| Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante,
nel premettere che ai contribuenti delle regioni Veneto e
Friuli sono stati notificati numerosi avvisi di accertamento
per aver dichiarato redditi da fabbricati relativi all'anno
1992 inferiori a quelli accertati, con conseguente
applicazione di sanzioni, rileva che i redditi ora sottoposti
ad accertamento sono stati determinati dai contribuenti sulla
base del metodo, giuridicamente riconosciuto, della "rendita
presunta". Ciò in quanto gli uffici competenti non avevano
comunicato, tempestivamente la rendita effettiva.
Pertanto, il presentatore chiede l'adozione di interventi
volti ad evitare il ripetersi di situazioni di discredito
nelle quali già in passato le istituzioni si sono venute a
trovare.
Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha osservato
preliminarmente che l'Amministrazione finanziaria procede
ordinariamente all'attività di controllo delle posizioni
fiscali con una diversificata gamma di strumenti operativi che
tengono conto della complessità degli adempimenti
richiesti.
In particolare, mentre per la determinazione dei redditi
di impresa e di lavoro autonomo sono effettuate verifiche
presso i contribuenti o controlli anche con indagini mirate,
per i redditi di fabbricati i controlli sono generalmente
eseguiti mediante incroci con la banca dati del catasto, al
fine di individuare i contribuenti che omettono di dichiarare,
in tutto o in parte, i redditi degli immobili dei quali
risultino possessori nel periodo d'imposta interessato dal
controllo.
Nel corso dell'anno 1998 sono stati eseguiti i controlli
relativi al periodo di imposta 1992 e sono state effettuate
circa 125.000 segnalazioni agli uffici competenti per
l'accertamento. Tali segnalazioni risultano distribuite:
per il 60 per cento nei confronti di contribuenti che
hanno omesso di dichiarare totalmente il reddito degli
immobili;
per il 32 per cento circa nei confronti di contribuenti
per i quali è stato accertato un reddito superiore di oltre il
50 per cento a quello dichiarato;
per il 5 per cento circa nei confronti di contribuenti
per i quali è stato accertato un reddito che eccede quello
dichiarato nella misura compresa tra il 30 per cento e il 50
per cento;
per il 3 per cento circa nei confronti dei contribuenti
per i quali è stato accertato un reddito superiore a quello
dichiarato nei limiti del 30 per cento.
Dai dati attualmente disponibili le violazioni risultano
distribuite sull'intero territorio nazionale e, nel 90 per
cento dei casi circa, i rilievi dell'Amministrazione, tradotti
in avvisi di accertamento, sono stati accolti dai
contribuenti.
Di converso gli uffici provvedono celermente, mediante
l'istituto dell'autotutela, all'annullamento degli
accertamenti notificati ove gli stessi si rivelino, sulla base
dei documenti e degli elementi prodotti dai contribuenti,
illegittimi o infondati.
Con riferimento alle ipotesi segnalate,
dall'interrogazione, si osserva che i contribuenti interessati
erano tenuti a determinare il reddito delle unità immobiliari
non ancora iscritte in catasto comparativamente a quello delle
unità similari già
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iscritte secondo il sistema della cosiddetta "rendita
presunta", così come previsto dall'articolo 34, comma 4, del
Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Come è agevolmente rilevabile sulla base dei dati sopra
esposti, le differenze tra i redditi accertati e quelli
dichiarati risultano percentualmente considerevoli e,
pertanto, è ragionevole ritenere che nella maggior parte dei
casi la predetta determinazione del reddito non sia affatto
comparabile con quella delle unità similari.
In ordine agli aspetti sanzionatori, connessi all'invio
degli avvisi di accertamento di che trattasi, è opportuno
evidenziare che, con il decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, sono state profondamente innovate le disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie.
In particolare è stato chiaramente affermato il carattere
esclusivamente afflittivo delle predette sanzioni e sono stati
conseguentemente affermati i principi di colpevolezza
(articolo 5) e le conseguenti cause di non punibilità
(articolo 6) in presenza di violazioni delle norme
tributarie.
Pertanto, qualora nelle fattispecie richiamate
dall'interrogante possa ragionevolmente escludersi la
colpevolezza dei contribuenti interessati, in conseguenza di
errori sui fatti non determinati da colpa, ovvero per
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito
di applicazione delle disposizioni tributarie, gli uffici
dell'Amministrazione finanziariaprovvedono ordinariamente ad
escludere la irrogazione delle sanzioni.
In merito al lamentato ritardo nella attribuzione delle
rendite catastali alle unità immobiliari oggetto di nuova
costruzione o di variazione, il competente Dipartimento del
territorio ha precisato di aver programmato e posto in atto da
tempo alcune azioni straordinarie tese in particolare
all'attribuzione delle rendite catastali agli immobili già
presenti negli archivi catastali senza dati di classamento,
sia tramite progetti finalizzati incentivanti la produttività
del personale interno, sia attraverso convenzioni con enti
locali.
Infine, con la legge n. 449 del 1997, al fine di porre
termine ai disservizi connessi con la presenza di arretrato
relativo al classamento delle unità immobiliari urbane, è
stato altresì previsto un progetto speciale di recupero da
completarsi entro il 31 dicembre 1999.
Va comunque precisato che il classamento delle unità
immobiliari urbane oggetto di recupero dell'arretrato di che
trattasi è antecedente alla attivazione (nel 1997 per tutti
gli uffici periferici), della procedura informatizzata
DO.C.FA. (documenti Catasto fabbricati), che, come è noto,
consente di introdurre immediatamente nell'archivio catastale
la "rendita proposta" prevedendo che essa diventi definitiva
entro 12 mesi dalla presentazione dell'atto catastale di
aggiornamento.
Ciò eviterà per il futuro il verificarsi di lunghi
intervalli di tempo, tra il rilascio della rendita provvisoria
e quella definitiva, e quindi l'accumulo di ulteriori
lavorazioni in arretrato.
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