| Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente,
riferendo in luogo del relatore, illustra il provvedimento in
esame, recante una nuova proroga del regime transitorio
vigente nel settore radiotelevisivo, in attesa del rilascio
delle nuove concessioni; si tratta di disposizioni volte ad
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore dell'emittenza televisiva in forma
codificata (pay-TV), ed una serie di norme di varia natura a
sostegno del sistema radiotelevisivo.
Si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione
Giustizia, osservando, in primo luogo, che il comma 1
dell'articolo 2 contiene disposizioni volte a fissare la
disciplina di riferimento per le competenti Autorità, per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel particolare settore dell'emittenza televisiva in
forma codificata.
Il primo periodo del comma, nel testo approvato dal
Senato, precisa quindi che la titolarità dei diritti di
trasmissione
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televisiva in forma codificata fa capo alle singole squadre
di calcio di serie A e B.
Il secondo periodo del comma vieta a chiunque di
acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o
indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e
collegati, più del sessanta per cento dei diritti di
trasmissione in esclusiva in forma codificata degli eventi
sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del
torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene
organizzato in Italia.
Il decreto-legge, nel fissare il tetto del sessanta per
cento, lo applica a "chiunque" sia interessato alla
trasmissione televisiva in forma codificata degli eventi
sportivi in questione, indipendentemente dalla modalità di
emissione e dall'ubicazione degli impianti. Il campo di
applicazione soggettivo della norma è pertanto più ampio
rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente.
Sono poi disciplinate le conseguenze della violazione di
tale divieto, attraverso un rinvio alle disposizioni della
legge n. 287 del 1990, che disciplinano, in via generale, la
procedura di accertamento, da parte dell'Autorità
antitrust, delle infrazioni alla normativa posta a
tutela della concorrenza e individuano le sanzioni irrogabili
a carico delle imprese. Per le infrazioni più gravi sono
previste sanzioni pecuniarie, via via crescenti alla mancata
eliminazione delle infrazioni commesse da parte delle imprese
interessate.
Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un
ulteriore comma 2-bis, con il quale si vieta alle emittenti
radiofoniche e televisive locali l'uso di marchi
identificativi, denominazioni o testate che richiamino in
tutto o in parte quelli di un'emittente nazionale.
L'applicazione di tale divieto è differita di un anno per le
emittenti locali titolari di un consimile marchio,
denominazione o testata con cui, alla data del 30 novembre
1993, avessero richiesto e successivamente avessero ottenuto
la concessione per la radiodiffusione. La norma pone a carico
dei trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Osserva che il provvedimento, per le parti di competenza
della Commissione, non presenta particolari aspetti
problematici, dal momento che viene confermato il potere
sanzionatorio dell'Autorità antitrust e dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, avverso i cui provvedimenti è
ammesso il ricorso davanti al giudice amministrativo. Viene
potenziato il potere della prima autorità rispetto alla
seconda rispetto alla formazione di posizioni dominanti.
Propone pertanto che la Commissione esprima parere
favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione
approva la proposta di parere formulata dal Presidente.
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