| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto LEMBO, presidente, rileva che, con il
testo all'ordine del giorno, il Comitato è chiamato per la
terza volta nel corso di dodici mesi ad esprimersi su
provvedimenti di modifica della legge n. 468 del 1992, il che
induce perplessità sull'efficacia dei suddetti testi al fine
del riordino della legislazione vigente, trattandosi di
provvedimenti settoriali di ispirazione transitoria.
Inoltre, rende noto che la Commissione di merito è in
questo momento riunita per l'esame degli articoli e dei
relativi emendamenti del testo all'ordine del giorno; premesso
che il Comitato è stato convocato tempestivamente al fine di
rendere il parere nei termini previsti dal regolamento, questa
circostanza desta perplessità sia perché la contemporaneità di
convocazione non consente la presenza alla seduta del Comitato
del relatore presso la Commissione di merito e del
rappresentante del Governo, sia perché il testo all'esame del
Comitato potrebbe essere modificato rendendo così inutile il
parere del Comitato stesso.
Ulteriore perplessità sorge dalla lettura degli atti della
Commissione di merito del 10 marzo scorso, data nella quale è
stato trasmesso il provvedimento al Comitato: risulta infatti
l'intenzione della Commissione di merito di concludere l'esame
del provvedimento entro il 16 marzo, al fine di inviare il
testo alle Commissioni competenti in sede consultiva, nonché
la proposta di trasmettere il testo per il parere "anche" al
Comitato per la legislazione; sorge quindi il dubbio che la
richiesta di trasmissione al Comitato per la legislazione sia
stata formulata intendendola riferita non al testo originario
del provvedimento, bensì al testo quale sarebbe risultato al
termine dell'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi
riferiti. Considerato che il Comitato, una volta investito
dalla Commissione di merito della competenza ad esaminare un
provvedimento, può ritenersi competente a valutarlo anche
nelle modifiche che la Commissione di merito stessa ritenga di
introdurvi, propone che il Comitato inizi ora l'esame del
testo, per concluderlo una volta valutati gli eventuali
emendamenti
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approvati dalla XIII Commissione e prima della votazione del
mandato a riferire in Assemblea.
Il Comitato consente.
Vincenzo SINISCALCHI, relatore, illustra il
contenuto del disegno di legge nel testo presentato dal
Governo riservandosi di predisporre uno schema di parere sul
testo risultante dopo l'esame in Commissione.
Il provvedimento reca disposizioni destinate a
disciplinare il settore lattiero-caseario, settore nel quale
il Comitato si è già pronunciato in occasione di altri due
precedenti provvedimenti legislativi, e pone alcune linee di
riforma della disciplina della materia, contenuta perlopiù
nella legge n.468 del 1992 e del decreto-legge n.411 del 1997,
senza che però tali testi siano novellati.
Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
vigente e della semplificazione si pone dunque il problema
dell'individuazione del rapporto con la normativa vigente,
anche con riferimento al decreto legge n. 43 del 1999
attualmente all'esame del Senato.
Appare, inoltre, problematica l'individuazione della
portata abrogativa, dal momento che nel testo non sono
indicate puntualmente le norme che saranno abrogate: in questo
senso, segnala, in particolare che l'articolo 7, comma 5,
dispone l'adozione di un regolamento governativo sulla materia
per l'attuazione della legge, dalla cui data di entrata in
vigore cessa di applicarsi la legge n. 468 del 1992,
richiamando tuttavia l'articolo 17, comma 2, della legge n.
400 del 1988, che disciplina i regolamenti di delegificazione,
e non quelli di attuazione.
Appare, inoltre, complessa la ricostruzione delle norme
applicabili dal momento che sono previsti numerosi rinvii alla
legislazione vigente senza che siano esplicitamente indicati
l'oggetto o il contenuto delle disposizioni richiamate.
Con riferimento alla chiarezza del testo osserva, in
particolare, che all'articolo 1, comma 1, non è esplicitato un
termine per la trasmissione da parte dell'Aima dei risultati
delle compensazioni per i periodi 1995-96 e 1996-97, ad
acquirenti, produttori e regioni; che il comma 1 dell'articolo
2, ai fini della determinazione dell'indennità da
corrispondere per la cessione delle quote latte, richiama
erroneamente il comma 4, anziché il comma 5; che all'articolo
4, comma 3, non è previsto alcun termine per la trasmissione
da parte delle regioni delle dichiarazioni loro trasmesse
entro il 15 maggio di ogni anno e sulla cui base l'Aima è
tenuta ad effettuare la compensazione nazionale e che il comma
2 dell'articolo 7 è formulato in modo da determinare
un'incerta definizione delle disposizioni da applicare per il
periodo 1998-1999.
Alberto LEMBO, presidente, rinvia quindi il
seguito dell'esame.
La seduta termina alle 12.5.
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