| La Commissione prosegue l'esame del provvedimento
rinviato il 9 marzo 1999.
Raffaele MAROTTA (FI), relatore, ritiene che
l'obbligo di astensione, previsto dall'articolo 19 per gli
amministratori locali, dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di
parenti o affini sia pienamente condivisibile. Ritiene
piuttosto che non sia opportuno prevedere delle deroghe a tale
divieto, in riferimento ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, come invece è stabilito dal secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 19, poiché non è chiara la
formulazione dell'ipotesi in cui tale deroga viene meno, non
essendo certamente agevole l'individuazione dei casi di
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e gli specifici interessi dell'amministratore o
dei parenti o affini.
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Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, sottolinea
la delicatezza della disposizione in esame, la quale coinvolge
il problema della delimitazione dell'ambito della
discrezionalità amministrativa e della portata della
fattispecie penale di abuso d'ufficio. Al fine di evitare i
dubbi interpretativi prospettati dal relatore
sull'individuazione della correlazione immediata e diretta tra
la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di
parenti o affini, si potrebbe stabilire, risolvendo anche il
rapporto tra la disposizione in esame e quella relativa al
reato di abuso di ufficio, che l'obbligo di astensione
sussista anche per i provvedimenti normativi di carattere
generale quando vi sia un rilevante vantaggio patrimoniale per
costoro.
Mario GAZZILLI (FI), osserva che l'astensione debba
essere prevista non solo per la votazione ma anche per la
partecipazione alla discussione.
Francesco BONITO (DS-U), dopo aver sottolineato
l'evoluzione della normativa in materia di enti locali, nel
senso di un rafforzamento del potere decisionale e di un
progressivo indebolimento, fino alla quasi eliminazione
dell'attività di controllo su di questi, rileva che il
provvedimento in esame rappresenta un ulteriore impoverimento
dell'ambito di responsabilità degli amministratori locali.
Dichiara pertanto di essere contrario alla deroga all'obbligo
di astensione prevista dal secondo periodo del comma 1
dell'articolo 19, in riferimento ai provvedimenti normativi o
di carattere generale, in quanto anche in queste ipotesi,
qualora vi sia un diretto interesse dell'amministratore, deve
essere previsto l'obbligo di astensione tanto dalla
discussione quanto dalla deliberazione.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, osserva che
l'obbligo di astensione in questione, specialmente nei piccoli
comuni, ma anche in comuni di maggiori dimensioni, potrebbe
paralizzare l'attività del consiglio comunale.
Ennio PARRELLI (DS-U), ritiene che, qualora vi sia un
conflitto di interessi, l'obbligo di astensione debba operare
indipendentemente dal rischio di paralisi del consiglio
comunale. In tali casi patologici, sarà nominato un
amministratore straordinario.
Paolo CENTO (misto-verdi-U) ritiene che l'articolo 19
sia formulato contemperando l'esigenza di trasparenza con
quella di funzionalità degli organi deliberativi. Occorre
piuttosto riflettere sulle spinte plebiscitarie che da tempo
si registrano in materia di enti locali.
Raffaele MAROTTA (FI), relatore, propone che sia
espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, con una
osservazione relativa all'opportunità di sopprimere l'articolo
19, comma 1, secondo periodo.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
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