| La Commissione prosegue l'esame del provvedimento,
rinviato nella seduta dell'11 marzo 1999.
Bruno SOLAROLI, presidente, relatore, in
relazione ai rilievi emersi nella seduta dell'11 marzo scorso,
comunica di aver predisposto una proposta di parere, che ha
trasmesso nei giorni scorsi al Governo e sulla quale chiede al
sottosegretario Macciotta di esprimere l'avviso del Tesoro.
Illustra quindi la proposta di parere, che risulta del
seguente tenore:
"PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 6, comma 5, capoverso Art. 26, dopo il
comma 1, sia inserito il
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seguente: "1- bis. All'unione di comuni il cui
territorio coincida con quello di una comunità montana sono
assegnate le funzioni e le risorse attribuite a quest'ultima
in base a norme comunitarie, nazionali e regionali e la
comunità montana è sciolta.";
all'articolo 6, comma 6, capoverso Art. 26- bis,
comma 1, le parole: "anche prevedendo nel proprio bilancio"
siano sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale previsione
nel proprio bilancio di";
all'articolo 10, comma 6, capoverso 1, le parole:
"superiore a un terzo" siano sostituite dalle seguenti:
"superiore a un quarto";
all'articolo 13, comma 1, capoverso 01, sia soppresso
l'ultimo periodo, in quanto esso reca una disciplina che
contraddice il principio dell'ottimale distribuzione delle
risorse enunciato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, appare
suscettibile di costituire un'elusione della disciplina del
dissesto finanziario degli enti locali, rischiando di rendere
inoperante il sistema di rideterminazione degli organici e di
eccedenza del personale in sovrannumero rispetto al rapporto
medio fra dipendenti e popolazione, e potrebbe recare nuovi
oneri a carico dei bilanci degli enti locali in quanto per il
personale considerato, a partire dal momento della
collocazione in un ruolo ad esaurimento sovrannumerario presso
l'ente locale, verrebbe a cessare il contributo attualmente
previsto a carico del Ministero dell'interno;
all'articolo 18, comma 3, al primo periodo, le parole:
"la regione adegua" siano sostituite dalle seguenti: "può
adeguare" e siano soppressi il secondo ed il terzo periodo;
all'articolo 22, comma 2, le parole: "spetta
l'indennità" siano sostituite dalle seguenti: "può essere
attribuita l'indennità" e, dopo il comma 9, sia aggiunto il
seguente: "9- bis. Gli enti locali territoriali possono
derogare in diminuzione alla misura base delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza determinata ai sensi del
comma 9, anche con riferimento a motivate esigenze di
bilancio.";
ugualmente all'articolo 22, sia soppresso il comma 12;
conseguentemente, dopo l'articolo 30, sia aggiunto il
seguente: "Art. 30- bis. (Disposizioni finanziarie).
- 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun
onere per il bilancio dello Stato.";
all'articolo 25, il comma 6 sia modificato indicando, in
luogo di quella attuale, un'adeguata copertura finanziaria per
l'onere da esso recato, la cui quantificazione deve essere
attentamente verificata, eventualmente anche mediante
richiesta al Governo di apposita relazione tecnica. Infatti,
l'attuale copertura finanziaria appare idonea allo scopo in
quanto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito
dalla legge n. 135 del 1997, non consentirebbe di fronteggiare
le spese legali nei giudizi promossi a carico dei dipendenti
del Ministero dell'interno;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 6 aggiungendo, in fine, il seguente
comma: "8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'interno, sentite la
Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio
decreto, il regolamento per la definizione dei criteri per
l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 31, comma 12, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.";
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
precisare quali siano le fattispecie normative di aspettativa
retribuita cui fa riferimento l'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 22 atteso che tale istituto non appare previsto
nel vigente
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ordinamento e, pertanto, la sua eventuale introduzione ad
opera della disposizione in esame comporterebbe nuovi
oneri;
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere il comma 4 dell'articolo 22, in quanto recante un
contenuto analogo a quello dell'articolo 10, comma 4,
capoverso 17- ter, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30;
valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di
modificare il comma 4 dell'articolo 25, in considerazione del
fatto che la materia dell'assicurazione dei dirigenti e dei
responsabili degli uffici degli enti locali è demandata alla
contrattazione collettiva e non appare quindi opportuno
disciplinarla con norme di legge".
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA osserva
innanzitutto che il sistema delineato dall'articolo 22
verrebbe derogato, secondo le indicazioni contenute nella
proposta di parere, per questioni di "vile moneta";
sembrerebbe, pertanto, preferibile lasciare ai comuni la
facoltà di stabilire ciò che ritengono più opportuno in
materia, magari prevedendo un limite massimo di spesa.
Bruno SOLAROLI, presidente, relatore, non
condivide quanto rilevato dal rappresentante del Governo,
ritenendo che, anche con le modifiche prefigurate nel parere,
il sistema delineato dall'articolo 22 lasci comunque ai comuni
un adeguato margine di autonomia decisionale. In proposito
ritiene inoltre opportuno che ai commi 1, 1- bis e 2
dell'articolo 25 sia prevista la facoltà per gli enti locali
di assumersi gli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi previsti, facendo così venir meno l'attuale
previsione dell'obbligo.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA esprime, altresì,
alcuni dubbi in merito all'espressione " indennità di
funzione" utilizzata all'articolo 22.
Bruno SOLAROLI, presidente, relatore, afferma che
tale espressione risulta già utilizzata dalla normativa
vigente.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA afferma che
l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 22 dovrebbe essere
soppresso nella parte in cui fa riferimento all'istituto
dell'aspettativa retribuita, attualmente non contemplato
nell'ordinamento: pertanto, sul punto dovrebbe essere prevista
un'apposita condizione, e non un'osservazione. Analogamente,
una condizione dovrebbe essere altresì formulata sul comma 4
dell'articolo 25, che riguarda materia rimessa alla
contrattazione collettiva. Ritiene, infine, che sarebbe
opportuno prevedere un'osservazione in merito al comma 5
dell'articolo 22, dal momento che l'indennità di funzione,
potendo forse rientrare fra le indennità pensionabili,
potrebbe presentare aspetti problematici dal punto di vista
pensionistico.
Bruno SOLAROLI, presidente, relatore, ritiene che
la Commissione potrebbe inserire nel proprio parere
un'osservazione con la quale si preveda la possibilità di
sopprimere il comma 5 dell'articolo 22. Propone, quindi, che
la Commissione approvi la seguente proposta di parere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 6, comma 5, capoverso Art. 26, dopo il
comma 1, sia inserito il seguente: "1- bis. All'unione di
comuni il cui territorio coincida con quello di una comunità
montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite a
quest'ultima in base a norme comunitarie, nazionali e
regionali e la comunità montana è sciolta.";
all'articolo 6, comma 6, capoverso Art. 26- bis,
comma 1, le parole: "anche prevedendo nel proprio bilancio"
siano sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale previsione
nel proprio bilancio di";
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all'articolo 10, comma 6, capoverso 1, le parole:
"superiore a un terzo" siano sostituite dalle seguenti:
"superiore a un quarto";
all'articolo 13, comma 1, capoverso 01, sia soppresso
l'ultimo periodo, in quanto esso reca una disciplina che
contraddice il principio dell'ottimale distribuzione delle
risorse enunciato dall'articolo 6, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, appare
suscettibile di costituire un'elusione della disciplina del
dissesto finanziario degli enti locali, rischiando di rendere
inoperante il sistema di rideterminazione degli organici e di
eccedenza del personale in sovrannumero rispetto al rapporto
medio fra dipendenti e popolazione, e potrebbe recare nuovi
oneri a carico dei bilanci degli enti locali in quanto per il
personale considerato, a partire dal momento della
collocazione in un ruolo ad esaurimento sovrannumerario presso
l'ente locale, verrebbe a cessare il contributo attualmente
previsto a carico del Ministero dell'interno;
all'articolo 18, comma 3, al primo periodo, le parole:
"la regione adegua" siano sostituite dalle seguenti: "la
regione può adeguare" e siano soppressi il secondo ed il terzo
periodo;
all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, siano
soppresse le parole: "e per quelli che siano collocati in
aspettativa retribuita": non risulta infatti chiaro quali
siano le fattispecie normative di aspettativa retribuita cui
si fa attualmente riferimento, atteso che tale istituto non
appare previsto nel vigente ordinamento e, pertanto, la sua
eventuale introduzione ad opera della disposizione in esame
comporterebbe nuovi oneri;
al medesimo articolo 22, al comma 2, le parole: "spetta
l'indennità" siano sostituite dalle seguenti: "può essere
attribuita l'indennità" e, dopo il comma 9, sia aggiunto il
seguente: "9- bis. Gli enti locali territoriali possono
derogare in diminuzione alla misura base delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza determinata ai sensi del
comma 9, anche con riferimento a motivate esigenze di
bilancio.";
ugualmente all'articolo 22, sia soppresso il comma 12;
conseguentemente, dopo l'articolo 30, sia aggiunto il
seguente:
"Art. 30- bis. (Disposizioni finanziarie) - 1.
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun
onere per il bilancio dello Stato.";
all'articolo 25, al comma 1, la parola: "prevede" sia
sostituita dalle seguenti: "può provvedere"; al comma
1- bis, la parola: "provvede" sia sostituita dalle
seguenti: "può provvedere"; e, al comma 2, la parola:
"provvede" sia sostituita dalle seguenti: "può provvedere";
al comma 4 del medesimo articolo 25, siano soppresse le
parole: "dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi",
in considerazione del fatto che la materia dell'assicurazione
dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi
degli enti locali è demandata alla contrattazione collettiva e
non appare quindi opportuno disciplinarla con norme di
legge;
ugualmente all'articolo 25, il comma 6 sia modificato
indicando, in luogo di quella attuale, un'adeguata copertura
finanziaria per l'onere da esso recato, la cui quantificazione
deve essere attentamente verificata, eventualmente anche
mediante richiesta al Governo di apposita relazione tecnica.
Infatti, l'attuale copertura finanziaria appare inidonea allo
scopo in quanto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997,
convertito dalla legge n. 135 del 1997, non consentirebbe di
fronteggiare le spese legali nei giudizi promossi a carico dei
dipendenti del Ministero dell'interno;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 6 aggiungendo, in fine, il seguente
comma: "8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro
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dell'interno, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie
locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta, con proprio decreto, il regolamento per la definizione
dei criteri per l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 31,
comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.";
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere il comma 4 dell'articolo 22, in quanto recante un
contenuto analogo a quello dell'articolo 10, comma 4,
capoverso 17- ter, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30;
valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere il comma 5 dell'articolo 22 nel caso in cui, a
seguito dell'istruttoria legislativa svolta, sia accertato che
esso, consentendo la trasformazione del gettone di presenza in
una indennità di funzione, risulterebbe suscettibile di
originare nuovi o maggiori oneri a seguito dell'inclusione di
tale nuova indennità nella base di calcolo dei trattamenti
pensionistici dei soggetti interessati.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
La seduta termina alle 11.55.
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