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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4338
DDL0235-0002
Progetto di legge Camera n. 235 - testo presentato - (DDL13-235)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C235. TESTIPDL
...C235.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC235 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Al verificarsi di calamità naturali
  l'intervento dello Stato si è sempre distinto, per la verità
  in modo confuso, in quattro fasi:
       dell'emergenza e del primo soccorso;
       della ricostruzione dei beni privati;
       della ricostruzione di beni pubblici;
       della ripresa e dello sviluppo dell'attività
  produttiva.
     Sotto questo profilo, la presente proposta di legge
  ripercorre una traccia legislativa già nota, ma tenta di
  innovare profondamente nelle procedure e nel metodo
  dell'intervento prevedendo una delega al Governo per:
         a)  l'istituzione di un Fondo nazionale per la
  protezione civile;
         b)  la disciplina degli interventi nella fase
  dell'emergenza in caso di calamità naturali;
         c)  il risarcimento dei danni provocati dalle
  calamità naturali alle persone e alle cose di proprietà
  privata;
         d)  il ripristino delle strutture e dei beni
  pubblici danneggiati o distrutti dalle calamità naturali;
         e)  gli interventi a favore della ripresa e del
  rilancio delle attività industriali, artigianali, turistiche e
  commerciali danneggiate dalle calamità naturali.
     L'impianto legislativo è quello della delega al Governo,
  una formula divenuta da qualche tempo di attualità, senza
  dubbio efficace nelle odierne circostanze di frammentazione
  politica del Parlamento.  Alle Camere è peraltro riservato un
 
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  ampio potere di controllo, sia nella fase della delega -
  attraverso il parere delle competenti Commissioni permanenti
  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sugli
  schemi di decreti legislativi -, sia con la previsione
  (articolo 2) dell'esame in Parlamento di una relazione annuale
  del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Fondo nazionale per la protezione civile (FNPC).
     E' parso opportuno delegare in primo luogo il Governo
  all'istituzione di un Fondo a carattere generale, finanziato
  direttamente attraverso un'aliquota addizionale all'imposta
  comunale sugli immobili (ICI), che a sua volta si articola nei
  seguenti quattro Fondi di settore, volti al finanziamento
  delle distinte tipologie di interventi:
         a)  il Fondo per gli interventi di emergenza (FIE),
  per il finanziamento di interventi di primo soccorso e di
  immediato ripristino delle condizioni minime di vita nei casi
  di emergenza nazionale.  A carico del FIE possono essere
  altresì concessi contributi alle regioni ed agli enti locali
  per il concorso nel finanziamento di interventi di emergenza
  nei casi di calamità a carattere locale;
         b)  il Fondo per l'assicurazione dei beni privati
  (FAB), a carico del quale si provvede alla stipula di polizze
  assicurative per la tutela dei beni immobili privati e delle
  persone che in essi abitano ovvero operano.  A carico del FAB
  si provvede altresì al risarcimento diretto di una prima quota
  dei danni arrecati da eventi calamitosi, non superiore al 20
  per cento del valore del bene assicurato;
         c)  il Fondo per le opere pubbliche (FOP), per il
  finanziamento degli interventi di ripristino delle strutture e
  dei beni di proprietà pubblica attraverso la concessione di
  mutui a tasso agevolato o a totale carico del Fondo;
         d)  il Fondo per le attività produttive (FAP), per
  la concessione di contributi in conto interessi su mutui
  stipulati per la ripresa delle attività produttive danneggiate
  da eventi calamitosi nei settori dell'industria, del
  commercio, dell'artigianato, del turismo, dello sport e dei
  servizi.  E' escluso da questi benefìci il settore
  dell'agricoltura, in quanto per esso esiste un apposito Fondo
  di solidarietà nazionale regolato da ultimo con la legge 14
  febbraio 1992, n.  185.
     Secondo una stima di larga massima, la addizionale all'ICI
  che alimenta il FNPC dovrebbe fruttare annualmente circa 3.000
  miliardi di lire.  Di questi, una quota pari a due dodicesimi
  (500 miliardi) è destinata al FIE; una quota pari ad otto
  dodicesimi (2.000 miliardi) è destinata al FAB; le restanti
  due quote, pari a un dodicesimo (250 miliardi) ciascuna, sono
  destinate, rispettivamente, al FOP e al FAP.
     Ovviamente, essendo le disponibilità dei Fondi nella
  massima parte destinate al pagamento di premi assicurativi o a
  limiti di impegno, la massa finanziaria spendibile al
  verificarsi di eventi calamitosi è ben maggiore dell'importo
  riversato annualmente nel FNPC.
  Interventi di emergenza.
     In merito alla fase dell'emergenza, si tratta di
  determinare gli interventi da svolgere relativamente al primo
  soccorso e al ripristino delle condizioni minime per la
  ripresa della vita normale, dovendosi provvedere alla
  ricostruzione con interventi distinti da quelli
  dell'emergenza.
     Nella infinita legislazione prodotta, il Governo - anche
  su stimolazione del Parlamento - ha via via modificato la
  disciplina e ad ogni calamità sono stati introdotti istituti
  diversi rispetto ai precedenti fino a creare una paradossale,
  se non voluta, confusione tra le fasi dell'emergenza e quelle
  della ricostruzione; anche i parametri economici sono stati i
  più svariati e difformi.  Ma la disomogeneità si incontra
  soprattutto nella natura delle azioni adottate nelle fasi
  dell'emergenza e del soccorso: fonte di notizie assai
 
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  interessanti è in merito la relazione presentata dall'allora
  deputato Scàlfaro recante le conclusioni della Commissione di
  inchiesta sul terremoto nelle regioni Campania e
  Basilicata.
     Scorrendo le principali leggi approvate - in particolare
  le leggi n.  730 del 1986, n.  219 del 1981, n.  433 del 1991
  - ci si imbatte in interventi tra i più disparati.  Solo
  esemplificativamente, vanno ricordati: interventi sul sistema
  viario in genere e sulla rete di grande viabilità in
  particolare; interventi sul patrimonio architettonico ed
  artistico, sui musei, sugli scavi; interventi antisismici sui
  centri urbani, sulla rete di metanizzazione, sui ponti;
  interventi sull'inquinamento delle fonti idriche, sugli
  acquedotti, sulle opere pubbliche in generale; interventi per
  il consolidamento idraulico forestale e dei movimenti franosi,
  nonché per la sistemazione idrogeologica dei bacini;
  riattazione di edifici pubblici, ripristino dei fondali dei
  porti, recupero di castelli, trasferimento e ricostruzione di
  abitati; interventi sugli edifici di culto; interventi
  genericamente definiti "sugli impianti".
     Circa le forme di assistenza e previdenza, gli interventi
  hanno riguardato i nuclei familiari, la sistemazione
  provvisoria in alloggi di edilizia residenziale pubblica
  ovvero in prefabbricati ovvero ancora in  roulotte
  (acquistate o prese a nolo); il trasferimento di abitanti
  in alberghi o in sistemazioni apprestate in altri comuni;
  l'erogazione di sussidi alle famiglie o ai lavoratori; la
  sospensione dei termini per le cambiali, le tasse, le
  obbligazioni finanziarie di vario genere, nonché dei termini
  processuali e quant'altro.
     Circa gli interventi di progettazione e di ricerca, che
  spesso sono stati inclusi nelle azioni di emergenza, la
  legislazione vigente ha riguardato rilevamenti, studi,
  progettazioni, indagini, compiti di direzione dei lavori, di
  sorveglianza e di collaudo e, quanto alla forma di esecuzione,
  spesso ha fatto riferimento alla trattativa privata (o alla
  semplice ordinanza), alla concessione, raramente all'appalto
  secondo le norme ordinarie.
     Quanto ai finanziamenti, tutti a fondo perduto, si è
  ricorso frequentemente alla Cassa depositi e prestiti e anche
  ad anticipazioni di istituti di credito su programmi di
  intervento statali deliberati dal Comitato interministeriale
  per la programmazione economica (CIPE) oppure su programmi
  regionali di intesa con gli enti locali (confortati da forme
  di controllo le più svariate), oppure su veri e propri piani
  di ricostruzione nella confusione più totale tra emergenza e
  ricostruzione.
     Ma la legislazione in materia comprende anche un'assai
  minuta casistica, dai più svariati contenuti: nell'inerzia
  degli operatori istituzionali si prevedono forme di intervento
  privato, ovvero il ricorso alla Croce rossa italiana o ai
  Vigili del fuoco; si parte dall'uso di aeromobili per arrivare
  alla dotazione di beni (con relativa procedura) ed
  all'utilizzazione di strutture e di personale di altri organi;
  si perviene infine all'assunzione di personale a titolo
  precario e provvisorio (che poi verrà regolarmente assunto nei
  ruoli), all'apertura di uffici decentrati dello Stato,
  all'acquisto di automezzi.
     Quanto invece al sistema di governo dell'emergenza, gli
  istituti più ricorrenti hanno spaziato dai poteri del Ministro
  per il coordinamento della protezione civile, eventualmente di
  concerto con gli altri Ministri, alla delega alle regioni,
  all'istituzione di uffici speciali, al coinvolgimento del
  CIPE, alla delega al sindaco in funzione di commissario.
     Recentemente, la legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla
  istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, ha
  provveduto a regolare il governo dell'emergenza, che quindi
  non forma oggetto della normativa proposta con la presente
  proposta di legge, ma avrebbe potuto essere più chiara circa
  la dichiarazione di emergenza pubblica e, in particolare,
  sulla distribuzione dei poteri di emergenza tra regioni,
  province e comuni; manca inoltre la determinazione di una
  tipologia degli interventi ammissibili nella fase di emergenza
  e di una forma organica e differenziata per il loro
  finanziamento.
 
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     In Italia oggi qualsiasi emergenza, infatti, fa capo
  indiscriminatamente allo Stato: dalla mareggiata di Pescara al
  terremoto dell'Irpinia.  E' così che si aspetta l'alluvione di
  turno per "caricare" sul relativo provvedimento tutti gli
  accadimenti dell'anno o del biennio trascorso, mettendo in
  crisi ogni volta il bilancio dello Stato e finendo per
  togliere stanziamenti alle leggi ordinarie e, di solito, a
  quelle di programmazione che hanno tempi più lunghi di spesa
  (tipico il caso della legge n. 183 del 1989).
     Pertanto, occorre delegare il Governo a regolare gli
  interventi di emergenza con l'osservanza di precisi princìpi e
  criteri direttivi:
         a)  nei casi di calamità naturali che non rivestono
  carattere nazionale, lo stato di emergenza può essere
  dichiarato dalle autorità locali, che provvedono all'immediato
  ripristino a carico dei propri bilanci.  Possono tuttavia
  essere concessi contributi a carico dello Stato;
         b)  nei casi di calamità naturali a carattere
  nazionale, la dichiarazione di emergenza deve invece riferirsi
  ad un singolo fenomeno calamitoso o ad una serie di fenomeni a
  carattere omogeneo verificatisi in una regione o in una
  località precisata oppure nell'arco di un periodo determinato
  (anno, biennio);
         c)  in entrambi i casi (nazionale e locale), gli
  interventi di emergenza devono riguardare il primo soccorso e
  il ripristino delle condizioni minime di normalità secondo una
  tipologia ben definita di interventi;
         d)  nei casi di dichiarazione di stato di emergenza
  nazionale, sono contestualmente sospesi i termini processuali,
  fiscali e contrattuali.
  Tutela dei beni privati.
     In caso di calamità naturale, i beni privati sono sempre
  stati finora indennizzati a cura e spese dello Stato.  La
  tabella allegata alla presente relazione evidenzia l'entità
  complessiva degli oneri che hanno gravato sulle finanze
  statali, anche se i dati aggregati non consentono di isolare
  la parte occorsa per l'indennizzo privato.
     Il riflesso negativo di un tale sistema sullo sviluppo
  economico e sociale del Paese è evidente.  La presente proposta
  di legge intende perciò invertire la rotta: ciò anche se non è
  ipotizzabile un'inversione tale da trasformare l'attuale
  sistema da totalmente assistenziale a totalmente privatistico,
  ove lo Stato sia del tutto assente e il rischio catastrofale
  ricada interamente sul cittadino.
     Come si vedrà più dettagliatamente in seguito, la proposta
  è quella del ricorso a una forma di assicurazione dove
  l'intervento dello Stato e quello del cittadino assicurato
  creino un nuovo equilibrio: in base ad esso, da una parte lo
  Stato dovrà conservare il ruolo supremo di garante nei
  confronti della collettività, nel contempo senza esporsi
  sempre e comunque a interventi finanziari straordinari in caso
  di calamità; dall'altra parte, si dovranno responsabilizzare
  il cittadino e le comunità locali senza che, ad ogni alluvione
  o terremoto piccoli o grandi che siano, come succede
  attualmente, si imbocchi la strada - finora vista come la sola
  disponibile per sopperire ai loro disagi - del finanziamento
  dello Stato.
     Si tratta di prendere, anche nel nostro Paese, la strada
  già imboccata da altri Paesi come la Francia, il Giappone, gli
  Stati Uniti.
       Francia.  - Com'è noto, in Francia un'addizionale al
  premio pagato dai cittadini per un qualsiasi rischio
  assicurato costituisce il premio in base al quale le compagnie
  sono obbligate, per legge, ad assumere anche il rischio
  catastrofale sul bene assicurato.  A loro volta, le compagnie,
  non potendo tecnicamente sopportare l'intero rischio,
  ricorrono alla riassicurazione internazionale, la quale
  tuttavia non permette l'intera capacità di trattenimento del
  rischio assunto trattandosi di un valore assicurato che è la
  sommatoria dei singoli valori dei beni immobili e mobili e
  delle attività.  Si è pertanto ritenuto di lasciare una parte
 
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  del danno economico a carico del singolo e una parte a carico
  dello Stato che, impropriamente, deve assumersi il ruolo di
  riassicuratore ultimo.  Tale onere del singolo e dello Stato si
  traduce nella cosiddetta "franchigia", del danno il valore
  della quale è mantenuto considerevolmente alto
  dall'imprenditoria assicurativa privata costretta, per obbligo
  di legge, a sottoscrivere il rischio ad un tasso prestabilito
  dall'apposito comitato riassicuratore di Stato.
     Come è facilmente intuibile, il sistema porta insiti in se
  stesso deprecabili difetti.  Infatti, l'imposizione
  dell'obbligo di assunzione del rischio solo alle compagnie e
  non al singolo ha reso lo Stato, riassicuratore per
  eccellenza, obbligato ad assumere qualunque percentuale di
  rischio che le compagnie private intendono riassicurare con
  esso.
     Il vantaggio per lo Stato francese è consistito, dal
  momento dell'adozione di una tale legislazione, nell'accumulo
  di un fondo di dotazione tale da permettere, in caso di
  calamità naturale, di non intervenire se non a partire dal
  livello di questo fondo in avanti mentre, anteriormente alla
  predetta legislazione, il suo intervento partiva,
  inevitabilmente, da quota zero.  Le compagnie di assicurazione
  private sono state relegate, in questo modo, al ruolo di puro
  esattore di premi, sui quali, peraltro, competono loro
  commissioni.  La non obbligatorietà a carico del singolo di
  sottoscrivere contratti di assicurazione sulle calamità
  naturali non ha comunque impedito di creare un fondo premi
  considerevole, in virtù del fatto che la cultura assicurativa
  privata francese è di buon livello e che le tassazioni di
  questo rischio risultano convenienti.
       Giappone.  - In Giappone, invece, il modello è di
  carattere esclusivamente privato: lo Stato considera il
  cittadino non assicurato per eventi catastrofali responsabile
  civile nei confronti dei danni subiti.  L'intervento dello
  Stato è, pertanto, esclusivamente riservato ai beni di sua
  proprietà.
     Tale configurazione è accettabile in presenza di due
  condizioni: la prima delle quali consiste nella elevata
  rischiosità naturale di tutto il territorio nazionale e, la
  seconda, in un reddito elevato del singolo cittadino.
     Da un punto di vista tecnico, il sistema è evolutissimo e
  prevede un contratto con clausole di indennizzo variabile in
  funzione della grandezza dell'evento catastrofale: si parte da
  una franchigia del 20 per cento, si impone un limite massimo
  di indennizzo qualunque sia il valore del bene e si riducono
  percentualmente gli indennizzi nei casi in cui le catastrofi
  generino, nel periodo contrattuale, danni per un valore
  superiore a quello stabilito quale massima esposizione
  nazionale.
       Stati Uniti d'America.  - Negli Stati Uniti
  d'America, ognuno degli Stati federati è libero di emanare
  proprie leggi per disciplinare l'assicurazione dei rischi
  catastrofali.  Nello Stato della California, più esposto di
  ogni altro a questo genere di rischio, vige, per le compagnie,
  il solo obbligo di legge di quotare il rischio in regime di
  libero mercato.  Tale obbligo non è vincolato quindi a nessuna
  condizione di legge, né il cittadino è obbligato ad assicurare
  il proprio bene.
     Siamo pertanto in presenza di libera concorrenza in un
  mercato assicurativo che offre volumi di capienza notevoli
  senza obbligatorietà di legge per nessuno dei soggetti
  interessati.  Il codice civile prevede una responsabilità
  diretta nei confronti dei terzi per il cittadino che non
  contrae assicurazione per i rischi catastrofali.  Pertanto, un
  locatario che vede danneggiati i propri beni ha diritto, per
  legge, ad essere indennizzato dal proprietario dell'immobile
  locato nel caso che questi non abbia contratto la polizza
  assicurativa; così pure qualunque terzo estraneo, in
  conseguenza di un evento sinistroso che colpisca un proprio
  bene a seguito di un'azione che ha origine da una proprietà
  non assicurata per questo tipo di rischio, è riconosciuto
  indennizzabile dal titolare della proprietà nella quale il
  rischio si è originato (proprietario di un'autovettura sulla
  quale si abbatte una qualunque parte strutturale di un
  immobile di proprietà altrui).
 
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     Il solo riconoscimento di questa responsabilità certa di
  legge, oltre l'obbligo alle compagnie di offrire le coperture
  richieste, ha determinato una notevole sensibilità verso il
  mercato assicurativo privato per questo tipo di rischi.  Tutto
  il sistema trova però sviluppo e motivazioni nell'alta
  rischiosità e nell'elevato reddito  pro capite  dei
  cittadini.
     Le stesse considerazioni si potrebbero fare per gli Stati
  della costa orientale sottoposti ai tradizionali uragani.
     Anche lo Stato, per i beni di sua proprietà, può ricorrere
  al mercato assicurativo privato.
       Il modello proposto per l'Italia.  - Con la presente
  proposta di legge si collega la tutela delle persone fisiche e
  dei beni privati dai danni provocati dalle calamità naturali
  di ogni genere e specie (di portata locale, regionale o
  nazionale) in linea generale ad un trasferimento parziale del
  rischio, attualmente a completo carico dello Stato, sul
  sistema assicurativo nazionale ed internazionale.
     Trattandosi di rischi di alto contenuto patrimoniale, il
  ricorso al sistema riassicurativo internazionale è automatico
  ed indipendente dalla volontà dell'assicurato.  Già il codice
  vigente esclude un rapporto diretto tra assicurato e
  riassicuratore.  Affinché il sistema possa trovare una
  motivazione di interesse imprenditoriale nel mondo
  assicurativo, e di conseguenza un effetto positivo agli scopi
  prefissi dalla legge, occorre la certezza di poter disporre di
  una elevata massa di premi.  Per questo, il ricorso alla
  assicurazione per danni catastrofali non sembra possa essere
  previsto come facoltativo ma deve essere reso obbligatorio.  Le
  stesse motivazioni che inducono all'obbligo per il cittadino
  di assicurarsi escludono la possibilità di un inadempimento
  dello stesso e pertanto si è pensato che la raccolta dei premi
  avvenga in forma diretta mediante l'istituzione di una
  addizionale ad una imposta esistente, da convogliare nel Fondo
  nazionale a carattere generale (FNPC) per essere riassegnata,
  in parte, allo specifico fondo di settore (FAB).  Come si è
  visto, si propone l'ICI, imposta comunale di recente
  istituzione sul patrimonio immobiliare.
     I due soggetti contrattuali (proprietario del bene e
  compagnie di assicurazione) dovrebbero essere utilmente
  rappresentati da due organi distinti con capacità di
  rappresentanza delegata.  Tali organi possono configurarsi nei
  comuni, per la parte attinente i privati, e da un consorzio di
  compagnie per il mondo assicurativo.
     La funzione dei comuni risiede nella raccolta dei premi e
  nella eventuale rappresentanza dei cittadini, quali primi
  intestatari degli indennizzi da distribuire poi agli stessi,
  fatta salva la facoltà di questi ultimi a ricorrere ad un
  contenzioso con le compagnie laddove non si riscontri una
  corretta applicazione contrattuale.  La funzione del consorzio
  è quella di acquisire i premi, definire gli indennizzi,
  trasferire all'intero mercato assicurativo la ripartizione
  pro quota  degli utili e delle perdite di esercizio,
  oltre quella di trasferire il rischio nel più ampio mercato
  riassicurativo internazionale.
     Tutto il sistema va sottoposto ad un controllo di Stato,
  attraverso uno o più organi nei quali siano rappresentati gli
  interessi dei soggetti contraenti.
       Entità del rischio.  - Quanto all'entità del rischio,
  considerato che il  trend  degli ultimi dieci anni, come
  si evince dalla tabella allegata alla presente relazione, si
  attesta su una spesa annuale dello Stato per oneri diretti ed
  indiretti derivanti da eventi calamitosi di circa 8.000
  miliardi di lire, si ipotizza che la quota relativa ai beni
  privati sia del 30 per cento del totale, cioè di circa 2.500
  miliardi di lire.  Tale somma non deriva da eventi che
  avvengono annualmente ma è la somma mediata per anno di
  singoli interventi occasionali (Friuli, Irpinia, eccetera)
  che, nell'anno di avvenimento, sono certamente di maggiore
  onerosità.
     Ciò significa che il trasferimento di parte del rischio al
  settore assicurativo annullerebbe di fatto, perché ricadenti
  nel massimale annuale assicurato, gli interventi di spesa
  straordinari dello Stato trasferiti in un onere di bilancio
 
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  pluriennale.  Unico onere fisso da inscrivere a bilancio è una
  quota delle disponibilità del FAB che, come vedremo, è
  destinata al risarcimento diretto da parte dello Stato di una
  prima percentuale del danno.
     Pensando, come si è detto, a una addizionale dell'1 per
  mille dell'imponibile dell'ICI e calcolando che ogni punto ICI
  è pari a 3.000 miliardi di lire circa, avremo disponibile
  appunto una somma di 3.000 miliardi di lire, da impiegare
  secondo la seguente ipotesi di mercato.
     Se il mondo imprenditoriale assicurativo e lo Stato
  vengono entrambi coinvolti nel risarcimento al privato
  cittadino, si ottiene il soddisfacimento del principio della
  solidarietà attraverso il quale entrambi i soggetti
  identificano, promuovono e realizzano, ognuno con i propri
  mezzi, l'intento comune di contenere, il più possibile, i
  danni dovuti all'evento catastrofale.  Tale obiettivo viene
  realizzato da una parte dal mondo assicurativo trasferendo il
  rischio assunto su un mercato internazionale il più diffuso
  possibile e, dall'altra, dallo Stato investendo quella parte
  del FNPC non trasferita attraverso il FAB al mondo
  assicurativo in finalità di ricostruzione e di sviluppo che
  ricadrebbero, a loro volta, con i loro benefìci sui
  cittadini.
     Su questo principio di solidarietà (peraltro alla base
  della legislazione vigente), l'ipotesi più corretta di
  applicazione del fondo assicurativo (FAB) potrebbe essere la
  seguente:
     al FAB sono assegnati i due terzi dei 3.000 miliardi di
  lire di provento ICI, pari a 2.000 miliardi di lire;
     di essi, 400 miliardi di lire sono riservati a una sorta
  di franchigia da gestire a cura dello Stato e da erogare per
  danni a beni privati entro il limite del primo 20 per cento
  del valore del bene assicurato;
     i restanti 1.600 miliardi di lire sono destinati a pagare
  i premi per l'assicurazione dei beni privati qualora i danni
  superino la predetta franchigia.  I premi assicurativi così
  definiti (1.600 miliardi di lire) coprono totalmente i danni
  che, fino ad un importo degli indennizzi calcolabile in circa
  12.800 miliardi di lire annue, sono a carico del sistema
  assicurativo senza alcun onere per lo Stato;
     nel caso che l'evento calamitoso abbia una portata
  distruttiva di carattere generale o che si abbia un ripetersi
  di più eventi calamitosi nell'anno, così da superare il limite
  di risarcimento tollerabile dal sistema assicurativo, che
  abbiamo esemplificato in 12.800 miliardi di lire di danni, si
  deve reintrodurre un onere straordinario a carico dello
  Stato.
     Questa ipotesi, aldilà di espressioni numeriche più
  correttamente definibili in un contesto di mercato
  internazionale, sembra valida e corretta perché, oltre al
  richiamo al principio di solidarietà a cui si è accennato,
  pone le parti interessate (Stato, compagnie assicurative,
  organi di controllo) nelle condizioni più favorevoli per la
  definizione degli strumenti operativi o degli aggiornamenti
  periodici degli stessi.
       Identificazione e oggetto del rischio.  - Nel
  principio di salvaguardia di beni privati e dei danni fisici
  alle persone, l'interesse maggiore di un provvedimento
  legislativo dovrebbe riguardare il patrimonio immobiliare
  privato nonché la vita delle persone fatta eccezione,
  relativamente ai beni mobili, per quelli di servizio alle
  attività industriali.
     Il rischio deve identificarsi in tutte quelle calamità
  naturali le quali vengono escluse nella generalità dei
  contratti assicurativi (eventi catastrofali dovuti a
  terremoti, alluvioni, uragani, eruzioni, eccetera).
     Per quanto attiene l'oggetto del rischio, oltre al
  patrimonio immobiliare e alla vita del singolo, in sede di
  esercizio della delega, si potrà prevedere la sua ridotta
  capacità lavorativa in conseguenza di una grave invalidità
  permanente, quantificabile a partire da una certa percentuale
  in poi.
     L'obbligo delle assicurazioni deve sussistere nei
  confronti dei proprietari di immobili, qualunque sia la
  destinazione di questi ultimi.  Per gli immobili destinati ad
  abitazione, l'assicurazione deve comprendere anche le persone
 
                               Pag. 8
 
  che li abitano, siano esse i proprietari, gli affittuari o i
  terzi che vi si trovino ad altro titolo.  Per gli immobili con
  destinazione diversa dalle abitazioni, l'assicurazione deve
  comprendere le persone fisiche che a qualunque titolo li
  occupino con carattere continuativo e i terzi che vi si
  trovino occasionalmente in relazione all'attività svolta
  nell'immobile medesimo.  Vengono esclusi pertanto i danni
  fisici a persone che abusivamente occupino l'immobile a
  qualunque titolo.  Tale concezione dell'oggetto del rischio è
  volutamente estensiva a salvaguardia dell'intera collettività,
  prevedendo l'esclusione dei danni fisici solo per coloro che
  abusivamente o dolosamente si trovino all'interno di immobili
  privati, per scopi diversi da quelli del vivere comune.
       Il consorzio di imprese assicurative.  - Trattandosi
  di un provvedimento con carattere di obbligatorietà a carico
  dei contraenti, è utile che il rischio venga egualmente
  distribuito sull'intero mercato assicurativo in modo da
  ripartire utili e perdite nella misura più frazionata
  possibile.  Sarebbe ingiusto, infatti, correndo l'obbligo di
  sottoscrivere il rischio, creare quote di mercato
  differenziate fra le varie compagnie determinanti una
  anti-selezione del mercato stesso con inevitabili conseguenze
  sulle singole imprese.
     Un consorzio obbligatorio tra tutte le compagnie con il
  compito di trattare ogni aspetto del rischio in rappresentanza
  dell'intero mercato assicurativo nazionale, nessuno escluso, è
  parso l'unico modello attuabile concretamente.  In questo modo
  l'intero mercato assicurativo è rappresentato in quota e la
  delega al consorzio è solo strumento per il raggiungimento
  degli obiettivi comuni.
     Le funzioni del consorzio dovrebbero essere:
         a)  la rappresentatività dell'imprenditoria
  assicurativa negli organi delegati alla formazione degli
  strumenti attuativi delle finalità previste nei provvedimenti
  di legge;
         b)  l'incasso dei premi e la stipula dei
  contratti;
         c)  la redistribuzione al mercato assicurativo
  nazionale di ogni competenza ed onere relativi ai
  contratti;
         d)  la riassicurazione dei rischi sul mercato
  internazionale;
         e)  la determinazione annuale delle tariffe sotto
  il controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle
  assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
          f)  la determinazione e la corresponsione agli
  indennizzi.
       La rappresentanza comunale.  - In ogni comune, il
  comitato per la protezione civile, presieduto dal sindaco o da
  un suo delegato ai sensi della legge n.  225 del 1992, oltre a
  sovraintendere sulla prevenzione dai disastri e sulla fase
  dell'emergenza, si occupa espressamente degli indennizzi della
  ricostruzione ed è l'interlocutore dello Stato e del consorzio
  assicurativo.  In particolare il comitato, nella persona del
  sindaco-presidente, svolge le seguenti funzioni:
         a)  raccolta dei premi e stipula delle polizze;
         b)  informazione e assistenza ai cittadini;
         c)  vigilanza e controllo sull'accertamento dei
  danni e sulle procedure di risarcimento;
         d)  coordinamento con gli altri organi dello Stato,
  la regione, la provincia, i comuni viciniori.
       Organi tecnici e di vigilanza.  - Il corretto
  funzionamento del sistema prevede la costituzione di alcuni
  organi che in sede preventiva e nel corso della gestione
  garantiscano il controllo delle procedure previste dalla legge
  e curino agli aspetti tecnici.  Tali organi potrebbero
  individuarsi in:
         a)  un comitato tecnico con il compito di definire
  le aree geografiche di rischiosità, i termini contrattuali di
  copertura, i criteri di indennizzo, verificandone ed
  eventualmente modificando periodicamente i parametri in
 
                               Pag. 9
 
  funzione delle condizioni sociali, politiche, economiche,
  nonché i premi puri di mercato con valore di riferimento ai
  fini della determinazione delle tariffe;
         b)  un organo di vigilanza, che altro non può
  essere che l'ISVAP, con il compito di verificare la congruità
  delle tariffe e di vigilare sull'andamento di tutti i
  meccanismi assicurativi.
  Ripristino delle strutture e dei beni pubblici.
     Delle opere pubbliche distrutte o danneggiate dai fenomeni
  naturali si deve occupare il proprietario del bene.  Va
  premesso che anche a proposito delle strutture e degli
  immobili pubblici è probabile che si possa verificare una fase
  di emergenza e una fase di ricostruzione vera e propria.  Per
  la fase di emergenza, intendendo per tale la mera rimessa in
  funzione delle strutture o la predisposizione di soluzioni
  alternative, si provvede, secondo quanto già esposto, a carico
  del FIE.
     Per la fase di ricostruzione vera e propria, invece, i
  casi sono due: se talune strutture (case comunali, edifici di
  vario genere) sono soggette all'ICI, rientrano tra quelle
  assicurate e quindi seguono le procedure dei beni privati
  coperti da assicurazione.  Se, viceversa, le strutture
  pubbliche non rientrano tra quelle soggette a ICI, non potendo
  evidentemente rientrare tra i beni assicurati con le forme e
  le modalità previste nel paragrafo precedente, esse devono
  essere soggette a una diversa disciplina.
     Per questa seconda categoria di beni, che oltre ad essere
  strumentali ai fini istituzionali degli enti proprietari, sono
  la grande maggioranza tra quelli generalmente colpiti dalle
  avversità (essi hanno richiesto, tra l'altro, la percentuale
  più consistente, circa il 65-70 per cento, delle spese occorse
  per riparare i danni delle calamità nel periodo preso in esame
  con la tabella riportata all'inizio del paragrafo precedente),
  la formula che si propone è semplice ancorché ispirata a
  grande responsabilità: l'autorità proprietaria del bene deve
  provvedere alla riparazione e alla ricostruzione: l'ANAS per
  le strade statali, il comune per le strade comunali e gli
  edifici comunali, la provincia per le strade provinciali e gli
  edifici relativi e così via.
     Peraltro, dati i costi rilevanti della ricostruzione dei
  beni pubblici, lo Stato non potrà non intervenire
  concretamente a sostegno degli enti proprietari.
     Il meccanismo finanziario allora non può che essere quello
  della concessione di mutui in parte con interesse a carico
  dello Stato, in parte con l'accollo allo stesso anche dei
  ratei.
     Va da sé che annualmente si dovrà stanziare il
  corrispettivo per il pagamento dei ratei dei mutui o degli
  interessi che, con calcolo ancora molto approssimativo,
  dovrebbe assestarsi intorno ai 250 miliardi di lire all'anno.
  Lo stanziamento dovrebbe derivare dal FOP.  A tale fine il
  Governo è delegato a regolare le procedure per l'attingimento
  dal Fondo da parte degli enti.
     Quanto all'accertamento dei danni, a cura di un'autorità
  provinciale, quale potrebbe essere il prefetto della provincia
  interessata, dovrebbe farsi luogo, in tempi molto ravvicinati
  alla data del fenomeno, ad un censimento completo e
  dettagliato delle strutture pubbliche distrutte o danneggiate,
  insieme ad una prima stima dei danni, confortata da perizie
  fotografiche e da quanto altro sia ritenuto utile per fissare
  i termini, i più esatti possibili, dei danni subìti e
  accaduti.
     La progettazione, inoltre, dovrebbe intervenire dopo un
  congruo periodo ai fini della determinazione precisa
  dell'onere, sulla base del quale è concesso il contributo
  dello Stato.
     Anche per quanto riguarda i beni pubblici, può darsi che
  l'ente proprietario intenda introdurre modificazioni ed
  integrazioni alle precedenti strutture: possono essere
  adeguamenti stradali, varianti ai piani regolatori, eccetera.
  In questi casi, le intenzioni delle autorità preposte
  andrebbero definite con l'assunzione di precisi atti
  deliberativi, così come l'accettazione degli organi dello
 
                              Pag. 10
 
  Stato e di quelle autorità e organi che dovrebbero assumersi
  il maggiore onere.
  Interventi a favore delle attività produttive
  danneggiate.
     Anche in merito alla ripresa economica dei territori
  colpiti dalle avversità naturali, la tipologia è stata finora
  delle più diverse e disparate.
     Intanto, è stata diversa la tipologia dei soggetti o dei
  comparti interessati: si va dall'agricoltura alle attività
  produttive in senso generale; dalla pesca marittima alle
  aziende commerciali; dall'artigianato alle iniziative
  turistiche; dalla piccola e media impresa di cui, in qualche
  testo, si è definito addirittura un limite di dipendenti (per
  esempio 30), alle attività presenti in nuove aree industriali
  senza limiti di dipendenti o di capitale sociale.
     Per le attività esistenti spesso si è fatto ricorso a
  contributi straordinari, a fondo perduto, anche per il mancato
  guadagno, che è stato anche commisurato, in un provvedimento,
  al reddito dichiarato ai fini IRPEG e IRPEF.  In altri casi, si
  è operato attraverso piani di insediamento produttivo o si è
  dato vita ad aree industriali in ordine alle quali vengono a
  porsi anche questioni e problemi territoriali e
  urbanistici.
     Insomma, non c'è un filo omogeneo, a ben guardare la
  produzione legislativa fin qui posta in essere.
     Ma, a prescindere forse dalle norme relative al terremoto
  in Campania e Basilicata che hanno introdotto istituti
  particolari e specifici (peraltro ancora in fase di
  completamento), l'unica norma ricorrente che si incontra nei
  ripetuti provvedimenti relativi alle calamità è quella del
  ricorso alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, per le aziende
  danneggiate o distrutte dalle calamità; con l'inconveniente,
  fra l'altro, che, esclusi i casi di grandi calamità, la
  dichiarazione di pubblica calamità da parte del Presidente del
  Consiglio dei ministri si è rivelata una procedura lenta e
  macchinosa.
     Un caso emblematico, sul quale vale la pena di
  soffermarsi, si ebbe in occasione dell'alluvione che ha
  colpito i comuni di Valmadrera e Civate in provincia di Como
  il 27 giugno 1990, per la quale la dichiarazione di pubblica
  calamità avvenne con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri del 17 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti
  il 4 febbraio 1991, e pubblicato solo nella  Gazzetta
  Ufficiale  n.  55 del 6 marzo 1991.
     La normativa applicabile (legge n.  50 del 1952) prevedeva
  che le aziende interessate, entro centoventi giorni,
  presentassero alla prefettura istanza di finanziamento
  agevolato decennale per l'importo del danno subìto o, per
  piccoli danni, domanda per modesti contributi a fondo perduto
  a seguito di apposita perizia giurata e relativa
  documentazione.
     Tutte le imprese interessate, grazie anche al fattivo
  impegno delle associazioni di categoria, presentarono al
  prefetto di Como entro il 4 luglio 1991 domanda di
  finanziamento e solo un numero limitatissimo di esse (2 o 3 in
  tutto) preferirono il contributo a fondo perduto.
     E' chiaro che l'applicazione della legge n. 50 del 1952,
  probabilmente anche perché le procedure da essa previste
  risentono dell'epoca in cui fu approvata, incorre in
  inevitabili ritardi e lungaggini burocratiche oggi
  inaccettabili.
     Infatti i passaggi sono i seguenti:
       presentazione delle domande entro centoventi giorni
  dalla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  del
  riconoscimento del carattere di pubblica calamità;
       nomina da parte del prefetto della commissione che
  esamina le perizie giurate presentate dalle aziende,
  presieduta dall'intendente di finanza;
       incarico da parte della commissione suddetta alla
  Guardia di finanza o a tecnico dell'ufficio erariale per
  verificare la misura e la fondatezza del danno subìto (ci si
  domanda come i titolari delle aziende possano a distanza di
  tanto tempo, quanto è necessario per espletare le suddette
  procedure, dimostrare inequivocabilmente la realtà del
  disastro avvenuto);
 
                              Pag. 11
 
       decreto del prefetto, su proposta della commissione
  incaricata, che stabilisce la misura del danno accertato;
       ottenuto il decreto, domanda dell'azienda interessata ad
  istituto di credito idoneo, il quale potrà rivolgere istanza
  alla Tesoreria dello Stato per i finanziamenti richiesti.
     Nel caso citato, la situazione attuale per la maggior
  parte delle aziende che ha optato per la legge n.  50 del 1952
  è ferma alla fase di esame da parte della commissione; è
  inoltre da evidenziare come i tempi per ottenere il
  finanziamento non siano preventivabili, dal momento che i
  fondi sono costituiti dai rientri dei finanziamenti assegnati
  per precedenti calamità.  Ci si domanda a questo punto quale
  beneficio effettivo potranno ottenere circa quaranta ditte
  attraverso mutui a tasso agevolato fruibili solo a quattro o
  cinque anni dalla data del disastro.
     Proprio la lunghezza dell'applicazione della legge n. 50
  del 1952 aveva consigliato gli interessati di Valmadrera e di
  Civate di ricorrere ad altre strade per ottenere quei
  finanziamenti indispensabili per l'esistenza stessa delle
  aziende colpite dal nubifragio: proprio il 5 marzo 1991, alla
  vigilia della pubblicazione del riconoscimento di pubblica
  calamità, il decreto-legge n. 65 recante provvedimenti in
  favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e
  Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre
  disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali
  avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991,
  prevedeva all'articolo 5, comma 7, la possibilità per le
  imprese commerciali, industriali, artigiane di applicare le
  provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio
  1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 2, del
  decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
     Sulla base del decreto-legge n. 65 del 1991, che
  consentiva il ricorso ai benefìci della legge n. 198 del 1985,
  le aziende si affrettarono a predisporre, entro il 4 maggio
  1991, istanze presso le locali banche da inviare al
  Mediocredito centrale ma tale sollecitudine risultava inutile,
  perché il decreto non veniva convertito in legge in tempo
  utile dal Parlamento.
     Esso veniva peraltro sostituito dall'analogo decreto-legge
  n. 142 del 3 maggio 1991, finalmente convertito dalla legge n.
  195 del 3 luglio 1991, il cui articolo 5 permette
  l'applicazione della legge n. 198 del 1985 certamente in modo
  "più veloce" della legge n. 50 del 1952, per i danni causati
  dal giugno 1990 al gennaio 1991.
     Ma, affinché il provvedimento fosse attuato, occorreva un
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per
  l'individuazione dei comuni danneggiati, emanato il 4 dicembre
  1991 e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 89 del 15
  aprile 1992.  Pertanto le ditte interessate dovettero optare
  per le provvidenze della legge n. 195 del 1991 o della legge
  n. 50 del 1952 entro il 14 giugno 1992, ovvero a due anni
  esatti dalla avvenuta calamità.
     E' facile dimostrare come solo otto aziende abbiano alla
  fine scelto di richiedere i finanziamenti quinquennali sulla
  legge n. 198 del 1985 richiamata dalla legge n. 195 del 1991,
  che doveva risultare la corsia preferenziale.
     Ora, per le ditte che hanno scelto questo  iter  le
  perizie saranno verificate dal Mediocredito centrale per poi
  procedere alla stipula dei contratti di mutuo.  E' inoltre da
  ricordare che la legge n. 198 del 1985 rimborsa le scorte solo
  nel limite del 40 per cento degli impianti fissi e questo
  rappresenta un  handicap  notevole per numerose aziende.
  Inoltre nessuna delle due normative prevede la possibilità di
  danni a terzi e in questo caso ditte, esercenti ad esempio
  attività di lavanderia industriale o di riparazione auto, si
  vedono costrette ad accontentarsi di mutui irrisori rispetto
  ai danni subìti.
     Il caso di Valmadrera e Civite è esemplare, ma non è
  l'unico.  Occorre quindi uscire dalle angustie delle leggi
  richiamate e prevedere un percorso di maggiore utilità.
  L'imprenditore danneggiato, uscito dall'emergenza per la quale
 
                              Pag. 12
 
  devono esistere appositi interventi e dopo aver ricostruito o
  riparato gli imobili, ha bisogno solo di denaro fresco e
  tempestivo per rimettere in moto l'azienda.
     Pertanto, la proposta che si avanza potrebbe riassumersi
  così:
         a)  l'emergenza e il primo soccorso devono seguire
  la via già detta dell'emergenza secondo dichiarazioni di
  pubblica calamità pronunciate da comuni, province, regioni o
  dal Governo a seconda dell'entità dei danni e dell'intensità
  del fenomeno;
         b)  la ricostruzione o la riparazione dei danni
  agli immobili industriali, compresi i beni mobili essenziali
  all'esercizio delle attività produttive, devono seguire la via
  anzidetta dell'assicurazione dei beni privati;
         c)  la ripresa dell'attività e il rilancio
  produttivo anche in consorzio tra più aziende devono
  comprendere le seguenti voci, dalle quali è esclusa la voce
  "sviluppo", perché espressione ambigua che in passato ha dato
  pretesto ad ogni genere di spesa:
       riparazione di macchine;
       acquisto di nuove macchine;
       riformazione delle scorte di materiale;
       agevolazioni per l'assunzione di nuovo personale e
  formazione dello stesso;
       adozione di sistemi innovativi;
       informatizzazione dell'area industriale;
       attività promozionali da parte delle strutture pubbliche
  preposte allo sviluppo dei settori danneggiati;
         d)  erogazione a carico del FAP di contributi in
  conto interessi su mutui contratti dalle imprese per
  finanziare la ricostruzione industriale;
         e)  accertamento dei danni tramite una perizia
  giurata degli interessati sui danni subiti, da allegare alla
  domanda di concessione del mutuo unitamente a certificazioni
  del sindaco e della camera di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura, sulle conseguenze dell'evento
  calamitoso;
         f)  l'istituto bancario, previa ispezione tecnica,
  avvia la procedura di erogazione del mutuo e trasmette la
  domanda per il contributo sugli interessi al FAP e alla
  regione, che può esprimere un proprio parere;
         g)  deve essere rigorosamente esclusa l'erogazione
  di contributi a fondo perduto, secondo un assistenzialismo che
  si è rivelato assolutamente improduttivo, stabilendo la revoca
  del contributo qualora il programma di investimenti non sia
  rispettato;
         h)  per i piani di insediamento produttivo nei casi
  in cui si preveda l'insediamento o il trasferimento
  complessivo di zone industriali, possono essere costituiti
  consorzi industriali per le aree e le urbanizzazioni comuni,
  con o senza l'intervento pubblico.  Anche in questo caso,
  possono essere erogati mutui individuali per la ripresa a
  carico del FAP, mentre i meccanismi per la ricostruzione degli
  immobili (FAP) agiscono per altro canale allo stesso fine.
     Per sottolineare l'esigenza di trasparenza in un settore
  così delicato, pare inoltre opportuno dare la massima
  pubblicità agli atti relativi alla valutazione dei danni e
  alla concessione dei contributi.  A tale fine, si propone che
  detti atti siano esposti nell'albo pretorio dei comuni
  interessati, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno
  1990, n.  142, sulle autonomie locali.
     Infine, è previsto che i contributi per la ripresa
  dell'attività produttiva danneggiata da eventi calamitosi non
  possano cumularsi con altre agevolazioni a carico della
  finanza pubblica.
  Conclusioni.
     La normativa che si propone con la presente proposta di
  legge, come si è detto, cerca di dare finalmente organicità
 
                              Pag. 13
 
  agli interventi pubblici susseguenti a calamità naturali
  articolandoli secondo le due diverse fasi (emergenza e
  ricostruzione) e secondo la diversa tipologia dei beni
  danneggiati.
     L'unico settore che non viene preso in considerazione
  dalla legge è quello dell'agricoltura al quale sovviene
  l'apposito Fondo di solidarietà nazionale.  Peraltro, resta
  aperta la possibilità di valutare, nel corso del dibattito
  durante l' iter  della proposta di legge, forme di
  coordinamento tra la disciplina che si propone e quella
  specifica per quel settore, anche in base ad un'analisi dei
  risultati che quest'ultima, dopo le recenti modifiche, ha
  conseguito.
     Naturalmente, dovrà essere ben chiaro che in ogni caso, e
  quindi anche per il settore agricolo, non si dovrà più
  ricorrere a normative speciali che interferiscano con la
  tipologia degli interventi regolati sul piano generale.
                                                    Allegato
         STANZIAMENTI ANNUALI PER CALAMITA' NATURALI
                      (miliardi di lire)
                      ...  (omissis) ...
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-235 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0235 TOTPAG=0029 TOTDOC=0017 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0013 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=023500 00 FASCIDC=13DDL0235 SORTNAV=0023500 000 00000 ZZDDLC235 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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