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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433825
SMC0471-0018
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.19 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
SEDE CONSULTIVA
C5784. LAVCOMM
C5784.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo dell'emittenza televisiva. C. 5784 Governo. (Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole)
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente.
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Intervengono il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Maretta Scoca e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vincenzo Maria Vita.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC2 ZZCO ZZHH ZZII
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,
  riferendo in luogo del relatore, illustra il provvedimento in
  esame, recante una nuova proroga del regime transitorio
  vigente nel settore radiotelevisivo, in attesa del rilascio
  delle nuove concessioni; si tratta di disposizioni volte ad
  evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
  dominanti nel settore dell'emittenza televisiva in forma
  codificata (pay-TV), ed una serie di norme di varia natura a
  sostegno del sistema radiotelevisivo.
     Si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione
  Giustizia, osservando, in primo luogo, che il comma 1
  dell'articolo 2 contiene disposizioni volte a fissare la
  disciplina di riferimento per le competenti Autorità, per
  evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
  dominanti nel particolare settore dell'emittenza televisiva in
  forma codificata.
     Il primo periodo del comma, nel testo approvato dal
  Senato, precisa quindi che la titolarità dei diritti di
  trasmissione
 
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  televisiva in forma codificata fa capo alle singole squadre
  di calcio di serie A e B.
     Il secondo periodo del comma vieta a chiunque di
  acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o
  indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e
  collegati, più del sessanta per cento dei diritti di
  trasmissione in esclusiva in forma codificata degli eventi
  sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del
  torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene
  organizzato in Italia.
     Il decreto-legge, nel fissare il tetto del sessanta per
  cento, lo applica a "chiunque" sia interessato alla
  trasmissione televisiva in forma codificata degli eventi
  sportivi in questione, indipendentemente dalla modalità di
  emissione e dall'ubicazione degli impianti.  Il campo di
  applicazione soggettivo della norma è pertanto più ampio
  rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente.
     Sono poi disciplinate le conseguenze della violazione di
  tale divieto, attraverso un rinvio alle disposizioni della
  legge n. 287 del 1990, che disciplinano, in via generale, la
  procedura di accertamento, da parte dell'Autorità
  antitrust,  delle infrazioni alla normativa posta a
  tutela della concorrenza e individuano le sanzioni irrogabili
  a carico delle imprese.  Per le infrazioni più gravi sono
  previste sanzioni pecuniarie, via via crescenti alla mancata
  eliminazione delle infrazioni commesse da parte delle imprese
  interessate.
     Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un
  ulteriore comma 2-bis, con il quale si vieta alle emittenti
  radiofoniche e televisive locali l'uso di marchi
  identificativi, denominazioni o testate che richiamino in
  tutto o in parte quelli di un'emittente nazionale.
  L'applicazione di tale divieto è differita di un anno per le
  emittenti locali titolari di un consimile marchio,
  denominazione o testata con cui, alla data del 30 novembre
  1993, avessero richiesto e successivamente avessero ottenuto
  la concessione per la radiodiffusione.  La norma pone a carico
  dei trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
  dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
     Osserva che il provvedimento, per le parti di competenza
  della Commissione, non presenta particolari aspetti
  problematici, dal momento che viene confermato il potere
  sanzionatorio dell'Autorità antitrust e dell'Autorità per le
  garanzie nelle comunicazioni, avverso i cui provvedimenti è
  ammesso il ricorso davanti al giudice amministrativo.  Viene
  potenziato il potere della prima autorità rispetto alla
  seconda rispetto alla formazione di posizioni dominanti.
     Propone pertanto che la Commissione esprima parere
  favorevole.
     Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione
  approva la proposta di parere formulata dal Presidente.
 
DATA=990316 FASCID=SMC13-471 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=02 SEDE=CO NSTA=0471 TOTPAG=0212 TOTDOC=0205 NDOC=0018 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C2 D CN PAGINIZ=0019 RIGINIZ=040 PAGFIN=0020 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES=9903163 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00471 SORTNAV=59903160 00471 b00000 ZZSMC471 NDOC0018 TIPDOCB DOCTIT0018 NDOC0018



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