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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433856
SMC0471-0049
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.49 (che inizia a pag.44 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
 
...SEDE CONSULTIVA
C4493; C325; C382; C406; C522; C589; C901; C1089; C1842; C2036; C2049; C2087; C2341; C2460; C2550; C2680; C2818; C3262; C3324; C4235; C4466; C5008; C5173. LAVCOMM
C4493; C325; C382; C406; C522; C589; C901; C1089; C1842; C2036; C2049; C2087; C2341; C2460; C2550; C2680; C2818; C3262; C3324; C4235; C4466; C5008; C5173.
Autonomia e ordinamento degli enti locali. Nuovo testo C. 4493 Governo, approvato dal Senato, e abbinati C. 325, C. 382, C. 406, C. 522, C. 589, C. 901, C. 1089, C. 1842, C. 2036, C. 2049, C. 2087, C. 2341, C. 2460, C. 2550, C. 2680, C. 2818, C. 3262, C. 3324, C. 4235, C. 4466, C. 5008, C. 5173. (Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
Bruno SOLAROLI, presidente, relatore. Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA.
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Bruno SOLAROLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio, il tesoro e la programmazione economica Giorgio Macciotta.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZC5 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame del provvedimento,
  rinviato nella seduta dell'11 marzo 1999.
 
     Bruno SOLAROLI,  presidente, relatore,  in
  relazione ai rilievi emersi nella seduta dell'11 marzo scorso,
  comunica di aver predisposto una proposta di parere, che ha
  trasmesso nei giorni scorsi al Governo e sulla quale chiede al
  sottosegretario Macciotta di esprimere l'avviso del Tesoro.
  Illustra quindi la proposta di parere, che risulta del
  seguente tenore:
                      "PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       all'articolo 6, comma 5, capoverso Art. 26, dopo il
  comma 1, sia inserito il
 
                              Pag. 45
 
  seguente: "1- bis.  All'unione di comuni il cui
  territorio coincida con quello di una comunità montana sono
  assegnate le funzioni e le risorse attribuite a quest'ultima
  in base a norme comunitarie, nazionali e regionali e la
  comunità montana è sciolta.";
       all'articolo 6, comma 6, capoverso Art. 26- bis,
  comma 1, le parole: "anche prevedendo nel proprio bilancio"
  siano sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale previsione
  nel proprio bilancio di";
       all'articolo 10, comma 6, capoverso 1, le parole:
  "superiore a un terzo" siano sostituite dalle seguenti:
  "superiore a un quarto";
       all'articolo 13, comma 1, capoverso 01, sia soppresso
  l'ultimo periodo, in quanto esso reca una disciplina che
  contraddice il principio dell'ottimale distribuzione delle
  risorse enunciato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
  legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, appare
  suscettibile di costituire un'elusione della disciplina del
  dissesto finanziario degli enti locali, rischiando di rendere
  inoperante il sistema di rideterminazione degli organici e di
  eccedenza del personale in sovrannumero rispetto al rapporto
  medio fra dipendenti e popolazione, e potrebbe recare nuovi
  oneri a carico dei bilanci degli enti locali in quanto per il
  personale considerato, a partire dal momento della
  collocazione in un ruolo ad esaurimento sovrannumerario presso
  l'ente locale, verrebbe a cessare il contributo attualmente
  previsto a carico del Ministero dell'interno;
       all'articolo 18, comma 3, al primo periodo, le parole:
  "la regione adegua" siano sostituite dalle seguenti: "può
  adeguare" e siano soppressi il secondo ed il terzo periodo;
       all'articolo 22, comma 2, le parole: "spetta
  l'indennità" siano sostituite dalle seguenti: "può essere
  attribuita l'indennità" e, dopo il comma 9, sia aggiunto il
  seguente: "9- bis.  Gli enti locali territoriali possono
  derogare in diminuzione alla misura base delle indennità di
  funzione e dei gettoni di presenza determinata ai sensi del
  comma 9, anche con riferimento a motivate esigenze di
  bilancio.";
       ugualmente all'articolo 22, sia soppresso il comma 12;
  conseguentemente, dopo l'articolo 30, sia aggiunto il
  seguente: "Art. 30- bis.   (Disposizioni finanziarie).
  - 1.  All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
  presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun
  onere per il bilancio dello Stato.";
       all'articolo 25, il comma 6 sia modificato indicando, in
  luogo di quella attuale, un'adeguata copertura finanziaria per
  l'onere da esso recato, la cui quantificazione deve essere
  attentamente verificata, eventualmente anche mediante
  richiesta al Governo di apposita relazione tecnica.  Infatti,
  l'attuale copertura finanziaria appare idonea allo scopo in
  quanto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
  all'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito
  dalla legge n. 135 del 1997, non consentirebbe di fronteggiare
  le spese legali nei giudizi promossi a carico dei dipendenti
  del Ministero dell'interno;
       e con le seguenti osservazioni:
       valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  modificare l'articolo 6 aggiungendo, in fine, il seguente
  comma: "8.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge il Ministro dell'interno, sentite la
  Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio
  decreto, il regolamento per la definizione dei criteri per
  l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 31, comma 12, della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448.";
       valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  precisare quali siano le fattispecie normative di aspettativa
  retribuita cui fa riferimento l'ultimo periodo del comma 1
  dell'articolo 22 atteso che tale istituto non appare previsto
  nel vigente
 
                              Pag. 46
 
  ordinamento e, pertanto, la sua eventuale introduzione ad
  opera della disposizione in esame comporterebbe nuovi
  oneri;
       valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di
  sopprimere il comma 4 dell'articolo 22, in quanto recante un
  contenuto analogo a quello dell'articolo 10, comma 4,
  capoverso 17- ter,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
  669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1997, n. 30;
       valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di
  modificare il comma 4 dell'articolo 25, in considerazione del
  fatto che la materia dell'assicurazione dei dirigenti e dei
  responsabili degli uffici degli enti locali è demandata alla
  contrattazione collettiva e non appare quindi opportuno
  disciplinarla con norme di legge".
 
     Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA osserva
  innanzitutto che il sistema delineato dall'articolo 22
  verrebbe derogato, secondo le indicazioni contenute nella
  proposta di parere, per questioni di "vile moneta";
  sembrerebbe, pertanto, preferibile lasciare ai comuni la
  facoltà di stabilire ciò che ritengono più opportuno in
  materia, magari prevedendo un limite massimo di spesa.
 
     Bruno SOLAROLI,  presidente, relatore,  non
  condivide quanto rilevato dal rappresentante del Governo,
  ritenendo che, anche con le modifiche prefigurate nel parere,
  il sistema delineato dall'articolo 22 lasci comunque ai comuni
  un adeguato margine di autonomia decisionale.  In proposito
  ritiene inoltre opportuno che ai commi 1, 1- bis  e 2
  dell'articolo 25 sia prevista la facoltà per gli enti locali
  di assumersi gli oneri previdenziali, assistenziali ed
  assicurativi previsti, facendo così venir meno l'attuale
  previsione dell'obbligo.
 
     Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA esprime, altresì,
  alcuni dubbi in merito all'espressione " indennità di
  funzione" utilizzata all'articolo 22.
 
     Bruno SOLAROLI,  presidente, relatore,  afferma che
  tale espressione risulta già utilizzata dalla normativa
  vigente.
 
     Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA afferma che
  l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 22 dovrebbe essere
  soppresso nella parte in cui fa riferimento all'istituto
  dell'aspettativa retribuita, attualmente non contemplato
  nell'ordinamento: pertanto, sul punto dovrebbe essere prevista
  un'apposita condizione, e non un'osservazione.  Analogamente,
  una condizione dovrebbe essere altresì formulata sul comma 4
  dell'articolo 25, che riguarda materia rimessa alla
  contrattazione collettiva.  Ritiene, infine, che sarebbe
  opportuno prevedere un'osservazione in merito al comma 5
  dell'articolo 22, dal momento che l'indennità di funzione,
  potendo forse rientrare fra le indennità pensionabili,
  potrebbe presentare aspetti problematici dal punto di vista
  pensionistico.
 
     Bruno SOLAROLI,  presidente, relatore,  ritiene che
  la Commissione potrebbe inserire nel proprio parere
  un'osservazione con la quale si preveda la possibilità di
  sopprimere il comma 5 dell'articolo 22.  Propone, quindi, che
  la Commissione approvi la seguente proposta di parere:
                      PARERE FAVOREVOLE
     con le seguenti condizioni:
       all'articolo 6, comma 5, capoverso Art. 26, dopo il
  comma 1, sia inserito il seguente: "1- bis.  All'unione di
  comuni il cui territorio coincida con quello di una comunità
  montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite a
  quest'ultima in base a norme comunitarie, nazionali e
  regionali e la comunità montana è sciolta.";
       all'articolo 6, comma 6, capoverso Art. 26- bis,
  comma 1, le parole: "anche prevedendo nel proprio bilancio"
  siano sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale previsione
  nel proprio bilancio di";
 
                              Pag. 47
 
       all'articolo 10, comma 6, capoverso 1, le parole:
  "superiore a un terzo" siano sostituite dalle seguenti:
  "superiore a un quarto";
       all'articolo 13, comma 1, capoverso 01, sia soppresso
  l'ultimo periodo, in quanto esso reca una disciplina che
  contraddice il principio dell'ottimale distribuzione delle
  risorse enunciato dall'articolo 6, comma 1, del Decreto
  Legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, appare
  suscettibile di costituire un'elusione della disciplina del
  dissesto finanziario degli enti locali, rischiando di rendere
  inoperante il sistema di rideterminazione degli organici e di
  eccedenza del personale in sovrannumero rispetto al rapporto
  medio fra dipendenti e popolazione, e potrebbe recare nuovi
  oneri a carico dei bilanci degli enti locali in quanto per il
  personale considerato, a partire dal momento della
  collocazione in un ruolo ad esaurimento sovrannumerario presso
  l'ente locale, verrebbe a cessare il contributo attualmente
  previsto a carico del Ministero dell'interno;
       all'articolo 18, comma 3, al primo periodo, le parole:
  "la regione adegua" siano sostituite dalle seguenti: "la
  regione può adeguare" e siano soppressi il secondo ed il terzo
  periodo;
       all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, siano
  soppresse le parole: "e per quelli che siano collocati in
  aspettativa retribuita": non risulta infatti chiaro quali
  siano le fattispecie normative di aspettativa retribuita cui
  si fa attualmente riferimento, atteso che tale istituto non
  appare previsto nel vigente ordinamento e, pertanto, la sua
  eventuale introduzione ad opera della disposizione in esame
  comporterebbe nuovi oneri;
       al medesimo articolo 22, al comma 2, le parole: "spetta
  l'indennità" siano sostituite dalle seguenti: "può essere
  attribuita l'indennità" e, dopo il comma 9, sia aggiunto il
  seguente: "9- bis.  Gli enti locali territoriali possono
  derogare in diminuzione alla misura base delle indennità di
  funzione e dei gettoni di presenza determinata ai sensi del
  comma 9, anche con riferimento a motivate esigenze di
  bilancio.";
       ugualmente all'articolo 22, sia soppresso il comma 12;
  conseguentemente, dopo l'articolo 30, sia aggiunto il
  seguente:
     "Art. 30- bis.  (Disposizioni finanziarie) - 1.
  All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
  presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun
  onere per il bilancio dello Stato.";
       all'articolo 25, al comma 1, la parola: "prevede" sia
  sostituita dalle seguenti: "può provvedere"; al comma
  1- bis,  la parola: "provvede" sia sostituita dalle
  seguenti: "può provvedere"; e, al comma 2, la parola:
  "provvede" sia sostituita dalle seguenti: "può provvedere";
       al comma 4 del medesimo articolo 25, siano soppresse le
  parole: "dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi",
  in considerazione del fatto che la materia dell'assicurazione
  dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi
  degli enti locali è demandata alla contrattazione collettiva e
  non appare quindi opportuno disciplinarla con norme di
  legge;
       ugualmente all'articolo 25, il comma 6 sia modificato
  indicando, in luogo di quella attuale, un'adeguata copertura
  finanziaria per l'onere da esso recato, la cui quantificazione
  deve essere attentamente verificata, eventualmente anche
  mediante richiesta al Governo di apposita relazione tecnica.
  Infatti, l'attuale copertura finanziaria appare inidonea allo
  scopo in quanto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di
  cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997,
  convertito dalla legge n. 135 del 1997, non consentirebbe di
  fronteggiare le spese legali nei giudizi promossi a carico dei
  dipendenti del Ministero dell'interno;
       e con le seguenti osservazioni:
       valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  modificare l'articolo 6 aggiungendo, in fine, il seguente
  comma: "8.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge il Ministro
 
                              Pag. 48
 
  dell'interno, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie
  locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  adotta, con proprio decreto, il regolamento per la definizione
  dei criteri per l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 31,
  comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.";
       valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di
  sopprimere il comma 4 dell'articolo 22, in quanto recante un
  contenuto analogo a quello dell'articolo 10, comma 4,
  capoverso 17- ter,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
  669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1997, n. 30;
       valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di
  sopprimere il comma 5 dell'articolo 22 nel caso in cui, a
  seguito dell'istruttoria legislativa svolta, sia accertato che
  esso, consentendo la trasformazione del gettone di presenza in
  una indennità di funzione, risulterebbe suscettibile di
  originare nuovi o maggiori oneri a seguito dell'inclusione di
  tale nuova indennità nella base di calcolo dei trattamenti
  pensionistici dei soggetti interessati.
     La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
  relatore.
 
     La seduta termina alle 11.55.
 
DATA=990316 FASCID=SMC13-471 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=CO NSTA=0471 TOTPAG=0212 TOTDOC=0205 NDOC=0049 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D PAGINIZ=0044 RIGINIZ=053 PAGFIN=0048 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=44 PAGEFIN=48 SORTRES=9903163 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00471 SORTNAV=59903160 00471 b00000 ZZSMC471 NDOC0049 TIPDOCB DOCTIT0049 NDOC0049



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