| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Maria CARAZZI (comunista), relatore, osserva che
il provvedimento reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione
degli investimenti, con protocollo, fatto a Tashkent il 17
settembre 1997.
L'articolo 1 del disegno di legge, già approvato dal
Senato, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare
l'Accordo in questione, mentre il successivo articolo 2 dà
piena ed intera esecuzione a tale Accordo.
Il provvedimento non contiene norme di copertura
finanziaria, dal momento che, come afferma la relazione di
accompagnamento dell'originario disegno di legge,
dall'attuazione dell'Accordo non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: infatti, per
quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed
urgenza previsti nell'Accordo, non essendo essi minimamente
quantificabili nelle loro conseguenze finanziarie, per la loro
copertura si provvede con legge speciale che viene emanata in
occasione del singolo evento. Sempre la relazione di
accompagnamento afferma che alle spese, del tutto eventuali,
che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale
previsto negli articoli 9 e 10 dell'Accordo, si provvederà con
i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Al riguardo, sembrerebbe opportuno che il Governo si
esprimesse in merito alla correttezza di tali previsioni dal
punto di vista della normativa contabile, in particolare:
chiarendo se agli eventuali risarcimenti disposti dagli
articoli 4 e 5 dell'Accordo, rispettivamente per danni o
perdite subiti dagli investitori a causa di guerre o altri
tipi di conflitti armati e per espropri a fini pubblici e di
interessi nazionale, si farebbe fronte mediante il ricorso ai
fondi di riserva iscritti nel bilancio triennale in
gestione;
ed esprimendo il proprio avviso sull'adeguatezza degli
stanziamenti attualmente preordinati allo scopo per spese di
giustizia a far fronte al finanziamento delle eventuali spese
relative al ricorso al tribunale arbitrale previsto negli
articoli 9 e 10 dell'Accordo.
Antonio BOCCIA, presidente, fa presente che il
Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha
trasmesso una nota tecnica del Ministero del tesoro nella
quale segnala, in primo luogo, che all'eventuale risarcimento
del danno subito dagli investitori a causa di guerre,
conflitti armati ed espropri per finalità pubbliche, si dovrà
provvedere con apposito disegno di legge - da presentare dal
momento del verificarsi dell'evento - la cui copertura
finanziaria dovrà essere a tal punto individuata; in secondo
luogo, che all'eventuale spesa connessa al ricorso al
tribunale arbitrale si farà fronte con gli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia,
già preordinati allo scopo.
Maria CARAZZI (comunista), relatore, propone che
il Comitato deliberi di esprimere parere favorevole sul
provvedimento in esame.
Il Comitato approva la proposta di parere favorevole
formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.25.
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