| Aldo CENNAMO (DS-U), relatore, illustra il
provvedimento, che modifica le disposizioni della legge n. 142
del 1990; le innovazioni proposte si inseriscono nel processo
complessivo di ridisegno delle autonomie locali avviato con la
legge n. 59 del 1997, nell'ottica della realizzazione, a
Costituzione invariata, di forme di federalismo possibile. In
particolare, la legge n. 59 introduce una notevole novità,
rovesciando il rapporto tra Stato centrale e sistema delle
autonomie: superando il meccanismo del trasferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni statali, esso provvede
infatti, in applicazione del principio di sussidiarietà, a
definire le attribuzioni che restano allo Stato, risultando
pertanto riconosciute agli enti locali tutte le altre
competenze.
Per quanto concerne le disposizioni rientranti nella
competenza della Commissione, ricorda come l'articolo 9
bis, comma 3, stabilisca le modalità di pagamento
all'ente locale delle notificazioni effettuate da quest'ultimo
per conto delle varie amministrazioni dello Stato: su tale
argomento è intervenuto recentemente il decreto legislativo n.
46 del 1999, il quale
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dispone che le notifiche siano effettuate per il tramite dei
concessionari della riscossione. L'articolo 23, comma 5, detta
altresì disposizioni per i lavoratori componenti dei consigli
comunali e provinciali, prevedendo che le assenze dal servizio
per la partecipazione a tali organi siano retribuite dal
datore di lavoro e che le somme rimborsate a tale titolo da
parte degli enti locali agli stessi datori di lavoro siano
esenti dall'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 25, comma
3, stabilisce infine che le indennità di funzione ed i gettoni
di presenza riconosciuti agli amministratori locali siano
assoggettati al regime fiscale previsto dall'articolo 26 della
legge n. 724 del 1994: a questo proposito rileva come la norma
richiamata non definisca in realtà un regime fiscale speciale,
ma abbia soppresso il regime particolare precedentemente
previsto per i titolari di cariche elettive negli enti locali.
Ritiene quindi opportuno sollecitare alla Commissione di
merito l'opportunità di riformulare la disposizione. Formula
quindi la proposta di parere riportata in allegato (vedi
allegato 2).
Il sottosegretario Ferdinando DE FRANCISCIS concorda
con le osservazioni del relatore.
Manlio CONTENTO (AN) esprime alcune perplessità
rispetto alle prerogative riconosciute dal provvedimento ai
componenti degli organi amministrativi degli enti locali, le
quali appaiono, soprattutto per gli enti di minori dimensioni,
eccessive; queste previsioni, infatti, oltre a produrre costi
eccessivi a carico dei bilanci degli stessi enti, appaiono in
contrasto con la tendenza, da tempo in atto, ad aumentare i
poteri degli organi esecutivi degli enti locali. Ritiene che
la Commissione dovrebbe formulare su questo punto un rilievo,
al fine di contenere i costi della politica, ferma restando,
naturalmente, la necessità di riconoscere adeguato trattamento
giuridico ed economico a quei soggetti, quali il sindaco e gli
assessori, che ricoprono ruoli di responsabilità negli enti
locali. Appare inoltre opportuno giungere ad una
semplificazione della struttura dei comuni più piccoli,
incentivando al contempo la realizzazione di unioni tra più
comuni. Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio
gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Aldo CENNAMO (DS-U), relatore, ricorda che il
dibattito sulla riforma del sistema delle autonomie locali è
in corso ormai da parecchio tempo: la legge n. 142 del 1990,
che ha avviato tale processo, ha attribuito agli enti locali
potestà statutaria ed organizzativa, consentendo pertanto ai
singoli comuni di adeguare le proprie strutture organizzative
alle dimensioni ed alle esigenze delle realtà territoriali di
cui sono espressione. L'utilizzo di tale facoltà da parte dei
comuni permette quindi già ora di realizzare le esigenze
sottolineate dal collega Contento: d'altra parte, l'istituto
delle unioni di comuni non ha effettivamente raggiunto gli
obiettivi sperati, sia a causa di deficienze nell'impianto
normativo, sia in ragione delle resistenze, in alcuni casi di
carattere campanilistico, opposte da parte delle singole
realtà locali.
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 10.45.
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