| (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 marzo
1999.
Antonio MACCANICO, presidente, avverte che il
gruppo di alleanza nazionale ha richiesto l'attivazione
dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, così rimane stabilito.
Gustavo SELVA (AN) osserva come numerosi siano i
profili di illegittimità costituzionale contenuti nel
provvedimento in esame in relazione all'utilizzazione di un
decreto legislativo correttivo come strumento di sanatoria di
immigrati clandestini. I decreti correttivi incontrano,
infatti, limiti più incisivi rispetto ai decreti principali
cui essi sono riferiti, dovendo i primi presentare un
contenuto esclusivamente correttivo e non anche radicalmente
innovativo. Quanto, poi, ai decreti legislativi correttivi di
testi unici di coordinamento - categoria, questa, nella quale
rientra il testo unico sull'immigrazione - il problema che si
pone è quello della possibilità di emanare disposizioni
correttive in assenza di specifici princìpi e criteri
direttivi nella corrispondente norma di delega. L'articolo 47,
comma 2, della legge n. 40 del 1998 non enumera, infatti,
specifici criteri di delega, limitandosi a prevedere
l'emanazione di disposizioni correttive per assicurare la
migliore attuazione dei princìpi della medesima legge n. 40
del 1998. Al riguardo, non si comprende quali siano i princìpi
della legge n. 40 del 1998 che giustifichino la sanatoria
prevista dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo
in esame, posto che la disciplina dalla legge n. 40 del 1998
poggia soprattutto sul sistema delle quote di ingresso e delle
espulsioni amministrative.
Dopo aver sottolineato che nel caso dei testi unici non è
da ritenere costituzionalmente legittimo il ricorso alle
deleghe correttive, salvo che i decreti correttivi si limitino
a mere correzioni formali, svolge alcune considerazioni di
ordine politico, rilevando come la previsione di una sanatoria
rappresenti un ulteriore incentivo ai traffici di clandestini.
Il modo migliore
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per esprimere reale solidarietà agli immigrati è, invece,
quello di accoglierli nella misura in cui è possibile
garantire loro una abitazione ed un lavoro.
L'allarme sociale destato dalla immigrazione
extracomunitaria è, oltretutto, in forte aumento anche in
quelle regioni del paese, come il nord-est, nelle quali finora
gli immigrati sono stati considerati non soltanto una minaccia
sociale ma anche, da parte dei ceti con maggior grado di
istruzione, una risorsa economica. La sua parte politica è,
comunque, contraria alla richiesta di referendum abrogativo
della legge n. 40 del 1998 promossa dalla lega nord, in quanto
ritiene che l'abrogazione di quella legge aprirebbe un varco
pericoloso. A tale riguardo, preannuncia che il suo gruppo
presenterà una proposta di legge modificativa del decreto
legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico
sull'immigrazione, con ciò dimostrando di non possedere
affatto una visione unilaterale del problema, assumendo, al
contrario, un atteggiamento propositivo volto a coniugare
l'accoglienza degli immigrati con la difesa della sicurezza
dei cittadini.
Carlo GIOVANARDI (misto-CCD), dopo aver richiamato
l'attenzione sulla necessità di rispettare gli orari di
convocazione della Commissione per l'esame del provvedimento
in titolo, osserva come non vi sia alcun dubbio che lo schema
di decreto legislativo contrasti ampiamente con le previsioni
dell'articolo 76 della Costituzione. Ricorda, quindi, che il
Governo e la maggioranza avevano ripetutamente escluso, nel
corso dell'esame parlamentare del disegno di legge poi
divenuto la legge n. 40 del 1998, il ricorso a nuove
sanatorie. L'articolo 7 del provvedimento in esame inserisce,
invece, nel testo unico sull'immigrazione una disposizione
finale e transitoria che non è affatto finalizzata alla
garanzia di una migliore attuazione dei princìpi della legge
n. 40 del 1998. Il Governo avrebbe potuto procedere alla
sanatoria ricorrendo allo strumento del decreto-legge ed
evitando, in tal modo, forzature costituzionali il cui effetto
è quello di espropriare il Parlamento del compito di
effettuare rilevanti scelte politiche. A tal fine, invita il
Presidente della Commissione ad adoperarsi affinché siano
posti in rilievo i suaccennati dubbi di costituzionalità e sia
salvaguardato il ruolo del Parlamento quale supremo organo
legislativo.
Giacomo GARRA (FI), dopo aver sottolineato come il suo
gruppo, pur non avendo una visione "unirazziale", non ritiene
possibile procedere a sanatorie nella forma prevista
dall'articolo 7 del provvedimento in esame, rinuncia a
svolgere il suo intervento nella seduta odierna, a causa
dell'assenza del rappresentante del Governo.
Domenico MASELLI (DS-U), relatore, fa notare al
deputato Garra che l'assenza del rappresentante del Governo è
dovuta al fatto che l'audizione dell'ambasciatore Vattani si è
prolungata oltre il previsto, provocando uno slittamento dei
successivi punti all'ordine del giorno.
Antonio MACCANICO, presidente, si riserva di
valutare le questioni sollevate dal deputato Giovanardi in
ordine ai profili di illegittimità costituzionale dello schema
di decreto legislativo in esame.
Manlio CONTENTO (AN) ritiene anzitutto che i singoli
parlamentari avrebbero il diritto di incidere sull' iter
di formazione di un provvedimento, quale quello in esame, che
il Governo avrebbe dovuto presentare nella forma
dell'ordinario disegno di legge e non utilizzando la delega
correttiva prevista dal comma 2 dell'articolo 47 della legge
n. 40 del 1998. Invita, pertanto, il Governo e il presidente
Maccanico, nella sua qualità di presidente della Commissione
affari costituzionali, a indicare da quali disposizioni della
legge n. 40 del 1998 si evinca il principio in forza del quale
coloro i quali si trovavano abusivamente in Italia sarebbero
ora legittimati a rimanervi. Né, a tale proposito, vale
l' escamotage di individuare un principio del genere
nelle disposizioni relative ai flussi di ingresso, in quanto
queste
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ultime non contengono alcun riferimento a coloro i quali
erano già presenti nel territorio italiano, avendo esse ad
oggetto soltanto la disciplina dei flussi dall'esterno. A tale
riguardo, sottolinea come esista nella legge n. 40 del 1998
una sola disposizione dedicata agli immigrati già presenti nel
territorio italiano prima dell'entrata in vigore della
medesima legge: si tratta dell'articolo 13, comma 15, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale stabilisce che
le sole disposizioni del comma 5 del medesimo articolo non si
applichino a coloro i quali fossero già presenti in Italia
prima di quella data, con ciò lasciando intendere che il
principio desumibile da tale previsione è quello
dell'applicazione di tutte le norme in materia di
espulsioni.
Nel sottolineare come l'articolo 7 dello schema di decreto
legislativo smentisca il principio della regolamentazione dei
flussi di ingresso, tiene, in conclusione, a precisare che il
suo gruppo non esclude la possibilità di farsi promotore di
una specifica iniziativa politica consistente nella
presentazione di un ricorso alla Corte costituzionale sul
provvedimento in esame non solo per violazione del disposto
dell'articolo 76 della Costituzione ma anche per violazione
delle prerogative dei singoli parlamentari, pur nella
consapevolezza che il vigente ordinamento non prevede
l'istituto del ricorso diretto alla Corte costituzionale.
Antonio MACCANICO, presidente, rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.30.
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