| Francesco BONITO (DS-U), relatore, osserva che
la proposta di legge in esame, trasmessa dal Senato, è diretta
a modificare la disciplina della ineleggibilità alle cariche
negli enti locali prevista dall'articolo 15 della legge n. 15
del 1990, rimuovendo,
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tra l'altro, dalle condizioni previste per l'applicazione
della sanzione dell'ineleggibilità, i casi di condanne a pene
lievi o di minore entità. All'articolo 1, lettera c),
non modificata dal Senato, stabilisce che l'ineleggibilità
sia applicata a coloro che siano stati condannati per i
delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio, diversi dalle fattispecie previste dagli articoli
del codice penale relativi ai reati di peculato,
malversazione, concussione e corruzione purché la reclusione
inflitta sia superiore a sei mesi.
E' previsto, a seguito della sentenza n. 141 del 1996
della Corte costituzionale, che l'ineleggibilità a seguito di
sentenze di condanna per reati di tipo mafioso o relativi al
traffico di droga o armi debba essere ristretta ai casi di
sentenza definitiva, escludendo tanto la sentenza non
definitiva, quanto l'inizio del procedimento penale, quando
sia stato disposto il giudizio.
E' stata poi introdotta l'equiparazione - per tutti gli
effetti disciplinati dall'articolo 15 della legge n. 15 del
1990 - fra condanna e sentenza di patteggiamento ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
In relazione alla sopravvenienza di cause delle
ineleggibilità di cui al comma 1, per le quali il comma
4- bis dell'articolo 15 prevede la sospensione di diritto
dalle cariche indicate al comma 1, osserva che sono
specificamente individuate le ipotesi di applicazione di tale
sospensione.
Per le parti di competenza della Commissione Giustizia,
ricorda che il parere della Commissione è circoscritto alle
sole parti del testo modificate dal Senato. In particolare
rileva che al comma 2 è stabilita l'equiparazione della
sentenza conseguente a patteggiamento alla sentenza di
condanna, estendendogli tutti gli effetti, previsti
dall'articolo 15 della legge n. 15 del 1990, mentre nel testo
approvato dalla Camera l'equiparazione era limitata alle sole
cause di ineleggibilità.
Al comma 3 è stata inserita una disposizione con la quale
si stabilisce che la norma introdotta dal comma 1- bis,
relativa alla equiparazione della sentenza di condanna alla
pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti,
si applica alle sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della
legge in esame.
Al comma 4 è stato aggiunto il reato di peculato nella
elencazione dei reati, per i quali la condanna comporta la
sospensione di diritto dalla carica.
Sempre con riguardo alle ipotesi di sospensione, è stata
inoltre modificata la lettera c) dello stesso comma
4- bis, mediante la soppressione del primo periodo, con
il quale si prevedeva la sospensione in presenza di più
condanne in primo grado, ciascuna delle quali a pena non
inferiore a due anni di reclusione. Viene inoltre introdotta
una serie aggiuntiva di cause di sospensione, per i soggetti
che abbiano subito l'applicazione di misure di prevenzione in
quanto indiziati di appartenere alle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, nonché per coloro
a carico dei quali sia stata disposta l'applicazione delle
misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 286 del
codice di procedura penale. Tale sospensione cessa
automaticamente di produrre effetti dopo 18 mesi, salvo che in
questo periodo sia stata respinta l'impugnazione in punto di
responsabilità. In questo caso, la sospensione perde effetto
dopo 12 mesi dalla sentenza di rigetto. I soggetti per i quali
opera la sospensione non sono computati al fine della verifica
del numero legale, o per la determinazione di quorum,
all'interno dei consigli di appartenenza.
L'ultima modifica introdotta dal Senato riguarda il comma
4 del testo approvato dalla Camera, in tema di sospensione di
dipendenti di pubbliche amministrazioni, per il quale è stato
deciso lo stralcio.
Osserva che si dovrà valutare la reale portata innovativa
della modifica del comma 1- bis dell'articolo 15 laddove
l'equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza
patteggiata è estesa a tutti gli effetti previsti da tale
articolo e non solo a quelli della ineleggibilità. Ricorda che
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l'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, già
dispone tale equiparazione - riconosciuta dalla giurisprudenza
- la quale, peraltro,non ha carattere integrale, non operando,
ad esempio,. ai fini della riabilitazione.
In ordine alle modifiche relative al patteggiamento, nota
che non è esclusa la retroattività della disposizione, e dei
conseguenti effetti, posto che essa risulta applicabile anche
ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in
vigore, purchè non ancora conclusi. Tuttavia, considerato che
si tratta di una norma di natura processuale e non
sostanziale, non ritiene che sussistano problemi di
legittimità costituzionale in riferimento alla successione nel
tempo della legge penale.
Con riguardo all'estensione dei casi di sospensione dalla
carica, previsti dal comma 4- bis dell'articolo 15,
osserva che è previsto, al penultimo periodo della lettera
c), che la cessazione della sospensione non opera se
l'impugnazione in punto di resposabilità è rigettata. Rileva
che il riferimento alla impugnazione "in punto di
responsabilità" non trova uno specifico riscontro nel quadro
della norme procedurali penali, mentre si rinviene nell'ambito
del processo civile, laddove è prevista una articolazione
della decisione su aspetti diversi della controversia.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, ritiene che
il riferimento alla impugnazione "in punto di responsabilità"
debba essere inteso nel senso di impugnazione per motivi
inerenti alla colpevolezza del soggetto, escludendo i motivi
formali.
Sarebbe opportuno esplicitare che l'impugnazione alla
quale si riferisce la disposizione in esame è proposta dal
condannato e non dal pubblico ministero.
Francesco BONITO (DS-U), relatore, osserva che il
provvedimento in esame, anziché favorire la richiesta di
sentenza patteggiata da parte dell'imputato, rappresenta un
ulteriore ostacolo per questa.
Raffaele MAROTTA (FI) condivide le osservazioni del
relatore.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, rinvia il
seguito dell'esame alla seduta di domani mercoledì 17 marzo
1999.
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