni di articoli e
commi, che, pur trattando materie affini, risultano separati;
dall'altro, modificare l'articolo 3 ("studi e ricerche per la
politica industriale"), in quanto, facendo riferimento ad una
normativa ritenuta superata dal riordino del Ministero del
tesoro, avrebbe comportato la necessità di stabilire
direttamente i criteri di riferimento per il ricorso a
consulenze esterne piuttosto che richiamare quelli fissati per
attività analoghe di altri ministeri.
Quest'ultimo rilievo ha potuto essere considerato
superato, poiché l'operatività della disposizione richiamata
dall'articolo 3, ossia l'articolo 10 della legge 7 agosto
1985, n. 428, è confermata dall'articolo 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante riordino del
Ministero del tesoro. Infatti, i commi secondo e terzo del
citato articolo 10, che individuano i criteri organizzativi ed
amministrativi cui anche il consiglio di esperti istituito
presso il Ministero del tesoro deve attenersi, non sono stati
abrogati dal suddetto articolo 14 del decreto legislativo n.
430 del 1997. In sostanza, la normativa del 1985 costituisce
tuttora un punto di riferimento per la definizione delle
modalità di ricorso a consulenze esterne nei ministeri,
allorché se ne ravvisi la necessità.
Quanto al riaccorpamento o spostamento di articoli e
commi, è evidente che tale operazione avrebbe reso
normativamente organico il testo in esame. Tuttavia, questa
giusta necessità avrebbe comportato una modificazione di
numerosi articoli del provvedimento, con conseguente
sostanziale riapertura del confronto. Ciò ha indotto la
Commissione a valutare che, in ordine alle ragioni di
approvazione del
Pag. 7
provvedimento per gli obiettivi di politica industriale in
esso contenuti e per le risorse da assegnare in ordine agli
stanziamenti 1998-1999, fosse opportuno - pur ravvisandosi la
giustezza dei rilievi contenuti nel parere del Comitato -
procedere al mantenimento sostanziale dell'impianto del
testo.
Onorevoli colleghi, il senso di responsabilità che ha
guidato l'intera Commissione nel lavoro celere, ma serrato,
nel dibattito e nel confronto di merito, ci consente oggi di
giungere alla discussione in Assemblea, consapevoli di evitare
per il futuro l'affanno della ristrettezza dei tempi e l'esame
di testi non sempre organici per materia. Situazioni pregresse
da sanare, modalità di trasferimento di risorse dalle leggi di
bilancio trovano oggi soluzione nel testo al nostro esame. Con
il decreto legislativo n. 123 del 1998 il futuro non è più
ipotecato dal medesimo percorso. Alla fase di transizione più
generale, che il paese attraversa, si accompagna anche una
quasi obbligata fase di transizione giuridica delle nostre
leggi, che la X Commissione attività produttive ha potuto
riscontrare in occasione della discussione del testo in esame.
L' animus che ci ha guidato lungo il tragitto è stato
quello di evitare al sistema delle imprese incertezze per il
futuro e al sistema-paese di mancare posizionamenti europei ed
internazionali capaci di rispondere alle sfide della
globalizzazione.
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