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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433819
SMC0471-0012
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.15 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
 
PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Antonio MACCANICO, presidente. Gustavo SELVA. Carlo GIOVANARDI. Giacomo GARRA. Domenico MASELLI. Manlio CONTENTO.
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Antonio MACCANICO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola Sinisi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZC1 ZZNO ZZXX ZZFF
  (Seguito dell'esame e rinvio).
     La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 marzo
  1999.
 
     Antonio MACCANICO,  presidente,  avverte che il
  gruppo di alleanza nazionale ha richiesto l'attivazione
  dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.  Non essendovi
  obiezioni, così rimane stabilito.
 
     Gustavo SELVA (AN) osserva come numerosi siano i
  profili di illegittimità costituzionale contenuti nel
  provvedimento in esame in relazione all'utilizzazione di un
  decreto legislativo correttivo come strumento di sanatoria di
  immigrati clandestini.  I decreti correttivi incontrano,
  infatti, limiti più incisivi rispetto ai decreti principali
  cui essi sono riferiti, dovendo i primi presentare un
  contenuto esclusivamente correttivo e non anche radicalmente
  innovativo.  Quanto, poi, ai decreti legislativi correttivi di
  testi unici di coordinamento - categoria, questa, nella quale
  rientra il testo unico sull'immigrazione - il problema che si
  pone è quello della possibilità di emanare disposizioni
  correttive in assenza di specifici princìpi e criteri
  direttivi nella corrispondente norma di delega.  L'articolo 47,
  comma 2, della legge n. 40 del 1998 non enumera, infatti,
  specifici criteri di delega, limitandosi a prevedere
  l'emanazione di disposizioni correttive per assicurare la
  migliore attuazione dei princìpi della medesima legge n. 40
  del 1998.  Al riguardo, non si comprende quali siano i princìpi
  della legge n. 40 del 1998 che giustifichino la sanatoria
  prevista dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo
  in esame, posto che la disciplina dalla legge n. 40 del 1998
  poggia soprattutto sul sistema delle quote di ingresso e delle
  espulsioni amministrative.
     Dopo aver sottolineato che nel caso dei testi unici non è
  da ritenere costituzionalmente legittimo il ricorso alle
  deleghe correttive, salvo che i decreti correttivi si limitino
  a mere correzioni formali, svolge alcune considerazioni di
  ordine politico, rilevando come la previsione di una sanatoria
  rappresenti un ulteriore incentivo ai traffici di clandestini.
  Il modo migliore
 
                              Pag. 16
 
  per esprimere reale solidarietà agli immigrati è, invece,
  quello di accoglierli nella misura in cui è possibile
  garantire loro una abitazione ed un lavoro.
     L'allarme sociale destato dalla immigrazione
  extracomunitaria è, oltretutto, in forte aumento anche in
  quelle regioni del paese, come il nord-est, nelle quali finora
  gli immigrati sono stati considerati non soltanto una minaccia
  sociale ma anche, da parte dei ceti con maggior grado di
  istruzione, una risorsa economica.  La sua parte politica è,
  comunque, contraria alla richiesta di referendum abrogativo
  della legge n. 40 del 1998 promossa dalla lega nord, in quanto
  ritiene che l'abrogazione di quella legge aprirebbe un varco
  pericoloso.  A tale riguardo, preannuncia che il suo gruppo
  presenterà una proposta di legge modificativa del decreto
  legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico
  sull'immigrazione, con ciò dimostrando di non possedere
  affatto una visione unilaterale del problema, assumendo, al
  contrario, un atteggiamento propositivo volto a coniugare
  l'accoglienza degli immigrati con la difesa della sicurezza
  dei cittadini.
 
     Carlo GIOVANARDI (misto-CCD), dopo aver richiamato
  l'attenzione sulla necessità di rispettare gli orari di
  convocazione della Commissione per l'esame del provvedimento
  in titolo, osserva come non vi sia alcun dubbio che lo schema
  di decreto legislativo contrasti ampiamente con le previsioni
  dell'articolo 76 della Costituzione.  Ricorda, quindi, che il
  Governo e la maggioranza avevano ripetutamente escluso, nel
  corso dell'esame parlamentare del disegno di legge poi
  divenuto la legge n. 40 del 1998, il ricorso a nuove
  sanatorie.  L'articolo 7 del provvedimento in esame inserisce,
  invece, nel testo unico sull'immigrazione una disposizione
  finale e transitoria che non è affatto finalizzata alla
  garanzia di una migliore attuazione dei princìpi della legge
  n. 40 del 1998.  Il Governo avrebbe potuto procedere alla
  sanatoria ricorrendo allo strumento del decreto-legge ed
  evitando, in tal modo, forzature costituzionali il cui effetto
  è quello di espropriare il Parlamento del compito di
  effettuare rilevanti scelte politiche.  A tal fine, invita il
  Presidente della Commissione ad adoperarsi affinché siano
  posti in rilievo i suaccennati dubbi di costituzionalità e sia
  salvaguardato il ruolo del Parlamento quale supremo organo
  legislativo.
 
     Giacomo GARRA (FI), dopo aver sottolineato come il suo
  gruppo, pur non avendo una visione "unirazziale", non ritiene
  possibile procedere a sanatorie nella forma prevista
  dall'articolo 7 del provvedimento in esame, rinuncia a
  svolgere il suo intervento nella seduta odierna, a causa
  dell'assenza del rappresentante del Governo.
 
     Domenico MASELLI (DS-U),  relatore,  fa notare al
  deputato Garra che l'assenza del rappresentante del Governo è
  dovuta al fatto che l'audizione dell'ambasciatore Vattani si è
  prolungata oltre il previsto, provocando uno slittamento dei
  successivi punti all'ordine del giorno.
 
     Antonio MACCANICO,  presidente,  si riserva di
  valutare le questioni sollevate dal deputato Giovanardi in
  ordine ai profili di illegittimità costituzionale dello schema
  di decreto legislativo in esame.
 
     Manlio CONTENTO (AN) ritiene anzitutto che i singoli
  parlamentari avrebbero il diritto di incidere sull' iter
  di formazione di un provvedimento, quale quello in esame, che
  il Governo avrebbe dovuto presentare nella forma
  dell'ordinario disegno di legge e non utilizzando la delega
  correttiva prevista dal comma 2 dell'articolo 47 della legge
  n. 40 del 1998.  Invita, pertanto, il Governo e il presidente
  Maccanico, nella sua qualità di presidente della Commissione
  affari costituzionali, a indicare da quali disposizioni della
  legge n. 40 del 1998 si evinca il principio in forza del quale
  coloro i quali si trovavano abusivamente in Italia sarebbero
  ora legittimati a rimanervi. Né, a tale proposito, vale
  l' escamotage  di individuare un principio del genere
  nelle disposizioni relative ai flussi di ingresso, in quanto
  queste
 
                              Pag. 17
 
  ultime non contengono alcun riferimento a coloro i quali
  erano già presenti nel territorio italiano, avendo esse ad
  oggetto soltanto la disciplina dei flussi dall'esterno.  A tale
  riguardo, sottolinea come esista nella legge n. 40 del 1998
  una sola disposizione dedicata agli immigrati già presenti nel
  territorio italiano prima dell'entrata in vigore della
  medesima legge: si tratta dell'articolo 13, comma 15, del
  decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale stabilisce che
  le sole disposizioni del comma 5 del medesimo articolo non si
  applichino a coloro i quali fossero già presenti in Italia
  prima di quella data, con ciò lasciando intendere che il
  principio desumibile da tale previsione è quello
  dell'applicazione di tutte le norme in materia di
  espulsioni.
     Nel sottolineare come l'articolo 7 dello schema di decreto
  legislativo smentisca il principio della regolamentazione dei
  flussi di ingresso, tiene, in conclusione, a precisare che il
  suo gruppo non esclude la possibilità di farsi promotore di
  una specifica iniziativa politica consistente nella
  presentazione di un ricorso alla Corte costituzionale sul
  provvedimento in esame non solo per violazione del disposto
  dell'articolo 76 della Costituzione ma anche per violazione
  delle prerogative dei singoli parlamentari, pur nella
  consapevolezza che il vigente ordinamento non prevede
  l'istituto del ricorso diretto alla Corte costituzionale.
 
     Antonio MACCANICO,  presidente,  rinvia il seguito
  dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 13.30.
 
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