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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433828
SMC0471-0021
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.21 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...SEDE CONSULTIVA
C1551B. LAVCOMM
C1551B.
Ineleggibilità alle cariche degli enti locali. C. 1551-B Gasperoni. (Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
Francesco BONITO. Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente. Raffaele MAROTTA.
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Intervengono il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Maretta Scoca e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vincenzo Maria Vita.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZC2 ZZCO ZZHH ZZII
     Francesco BONITO (DS-U),  relatore,  osserva che
  la proposta di legge in esame, trasmessa dal Senato, è diretta
  a modificare la disciplina della ineleggibilità alle cariche
  negli enti locali prevista dall'articolo 15 della legge n. 15
  del 1990, rimuovendo,
 
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  tra l'altro, dalle condizioni previste per l'applicazione
  della sanzione dell'ineleggibilità, i casi di condanne a pene
  lievi o di minore entità.  All'articolo 1, lettera  c),
  non modificata dal Senato, stabilisce che l'ineleggibilità
  sia applicata a coloro che siano stati condannati per i
  delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
  doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
  servizio, diversi dalle fattispecie previste dagli articoli
  del codice penale relativi ai reati di peculato,
  malversazione, concussione e corruzione purché la reclusione
  inflitta sia superiore a sei mesi.
     E' previsto, a seguito della sentenza n. 141 del 1996
  della Corte costituzionale, che l'ineleggibilità a seguito di
  sentenze di condanna per reati di tipo mafioso o relativi al
  traffico di droga o armi debba essere ristretta ai casi di
  sentenza definitiva, escludendo tanto la sentenza non
  definitiva, quanto l'inizio del procedimento penale, quando
  sia stato disposto il giudizio.
     E' stata poi introdotta l'equiparazione - per tutti gli
  effetti disciplinati dall'articolo 15 della legge n. 15 del
  1990 - fra condanna e sentenza di patteggiamento ai sensi
  dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
     In relazione alla sopravvenienza di cause delle
  ineleggibilità di cui al comma 1, per le quali il comma
  4- bis  dell'articolo 15 prevede la sospensione di diritto
  dalle cariche indicate al comma 1, osserva che sono
  specificamente individuate le ipotesi di applicazione di tale
  sospensione.
     Per le parti di competenza della Commissione Giustizia,
  ricorda che il parere della Commissione è circoscritto alle
  sole parti del testo modificate dal Senato.  In particolare
  rileva che al comma 2 è stabilita l'equiparazione della
  sentenza conseguente a patteggiamento alla sentenza di
  condanna, estendendogli tutti gli effetti, previsti
  dall'articolo 15 della legge n. 15 del 1990, mentre nel testo
  approvato dalla Camera l'equiparazione era limitata alle sole
  cause di ineleggibilità.
     Al comma 3 è stata inserita una disposizione con la quale
  si stabilisce che la norma introdotta dal comma 1- bis,
  relativa alla equiparazione della sentenza di condanna alla
  pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti,
  si applica alle sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della
  legge in esame.
     Al comma 4 è stato aggiunto il reato di peculato nella
  elencazione dei reati, per i quali la condanna comporta la
  sospensione di diritto dalla carica.
     Sempre con riguardo alle ipotesi di sospensione, è stata
  inoltre modificata la lettera  c)  dello stesso comma
  4- bis,  mediante la soppressione del primo periodo, con
  il quale si prevedeva la sospensione in presenza di più
  condanne in primo grado, ciascuna delle quali a pena non
  inferiore a due anni di reclusione.  Viene inoltre introdotta
  una serie aggiuntiva di cause di sospensione, per i soggetti
  che abbiano subito l'applicazione di misure di prevenzione in
  quanto indiziati di appartenere alle associazioni di cui
  all'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, nonché per coloro
  a carico dei quali sia stata disposta l'applicazione delle
  misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 286 del
  codice di procedura penale.  Tale sospensione cessa
  automaticamente di produrre effetti dopo 18 mesi, salvo che in
  questo periodo sia stata respinta l'impugnazione in punto di
  responsabilità.  In questo caso, la sospensione perde effetto
  dopo 12 mesi dalla sentenza di rigetto.  I soggetti per i quali
  opera la sospensione non sono computati al fine della verifica
  del numero legale, o per la determinazione di quorum,
  all'interno dei consigli di appartenenza.
     L'ultima modifica introdotta dal Senato riguarda il comma
  4 del testo approvato dalla Camera, in tema di sospensione di
  dipendenti di pubbliche amministrazioni, per il quale è stato
  deciso lo stralcio.
     Osserva che si dovrà valutare la reale portata innovativa
  della modifica del comma 1- bis  dell'articolo 15 laddove
  l'equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza
  patteggiata è estesa a tutti gli effetti previsti da tale
  articolo e non solo a quelli della ineleggibilità.  Ricorda che
 
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  l'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, già
  dispone tale equiparazione - riconosciuta dalla giurisprudenza
  - la quale, peraltro,non ha carattere integrale, non operando,
  ad esempio,. ai fini della riabilitazione.
     In ordine alle modifiche relative al patteggiamento, nota
  che non è esclusa la retroattività della disposizione, e dei
  conseguenti effetti, posto che essa risulta applicabile anche
  ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in
  vigore, purchè non ancora conclusi.  Tuttavia, considerato che
  si tratta di una norma di natura processuale e non
  sostanziale, non ritiene che sussistano problemi di
  legittimità costituzionale in riferimento alla successione nel
  tempo della legge penale.
     Con riguardo all'estensione dei casi di sospensione dalla
  carica, previsti dal comma 4- bis  dell'articolo 15,
  osserva che è previsto, al penultimo periodo della lettera
  c),  che la cessazione della sospensione non opera se
  l'impugnazione in punto di resposabilità è rigettata.  Rileva
  che il riferimento alla impugnazione "in punto di
  responsabilità" non trova uno specifico riscontro nel quadro
  della norme procedurali penali, mentre si rinviene nell'ambito
  del processo civile, laddove è prevista una articolazione
  della decisione su aspetti diversi della controversia.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  ritiene che
  il riferimento alla impugnazione "in punto di responsabilità"
  debba essere inteso nel senso di impugnazione per motivi
  inerenti alla colpevolezza del soggetto, escludendo i motivi
  formali.
     Sarebbe opportuno esplicitare che l'impugnazione alla
  quale si riferisce la disposizione in esame è proposta dal
  condannato e non dal pubblico ministero.
 
     Francesco BONITO (DS-U),  relatore,  osserva che il
  provvedimento in esame, anziché favorire la richiesta di
  sentenza patteggiata da parte dell'imputato, rappresenta un
  ulteriore ostacolo per questa.
 
     Raffaele MAROTTA (FI) condivide le osservazioni del
  relatore.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  rinvia il
  seguito dell'esame alla seduta di domani mercoledì 17 marzo
  1999.
 
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