| La Commissione Giustizia della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n.52, recante norme in materia di istituzione del
giudice unico di primo grado";
condiviso l'obiettivo di adeguare l'ordinamento
giudiziario alle esigenze di razionalizzazione emerse a
seguito della riforma istitutiva del giudice unico di primo
grado;
considerata la necessità di assicurare l'utilizzo
ottimale del patrimonio di professionalità ed esperienza dei
magistrati perdenti posto per la soppressione di alcuni uffici
giudiziari a seguito della riforma istitutiva del giudice
unico di primo grado, per cui occorre contemperare l'esigenza
dell'efficienza degli uffici unificati con il mantenimento,
per i magistrati perdenti posto, di attribuzioni adeguate allo
loro esperienze ed attitudini, evitando il trasferimento
d'ufficio al quale sarebbe inevitabilmente connesso un
rilevante contenzioso;
rilevata conseguentemente l'opportunità di assicurare ai
procuratori circondariali perdenti posto un'adeguata
possibilità di assorbimento che permetta loro di continuare a
svolgere funzioni corrispondenti a quelle prima esercitate;
considerato opportuno adeguare la dotazione di polizia
giudiziaria alle effettive esigenze investigative degli uffici
giudiziari inquirenti;
esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni:
sia previsto l'obbligo - e non la facoltà - di istituire
posti di procuratore aggiunto, in modo da consentire
l'effettivo assorbimento nei ruoli dei procuratori della
Repubblica presso le preture circondariali;
siano soppresse, all'articolo 37, comma 2, del decreto
legislativo n.51 del 1998 le parole: "Entro 180 giorni dalla
data di efficacia delle disposizioni del presente decreto";
sia previsto che il numero complessivo degli ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, da assegnare a ciascun ufficio
giudiziario inquirente, non deve essere inferiore al triplo
del numero dei magistrati addetti al medesimo ufficio.
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